16.3518 · Interpellanza · 2016-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Per semplificare i processi amministrativi, la tassa suppletoria sul commercio di bestiame è stata a suo tempo sostituita con la tassa di macellazione. Questa tassa, disciplinata all'articolo 56a della legge sulle epizoozie (LFE, RS 916.40), rappresenta il contributo dei commercianti di bestiame alla lotta contro le epizoozie. I detentori di animali, dal canto loro, versano la loro parte direttamente alle casse cantonali delle epizoozie. Inoltre, versano emolumenti secondo l'articolo 15b LFE e possono essere assoggettati ad altre tasse per la lotta alle epizoozie conformemente all'articolo 31a LFE.
In questo contesto, è controverso chi sia tenuto a versare tasse per gli animali venduti all'asta sui mercati pubblici. Il Consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. Concorda che nel quadro delle "Disposizioni esecutive, finali e transitorie" della LFE non devono essere introdotte nuove tasse, ma soltanto attuati i capitoli precedenti della legge?
2. I macellai e i cosiddetti acquirenti diretti (macelli che acquistano gli animali direttamente dai produttori) sono considerati commercianti di bestiame ai sensi della LFE?
3. Condivide l'opinione che la prassi odierna di riscuotere una tassa di macellazione dai detentori di animali che vendono bestiame sui mercati pubblici non è compatibile con la LFE?
4. È disposto ad adeguare la formulazione dell'articolo 38a OFE in modo che ne risulti chiaramente l'esclusione generale dei detentori di animali dalla tassa di macellazione?
Begründung
È indiscutibile che i detentori di animali debbano partecipare al finanziamento della lotta alle epizoozie, dal momento che anch'essi ne traggono vantaggio. Ed è altrettanto indiscutibile che per la stessa ragione anche i commercianti di bestiame debbano contribuirvi. Ma non risponde certamente alle intenzioni del Parlamento che la parte dei commercianti - cioè la tassa di macellazione subentrata alla tassa suppletoria sul commercio di bestiame - debba essere ora in parte assunta dai detentori di animali. È pertanto necessario fare chiarezza in materia.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge sulle epizoozie risale al 1° luglio 1966 (LFE; RS 916.40). Questo spiega perché tra le "Disposizioni esecutive, finali e transitorie" si trovano disposizioni che secondo la struttura oggi usuale degli atti normativi dovrebbero essere inserite nella parte principale. Questo, tuttavia, non ha alcuna influenza sul loro carattere vincolante e sulla loro attuazione.
2. Il commercio del bestiame è disciplinato dall'articolo 20 LFE. Secondo il capoverso 1 il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione. Il capoverso 2 definisce cosa si intende per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1. L'acquisto di animali da parte di macellai e cosiddetti acquirenti diretti allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Secondo il capoverso 3, infine, il Consiglio federale deve disciplinare le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
3. Secondo l'articolo 56a LFE chi conduce animali al macello deve versare una tassa per ogni animale. La disposizione non distingue tra commercianti di bestiame e detentori di animali. L'esposizione dell'interpellanza secondo cui la tassa di macellazione rappresenta il contributo dei commercianti di bestiame alla lotta contro le epizoozie e i detentori di animali, dal canto loro, versano la loro parte direttamente alle casse cantonali delle epizoozie ecc. non è corretta. Non vi è alcun nesso tra l'articolo 56a LFE vigente e l'articolo 20 LFE vigente. L'equivoco è presumibilmente dovuto alla lunga e complessa genesi dell'articolo 56a LFE (cfr. FF 2011 6272).
In applicazione dell'articolo 56a LFE, l'articolo 38a dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) prevede che la tassa di macellazione venga riscossa dal fornitore degli animali da macello. Se gli animali dopo la vendita in un mercato pubblico vengono portati direttamente alla macellazione, il venditore (commerciante o allevatore) è considerato fornitore ai sensi dell'articolo 38a LFE e deve quindi versare la tassa di macellazione. Il Consiglio federale ritiene che questa prassi sia compatibile con la legislazione sulle epizoozie. Il volume complessivo delle tasse di macellazione riscosse per gli animali venduti sui mercati pubblici è soltanto marginale (ca. 20 000 di franchi all'anno, vale a dire meno dell'1 per cento delle entrate totali provenienti dalle tasse di macellazione, pari a circa 3 milioni di franchi all'anno).
4. Secondo l'articolo 38a OFE il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione. Il fornitore degli animali da macello può essere un detentore di animali o un commerciante. Prevedere nell'articolo 38a OFE un'eccezione generale per i detentori sarebbe in contraddizione con l'articolo 56a LFE (cfr. risposta alla domanda 3).
Risposta del Consiglio federale.