16.3837 · Interpellanza · 2016-09-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel mio postulato 13.3977, "Droni civili. Adeguare la legislazione", avevo chiesto al Consiglio federale di stilare un rapporto completo sulla problematica dei droni civili, che ponesse l'accento sull'acquisto e l'utilizzo di questi apparecchi, sulla sicurezza aerea, sui pericoli per gli uccelli, sui rumori e infine sulle questioni inerenti alla protezione dei dati e alla protezione della sfera privata dei cittadini. Il Consiglio federale sembra riconoscere che la tecnologia avanza più rapidamente delle leggi che dovrebbero regolamentarne l'utilizzo e ha proposto di dar seguito al mio postulato. Il 6 febbraio 2016 l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha presentato un rapporto sulla situazione dei droni civili in Svizzera.
Tale rapporto elenca un certo numero di raccomandazioni e di linee d'intervento nel settore dei droni civili, quali una migliore protezione della sfera privata e dei dati, la protezione della fauna selvatica e degli uccelli o la messa in atto di nuove norme di sicurezza e di procedure di certificazione.
Al di là di tutto ciò, il rapporto sottostima un pericolo reale, vale a dire la protezione delle infrastrutture sensibili, quali quelle ferroviarie, stradali, elettriche, aeroportuali, idroelettriche, nucleari, energetiche, ecc. Secondo il rapporto dell'UFAC, gli aerei senza persone a bordo non costituiscono un pericolo diretto per le centrali nucleari svizzere. Certo, i droni, anche se trasportassero degli esplosivi, non potrebbero produrre gravi danni a una centrale nucleare viste le loro piccole dimensioni, il peso ridotto e il fatto che non possono trasportare grandi carichi. Per contro, sussiste una minaccia indiretta, vale a dire la possibilità che un drone venga utilizzato per effettuare una ricognizione delle installazioni di una centrale in vista di un attentato terroristico. Nell'estate 2014 numerose centrali nucleari francesi sono state sorvolate da velivoli senza pilota. L'identità dei responsabili di queste operazioni e le loro motivazioni restano a tutt'oggi sconosciute.
Le inquietudini riguardano piuttosto apparecchi più evoluti e costruiti da dilettanti o professionisti che acquistano i pezzi da assemblare in Internet o nei negozi specializzati.
In considerazione di queste innovazioni e alla rapidità degli sviluppi in atto, prego il Consiglio federale di rispondere alla seguente domanda:
Che cosa intende fare il Consiglio federale per proteggere meglio questi siti particolarmente sensibili?
Stellungnahme des Bundesrates
Le prescrizioni svizzere in materia di droni tengono conto del pericolo potenziale che scaturisce dall'utilizzo di questi apparecchi. In primo piano vi sono la sicurezza di chi si trova a terra e in volo e la protezione delle infrastrutture sensibili:
- In virtù dell'articolo 17 capoverso 2 lettera a, in combinato disposto con l'articolo 18 dell'ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS; RS 748.941), in Svizzera l'utilizzo di aeromodelli e droni nelle vicinanze di aeroporti e aerodromi è ammesso solo previa autorizzazione.
- Secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b OACS, nelle zone di controllo degli aeroporti vige un limite di altezza di volo di 150 metri sopra il suolo.
- Secondo l'articolo 90 della legge sulla navigazione aerea (RS 748.0), chiunque viola intenzionalmente le norme riconosciute della circolazione aerea può essere punito con la detenzione.
Inoltre la legge sull'energia nucleare (RS 732.1), all'articolo 91, proibisce l'effettuazione di indagini su provvedimenti di sicurezza segreti negli impianti nucleari e il Codice penale (RS 311.0) qualifica come crimine o delitto il perturbamento o la messa in pericolo di impianti infrastrutturali, nella fattispecie quando si mette a rischio la vita o la salute delle persone (cfr. art. 237 - 239 del Codice penale).
Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di diversi corpi di polizia, dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), del corpo delle guardie di frontiera e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e diretto dalla polizia cantonale di Berna ha elaborato uno studio preliminare sulla protezione dagli atti illeciti mediante droni denominato "Drohnenabwehr 2014". Sulla base di questo studio preliminare, è attualmente in corso, sotto la direzione della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, l'elaborazione di un rapporto sulla protezione, da parte delle forze di polizia, dagli atti illeciti mediante droni ("Drohnenabwehr durch Einsatzkräfte der Polizei"). Inoltre l'Aggruppamento Difesa del DDPS ha riconosciuto il pericolo e nel 2014, insieme a rappresentanti di autorità civili, ha dato avvio anch'esso a uno studio sulla protezione dagli atti illeciti mediante minidroni civili.
Oltre a questi lavori, che esaminano anche l'aspetto della protezione delle infrastrutture sensibili, accertamenti specifici sulla protezione degli impianti nucleari sono stati effettuati dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, dalle forze aeree e dall'UFAC. Dai risultati finora emersi, il Consiglio federale giunge alla conclusione che i droni non incrementano il potenziale di pericolo per le infrastrutture sensibili, e in particolare per gli impianti nucleari, in misura tale da giustificare un divieto di sorvolo generalizzato.
Il collegio riconosce tuttavia la necessità di intervenire per quanto riguarda il riconoscimento a distanza dei droni. Da lontano, i droni che volano illegalmente sono difficilmente identificabili, cosa che rende generalmente impossibile anche l'identificazione delle persone che commettono l'infrazione. L'UFAC promuove quindi a livello internazionale la definizione di standard al riguardo. La collaborazione dell'ufficio con gli ambienti della ricerca e dell'industria svizzeri interessati garantisce che le future normative siano al passo con gli sviluppi tecnologici.
Inoltre l'UFAC segue con attenzione gli sviluppi in corso ed è in grado in qualsiasi momento di adottare rapidamente le misure immediate che dovessero rendersi necessarie.
Risposta del Consiglio federale.