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16.3841 · Interpellanza · 2016-09-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Un terremoto del secolo di magnitudo comparabile a quello di Basilea del 1356 è sempre possibile. Al giorno d'oggi si conterebbero migliaia di vittime, decine di migliaia di feriti e danni materiali attestabili a circa 100 miliardi di franchi. Il Consiglio degli Stati ha respinto un'assicurazione obbligatoria a livello federale contro i danni provocati dai terremoti. Un concordato è tuttavia ancora lontano. A partire da un determinato valore soglia, per le nuove costruzioni e le trasformazioni esistono delle norme SIA relative al consolidamento sismico; le vecchie costruzioni dispongono per contro di una sicurezza sismica sconosciuta, sovente però insufficiente. Passeranno ancora decenni prima che tutte le costruzioni disporranno di una sicurezza sismica sufficiente. La Svizzera dovrebbe migliorare di continuo la prevenzione antisismica. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la sicurezza sismica delle infrastrutture critiche quali le strade nazionali, gli impianti ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di elettricità, acqua e gas naturale, gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, le infrastrutture della protezione civile, gli uffici tecnici, gli ospedali e le stazioni dei pompieri?

2. Qual è la situazione delle altre costruzioni pubbliche quali scuole, caserme, palestre e stabili amministrativi?

3. Sono state definite delle scadenze entro le quali la maggior parte di queste e, se del caso, altre infrastrutture importanti dovranno essere sicure dal punto di vista sismico?

4. Per la gestione del rischio sismico, Confederazione, Cantoni e Comuni devono scambiarsi le informazioni. Il Consiglio federale come giudica l'attuale collaborazione?

5. In caso di evento, gli organi di condotta e di intervento devono comunicare molto. Attualmente l'UFCOM non ha nessun influsso diretto sulla sicurezza sismica delle infrastrutture di telecomunicazione. Come viene garantito che dopo un forte terremoto con danni materiali la comunicazione venga ristabilita immediatamente?

6. Per far fronte a un forte terremoto con danni materiali devono essere messi a disposizione rapidamente fondi per il salvataggio e le prime misure urgenti. Dato che un'assicurazione nazionale contro i danni provocati dai terremoti è ancora ben lungi dall'essere introdotta, spetterebbe allo Stato mettere a disposizione i fondi per le misure urgenti. Quali fondi può stanziare la Confederazione, entro quali termini e in che modo?

7. A causa di un terremoto di questa forza, numerose strade verrebbero probabilmente distrutte. Quali sono le capacità possibili per i voli di elicottero per il trasporto di macchine edili e altri dispositivi ausiliari pesanti nelle zone colpite dall'evento?

Stellungnahme des Bundesrates

Un programma di misure della Confederazione è in corso dal 2001 allo scopo di attuare una gestione integrata dei rischi sismici nell'ambito di competenza della Confederazione. Il rapporto del 25 agosto 2016 del Consiglio federale in adempimento del postulato Darbellay 12.4271 presenta una vista d'insieme sulla protezione contro i pericoli naturali (incluso i terremoti).

1. La Confederazione è responsabile della protezione delle strade nazionali contro i terremoti. Sono in corso accertamenti sistematici della sicurezza sismica dei viadotti delle strade nazionali, che si concluderanno nel 2017. Eventuali misure di sicurezza sismica sono attuate di continuo e dovranno essere portate a termine entro il 2035. Nel quadro delle sue attività di vigilanza e di approvazione, la Confederazione veglia affinché siano applicate le norme SIA per le strutture portanti nell'ambito del traffico ferroviario e dell'approvvigionamento di elettricità e di gas naturale nonché dell'aviazione civile. Nell'ambito di una serie di controlli, l'Ufficio federale dell'energia ha raccolto dati aggiornati, che sta attualmente verificando, sulla sicurezza sismica delle dighe di sua competenza. In caso di lacune ordina l'attuazione delle misure necessarie. Per quanto riguarda le centrali nucleari (Ispettorato federale della sicurezza nucleare) i gestori, tenendo conto delle più recenti conoscenze, devono fornire periodicamente la prova che i loro impianti sono in grado di resistere anche a sismi di forte intensità. A seguito dell'incidente di Fukushima è stato inoltre elaborato un piano d'azione volto a migliorare la sicurezza delle centrali nucleari e i preparativi per affrontare simili eventi. Inoltre, nel quadro della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche, la Confederazione ha effettuato analisi dei rischi e della vulnerabilità per tutti i principali settori infrastrutturali. In tale ambito si è tenuto conto in modo specifico della minaccia sismica. La Confederazione non ha tuttavia alcuna competenza di vigilanza per gli impianti infrastutturali quali gli impianti di approvvigionamento di acqua, gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, le infrastrutture della protezione civile, gli uffici tecnici, gli ospedali e le stazioni dei pompieri.

2. La Confederazione è responsabile anche per la protezione sismica degli stabili dell'esercito, dell'amministrazione federale e degli istituti di ricerca. La Confederazione ha esaminato i suoi stabili più importanti al fine di determinare i maggiori rischi e agire di conseguenza (cfr. anche la risposta alla domanda 3). La Confederazione analizzerà quali basi legali occorrerà modificare in modo da garantire che tutte le opere e gli impianti sussidiati dalla Confederazione siano costruiti tenendo conto dei pericoli naturali. I Cantoni e i Comuni sono responsabili della sicurezza sismica delle loro infrastrutture pubbliche.

3. La sicurezza sismica delle infrastrutture pubbliche e private è migliorata di continuo e, nella maggior parte dei casi, avviene nell'ambito di lavori di riparazione periodici. Nel quadro del controllo della sicurezza sismica dei viadotti delle strade nazionali e delle principali costruzioni della Confederazione è stato fissato un termine di vent'anni (2035) per l'attuazione delle misure di sicurezza. Per le altre costruzioni della Confederazione e per quelle di proprietà di Cantoni, Comuni e privati l'attuazione di tali misure non è soggetta a scadenze.

4. La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della gestione del rischio sismico non è istituzionalizzata e avviene ad hoc nel quadro di singoli progetti o domande cantonali. Nel quadro del programma di misure della Confederazione per la gestione del rischio sismico occorre verificare come istituzionalizzare meglio la collaborazione con i Cantoni e le associazioni. I lavori dovranno essere coordinati dalla Centrale di coordinamento per la prevenzione dei sismi dell'Ufficio federale dell'ambiente.

5. La sicurezza sismica delle infrastrutture di telecomunicazione e la pianificazione d'urgenza per la rapida riparazione provvisoria dei componenti di rete danneggiati è di competenza dei gestori delle reti e dei proprietari. L'Ufficio federale delle comunicazioni non è un'autorità preposta all'autorizzazione e non ha quindi alcun influsso diretto sulla sicurezza sismica delle costruzioni e degli impianti dei fornitori di servizi di prestazioni di telecomunicazione. Visto l'articolo 48a della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) il Consiglio federale gli concede la facoltà di emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione e di dichiarare vincolanti le norme tecniche armonizzate a livello internazionale. Anche in questo contesto non sono tuttavia previste disposizioni inerenti alla sicurezza sismica. Per poter comunicare tra loro in caso di eventi le autorità e le organizzazioni addette al salvataggio e alla sicurezza utilizzano il sistema Polycom, ossia la rete radio di sicurezza dell'Ufficio federale della protezione della popolazione. Le stazioni di base di Polycom funzionano per diverse ore anche in caso di interruzione di corrente, in modo da garantire il tempo necessario per installare una rete di approvvigionamento d'emergenza stabile. Il sistema Polycom non ha una protezione specifica contro i terremoti o gli altri pericoli naturali. L'Ufficio federale della protezione della popolazione sta al momento analizzando diverse opzioni al fine di migliorare le possibilità di comunicazione in caso di eventi con gravi danni e presenterà un relativo documento di lavoro al Consiglio federale nella primavera 2017.

6. In caso di evento, il Consiglio federale valuta la situazione generale e coordina l'intervento delle risorse supplementari necessarie. Lo strumento della Confederazione in questo caso è la gestione delle risorse a livello federale. Lo Stato Maggiore federale coordina le misure della Confederazione per gestire l'evento e veglia affinché siano coordinate con quelle dei Cantoni. I fondi federali destinati a misure immediate si limitano ai fondi dell'esercito che possono essere richiesti dai governi cantonali. In caso di catastrofe e di situazioni di emergenza, il Consiglio federale può inoltre chiamare in servizio persone soggette all'obbligo di servizio nella protezione civile, a condizione che l'evento interessi più Cantoni o la Svizzera intera. Se il nostro Paese deve ricorrere all'aiuto internazionale, l'aiuto umanitario della Direzione allo sviluppo e alla cooperazione funge da centrale di coordinamento per le offerte di aiuto internazionali delle organizzazioni umanitarie dell'ONU, di attori nazionali e di organizzazioni non governative.

7. In caso di evento, per il trasporto delle macchine edili e degli aiuti umanitari si utilizzano in primo luogo elicotteri di società private. Se questi non bastano, possono essere utilizzati i mezzi di trasporto aereo dell'esercito o quelli messi a disposizione dall'estero nel quadro delle offerte di aiuto. Per il trasporto aereo di dispositivi ausiliari e macchine pesanti l'esercito dispone di oltre 25 elicotteri di tipo Super Puma e Cougar in grado di trasportare circa 3 tonnellate.

Risposta del Consiglio federale.