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16.3854 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la ripartizione delle competenze nel Codice civile (CC) e nel Codice di procedura civile (CPC) affinché in caso di conflitto il giudice possa decidere in maniera vincolante, oltre che sul contributo di mantenimento per i figli minorenni, anche sull'autorità parentale, sulla custodia, sulle relazioni personali e sulla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.

Begründung

Nel caso di genitori non coniugati e neppure conviventi vanno obbligatoriamente disciplinati dal punto di vista del diritto del bambino: l'autorità parentale, la custodia, la cura (incluse le relazioni personali) e il mantenimento. Le competenze sono state adeguate nel quadro del riassetto dell'autorità parentale (in vigore dal 1° luglio 2014). Se vi è intesa su tutti i punti, la competenza per l'approvazione del contratto spetta all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). In caso di conflitto, se vi è disaccordo in merito all'autorità parentale o alla custodia o alla cura è competente l'APMA, mentre se il disaccordo si riferisce al mantenimento del figlio lo è il giudice (art. 298a cpv. 4, art. 298b, art. 287, art. 279 CC). Per le azioni di paternità l'articolo 298c CC conferisce la competenza al giudice, il quale in tal modo disciplina, oltre alla paternità, anche tutti gli altri punti (autorità parentale, custodia, cura e mantenimento). Secondo logica ciò dovrebbe valere anche per le procedure relative al mantenimento di minori con riconoscimento della paternità. Dato che anche in questo caso il disciplinamento delle questioni finanziarie viene sovente considerato prioritario, l'azione di mantenimento è per lo più condotta senza che sia precedentemente stata regolata la custodia o la cura, il che sarebbe tuttavia assolutamente necessario. Il giudice deve tenere l'udienza di conciliazione entro due mesi (art. 203 cpv. 1 CPC). Se il giudice non riesce a conseguire un'intesa sulla custodia o sulla cura deve essere avviata una procedura APMA e interrotta l'azione di mantenimento fintantoché la procedura non è entrata in giudicato. Ciò causa un'attesa di mesi, che per il genitore che, solo e sovente privo di entrate, ha diritto agli alimenti può condurre a problemi finanziari rilevanti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, se i genitori non sono sposati la competenza per le questioni relative ai figli (autorità parentale, custodia e cura, incluse le relazioni personali) spetta in primo luogo all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). In caso di controversia sul contributo di mantenimento, tuttavia, è prevista l'azione dinanzi al giudice, il che comporta una suddivisione delle competenze tra APMA e giudice, generalmente ritenuta insoddisfacente. Per questo motivo il Parlamento ha deciso, in occasione dell'ultima revisione del diritto in materia di mantenimento dei figli, di risolvere il problema.

Integrando gli articoli 298b capoverso 3 e 298d capoverso 3 del Codice civile (CC; RS 201) nonché l'articolo 304 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272), il Parlamento ha introdotto un'attrazione di competenza a favore dei giudici (BU 2014 N 1219 e BU 2014 S 1126). L'APMA continua a costituire l'autorità primaria a cui i genitori coniugati devono rivolgersi se non trovano un accordo sull'autorità parentale congiunta e su altre questioni inerenti ai figli. Continuerà quindi ad assisterli nella conclusione di un contratto di mantenimento, dato che secondo l'articolo 278 CC rimane competente per l'approvazione di contratti non controversi. Se però l'APMA constata che i genitori non riescono a trovare un accordo sul mantenimento può essere intentata un'azione (art. 279 CC e 303 CPC). In questi casi la procedura dinanzi all'APMA è conclusa e il caso passa al giudice competente per il mantenimento, che decide in merito al mantenimento nonché all'autorità parentale e alle altre questioni inerenti ai figli. Dal punto di vista procedurale va osservato che in questi casi si può rinunciare a una procedura di conciliazione; l'articolo 198 CPC è stato completato in tal senso. La procedura, inoltre, non deve ricominciare da zero e gli accertamenti già effettuati (p. es. relativi alle entrate dei genitori, alle modalità di cura, ecc.) possono essere considerati.

Le nuove disposizioni sono state adottate dal Parlamento il 20 marzo 2015 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2017 (RU 2015 4299 e 5017). La richiesta della mozione è pertanto già completamente adempiuta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.