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Elusione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero in caso di permessi di dimora secondo l'articolo 30 LStr

16.4039 · Interpellanza · 2016-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri (LStr), i Cantoni possono derogare alle condizioni di ammissione per un permesso di dimora (secondo gli art. 18-29) al fine di tenere conto di importanti interessi pubblici. Conformemente alla risposta all'interrogazione 14.1014, per il Consiglio federale sussiste un importante interesse pubblico in presenza di notevoli interessi fiscali cantonali. Secondo la risposta del Consiglio federale all'interrogazione 14.1081, sono soprattutto i Cantoni Ticino, Ginevra e Zugo ad avvalersi di tale possibilità. Ora è noto che per il Cantone di Zugo un permesso di dimora in virtù dell'articolo 30 LStr comporta nel contempo un'autorizzazione per l'acquisto di una proprietà abitativa. Secondo la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE, lex Koller) l'acquirente straniero di un'immobile deve tuttavia avere il centro dei propri interessi in Svizzera.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide l'opinione secondo cui un permesso di dimora secondo l'articolo 30 LStr non autorizza automaticamente all'acquisto di immobili, bensì presuppone che in ogni caso sia esaminato se il centro degli interessi è effettivamente in Svizzera? Siamo in presenza di un'applicazione abusiva della LAFE?

2. Anche altri Cantoni oltre a Zugo applicano questa prassi?

3. Che cosa può fare il Consiglio federale per impedire tali elusioni della LAFE?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41) permette, in linea di massima, a persone straniere di acquistare un fondo senza autorizzazione soltanto se hanno il loro domicilio legale ed effettivo in Svizzera (art. 2 cpv. 2 lett. b, art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE).

La definizione di domicilio "effettivo" rinvia a quella del Codice civile svizzero (cfr. art. 2 cpv. 1 OAFE; RS 211.412.411) secondo cui il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 del Codice civile). È determinante il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi, il "centre de gravité de son existence" (DTF 125 III 102).

L'ulteriore requisito del domicilio "legale" presuppone che la persona disponga di un permesso valido di soggiorno che consente di costituire un domicilio (art. 2 cpv. 2 e art. 5 cpv. 2 OAFE). La legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) disciplina le condizioni di ammissione degli stranieri e il rilascio del permesso di dimora (art. 18 segg. e 33 LStr).

Il permesso di dimora è pertanto una condizione necessaria ma non sufficiente affinché persone straniere possano acquistare fondi in Svizzera senza autorizzazione. Un permesso di dimora non conferisce in nessun caso automaticamente il diritto di acquistare un fondo in Svizzera. Se l'acquisto di un fondo dovesse essere autorizzato secondo la LAFE unicamente in base a un permesso di dimora accordato in virtù dell'articolo 30 LAFE, la legge non sarebbe applicata correttamente. La Confederazione non è tuttavia a conoscenza di una prassi di questo tipo.

In linea di principio, i cittadini stranieri che desiderano acquistare un fondo in Svizzera devono presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione o di accertamento di non sottostare a tale obbligo (art. 17 cpv. 1 LAFE). Tale autorità chiude la procedura con una decisione impugnabile (art. 17 cpv. 2 LAFE). Il diritto di ricorso spetta all'Ufficio federale di giustizia se l'autorità cantonale legittimata a ricorrere rinuncia al ricorso o lo ritira (art. 20 cpv. 2 lett. b LAFE).

Se l'acquirente richiede direttamente l'iscrizione dell'operazione nel registro fondiario - ossia senza la procedura preliminare secondo la LAFE -, l'ufficiale del registro fondiario può procedere all'iscrizione soltanto se può escludere a priori l'obbligo di autorizzazione (art. 18 cpv. 1 LAFE).

Se l'ufficio del registro fondiario iscrive comunque l'acquisto anche se non poteva escludere a priori l'obbligo di autorizzazione, la legge non prevede alcun diritto di ricorso per l'Ufficio federale di giustizia. Una constatazione a posteriori dell'obbligo di autorizzazione è possibile soltanto se l'acquirente ha fornito all'autorità competente, in particolare all'ufficiale del registro fondiario, "indicazioni inesatte o incomplete su fatti che sono rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione" (art. 25 cpv. 1bis LAFE).

Si risponde come segue alle domande poste dall'autrice dell'interpellanza:

1. Una persona all'estero può acquistare un fondo in Svizzera se vi ha il suo domicilio "effettivo", vale a dire il centro dei suoi interessi, e il suo domicilio "legale", ossia se è titolare di un permesso di dimora. Il rilascio di un'autorizzazione per l'acquisto di un fondo unicamente sulla base di un permesso di dimora sarebbe pertanto contrario al diritto.

2. La Confederazione non è a conoscenza di una prassi di questo tipo.

3. L'Ufficio federale di giustizia è abilitato a ricorrere in caso di violazione della lex Koller.

Risposta del Consiglio federale.

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