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17.1009 · Interrogazione · 2017-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

A pagina 70 del rapporto sul conto della Confederazione del consuntivo 2015 (al cap. sull'imposta preventiva) si può leggere quanto segue:

"Cosa si intende per 'dividend stripping'

In un'operazione di 'dividend stripping' un azionista estero vende, poco prima del termine per il versamento dei dividendi, le azioni che detiene in una società svizzera quotata in borsa a un istituto finanziario (recte: istituto finanziario nazionale) che, a differenza dell'azionista estero, può fare valere il rimborso integrale dell'imposta preventiva sui dividendi. Poco dopo il termine per il versamento dei dividendi, il pacchetto di azioni viene rivenduto al proprietario originario e viene trasferita anche la maggior parte del dividendo. Al venditore resta una provvigione. Nella prassi tali operazioni si presentano sempre in combinazione con derivati e strutture complesse. Nelle sue sentenze del 5 maggio 2015 con valore normativo il Tribunale federale ha stabilito che gli istanti devono essere privati del 'diritto di godimento', qualora per ottenere la possibilità del rimborso completo fosse necessario effettuare transazioni globali complesse al fine di far passare gli istanti come proprietari con diritto al rimborso per quanto possibile integrale."

Dal momento che il 75 per cento dei dividendi distribuiti fluiscono all'estero, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanto è diffusa la prassi del "dividend stripping"?

2. A quanto stima il Consiglio federale le perdite fiscali dovute al "dividend stripping" negli ultimi dieci anni?

3. Quali possibili soluzioni esistono e quali misure sono state adottate per fermare la prassi del "dividend stripping"? Sono state inflitte multe? In caso affermativo, quante e in quale misura?

4. Esistono altri strumenti o strategie per impedire l'evasione fiscale dell'imposta preventiva?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sinora la problematica del "dividend stripping" è stata constatata presso 160 richiedenti, di cui circa il 90 per cento residenti all'estero. L'importo totale delle domande di rimborso da sottoporre ad approfonditi accertamenti ammontava, nel 2016, a 760 milioni di franchi. Lo stesso anno sono state rifiutate domande di rimborso per un totale di 143 milioni di franchi. Considerando che nel 2016 sono state inoltrate 230 000 domande di rimborso (per un importo totale di 13 623 milioni di franchi rimborsati), appare evidente che la problematica del "dividend stripping" si verifica in un numero relativamente limitato di domande, le quali tuttavia riguardano spesso rimborsi di significativa entità.

2. Dalla scoperta della prima operazione di "dividend stripping" nel 2006, le domande di rimborso dell'imposta preventiva sono state sottoposte a controlli mirati in tal senso. Nei casi in cui è stata rilevata un'operazione di "dividend stripping" è stato conseguentemente negato il diritto al rimborso dell'imposta preventiva per evitare perdite fiscali ai danni della Confederazione. È però possibile che determinati casi di "dividend stripping" non siano stati scoperti. La natura stessa di questi casi implica l'impossibilità di determinarne l'entità. Ad ogni modo si può constatare che da alcuni anni il numero di nuovi casi di "dividend stripping" è in diminuzione.

3. Il controllo delle domande di rimborso dell'imposta preventiva viene effettuato in modo mirato e sulla base di parametri di rischio (costantemente aggiornati) e di verifiche a campione. Nel caso di richiedenti svizzeri è inoltre possibile procedere a verifiche approfondite in loco nel corso di controlli domiciliari. Vanno peraltro menzionate anche le misure prese in Stati esteri volte a evitare gli abusi delle convenzioni, quali il piano di misure "Base Erosion and Profit Shifting" dell'OCSE. La regola anti-abuso generale (il "Principal Purpose Test") contenuta nell'azione 6 consente di negare i vantaggi della convenzione di doppia imposizione e, quindi, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva nei casi in cui uno degli scopi principali dell'operazione fosse proprio l'esercizio di tale il diritto. Nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni di nuova negoziazione o sottoposte a revisione è già stata inserita la regola anti-abuso per prevenire l'uso illegittimo delle stesse. Sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto al rimborso nell'ambito di operazioni di "dividend stripping" è sempre stato negato in primo luogo per via del mancato diritto di utilizzazione del richiedente. È bene constatare come in tutti i casi interessati il diritto al rimborso dell'imposta preventiva sia stato negato per l'intera entità del rimborso richiesto.Secondo il diritto vigente è punito non soltanto colui che ottiene un rimborso ingiustificato, ma anche colui che fa valere un diritto al rimborso che non gli spetta. Sono punibili esclusivamente le persone fisiche. Se queste sono residenti all'estero il perseguimento penale risulta particolarmente complesso ed è per questo motivo che, finora, non sono ancora state inflitte multe.

4. Il concetto di "dividend stripping" è molto ampio poiché al suo interno sono iscrivibili innumerevoli fattispecie e operazioni nell'ambito della compravendita di titoli. In generale la complessità dei casi di "dividend stripping" è aumentata, anche in ragione della velocità con cui oggi i titoli possono essere trasferiti da una parte all'altra del mondo. In linea di principio ogni domanda di rimborso deve essere quindi esaminata singolarmente in base alle proprie specificità.

Risposta del Consiglio federale.