Lexipedia

17.3040 · Postulato · 2017-03-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di analizzare lo statuto giuridico dei robot nel diritto svizzero, valutando in particolare l'opportunità di istituire una personalità giuridica propria e gli obblighi cui potrebbero essere sottoposti di conseguenza.

Begründung

I robot e l'intelligenza artificiale costituiscono l'innovazione tecnologica più importante del nostro secolo e si apprestano a rivoluzionare il nostro rapporto con la vita attiva e l'impiego. Questa tecnologia registra uno sviluppo considerevole: il numero di brevetti rilasciati annualmente in questo ambito è triplicato nell'arco dell'ultimo decennio; le vendite di robot aumentano in media del 17 per cento all'anno; sulla base di un'analisi restrittiva l'OCSE considera che circa il 25 per cento dei posti di lavoro saranno direttamente interessati, e in parte minacciati, dalla robotizzazione. I robot creano pertanto numerose sfide e comportano rischi che possono indebolire la situazione professionale di una fetta sempre più ampia della nostra società. Occorre quindi affrontare di tutta urgenza i rischi posti da questa nuova interazione, valutandone sin d'ora le conseguenze sull'impiego e immaginando possibili soluzioni.

La loro crescente autonomia e la loro intelligenza artificiale distinguono sempre più i robot dai semplici oggetti che possono essere semplicemente posseduti. A lungo termine ciò potrebbe porre sfide particolarmente importanti per il diritto civile. Accordare uno statuto giuridico alle macchine autonome permetterebbe in particolare di far fronte alle notevoli difficoltà poste dalla robotica e dall'intelligenza artificiale in materia di responsabilità. Una personalità giuridica potrebbe pure essere necessaria per poter sottoporre un robot a obblighi. Sarebbe pure ipotizzabile versare loro un salario che permetterebbe di compensare eventuali danni o ripercussioni sull'ambiente da loro causati. L'autonomia dei robot renderà infatti sempre più problematico attribuire l'atto all'origine del danno ai loro proprietari. Una personalità giuridica consentirebbe inoltre ai robot di contribuire in materia fiscale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Se un robot causa un danno, l'obbligo di risarcimento è retto dai principi generali in materia di responsabilità civile. Sul piano del diritto civile, una persona, ad esempio il proprietario del robot, risponde di tale danno se lo ha cagionato intenzionalmente o per negligenza (art. 41 cpv. 1 CO). Se il robot è difettoso ai sensi della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (RS 221.112.944) o va considerato parte di un'opera difettosa ai sensi della responsabilità civile del proprietario di un'opera (art. 58 CO), entra in linea di conto una responsabilità civile. Possono inoltre essere applicabili altre norme in materia di responsabilità, ad esempio nell'ambito della responsabilità dello Stato o della circolazione stradale.

Non è escluso che un robot causi un danno di cui in ultima analisi nessuno può essere tenuto responsabile. Anche se questi casi rivestono ancora una limitata importanza pratica, presto o tardi si porrà la questione della necessità di un disciplinamento. Non si tratta di una situazione inedita: il progresso tecnologico ha sempre comportato nuove fonti di pericoli, come i veicoli a motore, gli aeromobili, gli impianti elettrici, l'energia nucleare oppure gli organismi geneticamente modificati. Il legislatore ha reagito introducendo norme speciali che definiscono una responsabilità oggettiva e designano la persona tenuta a rispondere, anche senza colpa, degli eventuali danni causati dalla nuova tecnologia. Chi approfitta della nuova tecnologia deve anche assumersene i rischi.

La creazione di una personalità giuridica per i robot, proposta nel postulato, produrrebbe invece l'effetto opposto: essa implicherebbe sì una responsabilità personale del robot, responsabilità che sarebbe tuttavia difficile da definire. In particolare, la responsabilità sarebbe limitata al robot, il che equivarrebbe a deresponsabilizzare il proprietario o il detentore. Nel nostro ordinamento giuridico (in particolare nel diritto societario) la creazione di unità giuridiche artificiali dotate di personalità giuridica serve tipicamente a limitare la responsabilità e non ad estenderla. In una certa misura, la problematica è simile a quella dei danni cagionati da animali: il legislatore ha fornito una risposta (adeguata) instaurando il principio della responsabilità del detentore di un animale (art. 56 CO). Il detentore di un animale deve dunque provvedere a impedire danni ed eventualmente stipulare un'assicurazione. Una responsabilità diretta dell'animale non sarebbe invece appropriata.

Il Consiglio federale rinvia peraltro alla risposta all'interpellanza del gruppo liberale-radicale 15.3446, "Nuove tecnologie e apparecchi autonomi. Quadro legale per la responsabilità".

Alla luce della situazione, il Consiglio federale non ritiene al momento necessario approfondire la questione come chiesto nel postulato. Segnala inoltre che in seno all'Unione europea sono in corso corrispondenti lavori. In assenza di urgenza, è opportuno attendere i risultati di questi lavori, che potranno costituire un'ulteriore base per decidere i prossimi passi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.