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Finestre pubblicitarie estere destinate alla Svizzera. Quali soluzioni per la piazza mediatica svizzera?

17.3068 · Interpellanza · 2017-03-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È possibile adeguare la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) in modo che si applichi anche alle emittenti estere che realizzano la parte essenziale dei loro redditi in Svizzera (modifica dell'art. 2 lett. e LRTV)? Una tale modifica assoggetterebbe tutte le emittenti alle stesse regole. Ad esempio le esigenze complementari dell'articolo 7 LRTV sottoporrebbero le finestre pubblicitarie all'obbligo di destinare il 4 per cento dei loro proventi lordi al cinema svizzero (art. 7 cpv. 2 LRTV). Questa soluzione prevale d'altronde già in Belgio (artt. 40, 41 e 159.5 del "décret coordonné sur les services de médias audiovisuels" del 12 marzo 2015).

2. In caso di risposta negativa, è possibile imporre a queste emittenti di avere una sede in Svizzera o estendere esplicitamente il campo di applicazione dell'articolo 7 capoverso 2 LRTV alle finestre pubblicitarie svizzere dei programmi esteri?

3. In caso di risposta negativa, è possibile riscuotere presso gli operatori via cavo e gli operatori IPTV una tassa proporzionale alla cifra d'affari realizzata con la diffusione di finestre pubblicitarie e destinarne il ricavato al sostegno della piazza mediatica svizzera?

Begründung

A settembre 2011, ho presentato l'interpellanza 11.3936, "Finestre pubblicitarie svizzere sulle reti televisive estere. Clamoroso autogol per i media svizzeri?". Allora, il Consiglio federale aveva ribadito la sua preoccupazione in merito a quanto si può considerare un saccheggio del budget pubblicitario svizzero per finanziare i media esteri, ma aveva anche sottolineato che il margine di manovra del legislatore per opporsi alle finestre pubblicitarie era assai limitato, tenendo appunto conto dell'adesione della Svizzera all'accordo MEDIA.

Da allora il problema persiste, ma diversi parametri sono evoluti:

- Le finestre pubblicitarie che nel 2010 realizzavano in Svizzera una cifra d'affari di 200 milioni di franchi hanno raggiunto i 316 milioni di franchi svizzeri nel 2015: un aumento del 73 per cento in cinque anni! E niente lascia prevedere un rallentamento di questa crescita, nonostante un mercato pubblicitario globale in calo.

- L'accordo MEDIA (RS 0.784.405.226.8) è giunto a scadenza il 31 dicembre 2013 e non è stato rinnovato. La direttiva dell'UE sui servizi di media audiovisivi non è più in vigore. Si applica pertanto la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405). A differenza della direttiva dell'UE sui servizi di media audiovisivi che sottopone un'emittente unicamente al diritto del Paese d'origine, la Convenzione sulla televisione transfrontaliera, al fine di evitare di mettere a rischio il sistema televisivo di una Parte, proibisce a un'emittente che rivolge specificatamente della pubblicità al pubblico di una sola Parte, di eludere le regole relative alla pubblicità nel Paese di destinazione (art. 16 Conv. sulla televisione transfrontaliera). Inoltre, l'articolo 10bis della Convenzione mira a garantire il pluralismo dei media.

- Il 17 giugno 2016 il Consiglio federale ha pubblicato il suo rapporto sul servizio pubblico nell'ambito dei media. Ha confermato l'importanza di garantire le prestazioni dei media, per lo Stato e la democrazia e ha documentato ampiamente (pag. 20 segg.) anche le difficoltà finanziarie incontrate da tutti i media, pubblici e privati, a causa dell'erosione degli introiti pubblicitari, e il rischio che ciò comporta per l'offerta mediatica, la sua qualità e la sua diversità.

Non si tratta di opporsi alle finestre pubblicitarie, ma di sottoporle alle stesse regole valide per le emittenti svizzere, conformemente all'articolo 16 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera che si applica alla pubblicità rivolta specificatamente a una sola Parte. In particolare, occorre obbligarle a contribuire a tutelare e a sviluppare la piazza mediatica svizzera, come pure a produrre e diffondere opere audiovisive svizzere.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Per il Consiglio federale sarebbe auspicabile che le emittenti estere contribuissero, come le concorrenti svizzere, alla promozione della cultura svizzera. Iscrivere un tale nuovo obbligo nella legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) causerebbe problemi di attuazione per incompatibilità con il diritto internazionale.

Nel campo di applicazione della LRTV rientrano soltanto le emittenti svizzere. Per definire un programma svizzero, la LRTV fa riferimento alla ripartizione delle competenze prevista dalla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405), entrata in vigore in Svizzera il 1° maggio 1993. Secondo tale Convenzione, le emittenti estere via satellite che attualmente si rivolgono, con le loro finestre pubblicitarie, al pubblico svizzero rientrano nella giurisdizione dei rispettivi Stati limitrofi Francia e Germania. Applicare a un'emittente televisiva estera la definizione di programma svizzero iscritta nella LRTV costituirebbe quindi una violazione della ripartizione delle competenze a livello europeo e prevaricherebbe la sovranità degli Stati limitrofi sulle rispettive imprese televisive. Sia l'imposizione legale per l'emittente in questione di avere una sede in Svizzera sia l'estensione dell'obbligo di promuovere i film svizzeri, conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LRTV, alle finestre pubblicitarie nei programmi delle emittenti estere infrangerebbero la ripartizione delle competenze della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera.

La disposizione derogatoria di cui all'articolo 16 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, indicata dall'autore dell'interpellanza, non si rivela utile in quanto non riguarda un tributo obbligatorio bensì l'applicazione di disposizioni pubblicitarie nazionali più severe. Anche l'articolo 10a della Convenzione non fornisce una base legale sufficiente affinché la Svizzera possa adottare misure nei confronti di finestre pubblicitarie estere; la disposizione va intesa quale appello generale alla responsabilità della Parte trasmittente di rispettare il pluralismo dei media, e non come obbligo giuridicamente valido.

Inoltre, proprio l'attuazione del tributo obbligatorio menzionato nella presente interpellanza, cui sono soggette le emittenti estere nella comunità belga di lingua francese (Federazione Vallonia-Bruxelles), mostra i grandi ostacoli creati dall'applicazione del diritto europeo. In qualità di Stato membro dell'UE anche il Belgio sottostà alle prescrizioni della direttiva 2010/13/UE concernente i servizi di media audiovisivi. Questa definisce standard per la regolamentazione del libero traffico transfrontaliero di servizi televisivi e di video a richiesta. Nell'ambito televisivo le prescrizioni della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera sono in molti punti identiche a quelle della direttiva UE. Nel Belgio di lingua francese, l'autorità di regolamentazione competente non ha finora avuto alcun successo nell'imporre, tramite la procedura prevista nella direttiva UE, l'obbligo di tributo nei confronti delle diverse emittenti estere.

Il Consiglio federale continuerà a seguire attentamente questo tema e, nell'ambito dello stretto margine di manovra giuridico a disposizione, esaminerà quali possibilità permettano di promuovere i media e i film svizzeri tramite le finestre pubblicitarie. In tale contesto osserverà e prenderà in considerazione anche gli sviluppi sul piano europeo.

3. L'introduzione di un tributo per gli operatori via cavo e IPTV per la trasmissione di programmi con finestre pubblicitarie è in contrasto con il principio della libera ritrasmissione di programmi televisivi e potrebbe agire indirettamente come freno. In ogni caso una tale prescrizione non può avere un effetto dissuasivo sugli operatori via cavo e trasformarsi per alcune emittenti in un divieto di ritrasmissione.

Una tale tassa volta a promuovere i media e i film svizzeri verrebbe a intaccare la libertà economica degli operatori via cavo e necessiterebbe almeno di una chiara base legale.

Risposta del Consiglio federale.

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