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Lotta contro il dumping nell'ambito dell'applicazione della direttiva UE sul distacco di lavoratori. La Svizzera ha fatto bene i compiti?

17.3126 · Postulato · 2017-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto comparativo tra le misure adottate negli Stati membri dell'UE per contrastare il dumping sociale e salariale nel quadro dell'applicazione della direttiva sul distacco di lavoratori e le misure collaterali prese in Svizzera in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le differenze tra gli obblighi sanciti nelle direttive dell'UE e le misure adottate nei casi concreti dagli Stati membri devono essere analizzate separatamente.

Begründung

Il Consiglio federale si presenta regolarmente davanti al Parlamento per difendere le sue posizioni tirando in ballo l'argomento della compatibilità con il diritto europeo. Spesso i parlamentari hanno l'impressione che il nostro Paese sia l'unico che applica rigorosamente i principi derivanti dalle direttive emanate da Bruxelles.

Fedele alla sua tradizione perfezionista, la Svizzera rispetta scrupolosamente i principi delle direttive europee, ripresi in parte nel nostro Accordo sulla libera circolazione delle persone - forse a volte in maniera eccessiva.

Nel settore particolarmente importante della lotta contro il dumping salariale la Svizzera dovrebbe interrogarsi sull'applicazione concreta delle direttive europee da parte degli Stati membri dell'UE, sui loro effetti e sulla coerenza tra gli impegni presi e le misure adottate.

Non si tratta di giudicare le politiche degli altri Paesi ma di poter mettere l'UE di fronte alle sue contraddizioni nell'ambito dei negoziati in corso e di quelli che seguiranno.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'Unione europea le principali norme in materia sono contenute nella direttiva sul distacco dei lavoratori (96/71/CE). Gli Stati membri dell'UE hanno dovuto recepire la direttiva nei loro ordinamenti nazionali. La Commissione europea esercita la vigilanza e verifica regolarmente la corretta applicazione delle norme. Tuttavia, la mancanza di omogeneità tra i vari Paesi suscita diversi interrogativi e dà luogo a incertezze in materia di attuazione ed esecuzione. A causa della situazione e della prassi giuridica piuttosto confuse, la Commissione europea ha deciso di intervenire elaborando una seconda direttiva volta a migliorare l'applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori e a garantire una certa uniformità. La direttiva di applicazione 2014/67/UE, approvata nel 2014, doveva essere recepita dagli Stati membri entro l'estate del 2016. Attualmente la Commissione europea sta elaborando un rapporto finalizzato a valutare l'applicazione della direttiva nei singoli Paesi e a capire meglio quali sono le norme nazionali nonché le modalità concrete di attuazione ed esecuzione.

Poiché il rapporto potrebbe essere una buona base per effettuare un confronto, il Consiglio federale ritiene opportuno attendere i risultati della valutazione.

Questo modo di procedere si giustifica alla luce del fatto che, nella risposta al postulato Müller Walter 07.3901 relativo alla legge sui lavoratori distaccati e alle ripercussioni sugli spazi economici transfrontalieri, il Consiglio federale ha già analizzato i problemi per le aziende svizzere nell'UE. All'epoca era giunto alla conclusione che le imprese svizzere che fornivano servizi nei Paesi dell'Unione europea non incontravano ostacoli e che quindi anche le norme europee venivano rispettate. Le eventuali discriminazioni di cui possono essere oggetto le aziende elvetiche nell'UE potrebbero essere discusse all'interno del Comitato misto Svizzera-UE.

Dal 2008 la Svizzera è nel mirino della Commissione europea e dei Paesi vicini a causa dell'adozione di alcune misure collaterali. L'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevede una libera prestazione di servizi limitata nel tempo. Considerato che in Svizzera il livello dei salari è più elevato che nell'UE, vi è il rischio che la libera circolazione delle persone provochi una pressione sui salari. Le misure collaterali sono state introdotte per compensare l'abolizione dei controlli preventivi e sistematici del mercato del lavoro. Il legislatore ha optato consapevolmente per un sistema di esecuzione duale e decentralizzato tenendo conto in questo modo di una particolarità della politica svizzera del mercato del lavoro: il forte coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle condizioni lavorative e salariali.

L'approccio svizzero, che prevede l'esecuzione duale delle misure con un'intensa partecipazione delle parti sociali, è unico e non permette quindi di stabilire un vero e proprio confronto con i Paesi vicini. Inoltre, con l'ALC la Svizzera ha adottato solo una parte della libera prestazione di servizi in vigore all'interno dell'Unione europea, ma non la totalità delle disposizioni corrispondenti. La diversità dei contesti normativi complica ulteriormente il confronto.

Alla luce della valutazione in corso sull'applicazione delle norme relative al distacco dei lavoratori negli Stati membri dell'UE e in assenza di abusi nei confronti di aziende svizzere il Consiglio federale ritiene che sia meglio attendere la valutazione della Commissione europea. Al momento perciò non è necessario alcun intervento ai sensi del postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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