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La formazione dei medici stranieri che giungono in Svizzera è sufficiente a garantire un'assistenza di qualità dei pazienti?

17.3147 · Interpellanza · 2017-03-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta all'interpellanza 16.3821, il Consiglio federale spiega che oltre il 30 per cento dei professionisti attivi in Svizzera è titolare di un diploma estero e che questa quota cresce di anno in anno. La statistica della FMH rivela che poco meno della metà dei medici esercita nel settore ambulatoriale: gli altri sono attivi in ambito ospedaliero. La Société Vaudoise de Médecine ha recentemente denunciato che il sistema di riconoscimento dei diplomi, istituito nel quadro degli accordi bilaterali, permette a medici generici stranieri scarsamente qualificati di esercitare nel nostro Paese.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene che il riconoscimento formale dei diplomi di medici stranieri (dentisti, veterinari, professionisti della medicina umana) sia sufficiente a garantire un'assistenza di qualità dei pazienti?

2. Non teme che i medici stranieri che lavorano in un ospedale o addirittura da indipendenti senza aver acquisito alcuna esperienza pratica nel loro Paese possano rappresentare un rischio per i pazienti?

3. Come reagisce alle accuse di distorsione della concorrenza sapendo che ci sono medici stranieri che aprono uno studio indipendente dopo solo tre anni di pratica?

4. Non pensa che sarebbe necessario e urgente adottare procedure che consentano, in caso di dubbio e nell'interesse dei pazienti, di negare a un medico l'autorizzazione a esercitare in Svizzera anche se le condizioni puramente formali per il riconoscimento dei diplomi sono soddisfatte?

5. Come può permettere che medici stranieri che non parlano nessuna lingua nazionale siano autorizzati a lavorare in Svizzera e garantire al contempo cure di qualità?

6. Vede altre misure che potrebbero garantire la qualità delle prestazioni fornite da medici stranieri che si stabiliscono in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), applicabile in Svizzera in virtù dell'allegato III dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), si fonda su criteri minimi da soddisfare a livello di formazione universitaria e di perfezionamento professionale (direttiva 2005/36/CE, ripresa nell'allegato III ALC). La Svizzera non può subordinare il riconoscimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento professionale conseguito in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS al superamento di un esame supplementare. Allo stesso modo, le qualifiche professionali dei medici svizzeri sono riconosciute automaticamente nell'area UE/AELS e il riconoscimento non può essere subordinato alla conoscenza del sistema sanitario dello Stato ospitante. Spetta ai Cantoni rilasciare alle persone che esercitano una professione medica universitaria l'autorizzazione al libero esercizio della loro professione dopo aver verificato che siano soddisfatte le condizioni necessarie a livello personale (persona degna di fiducia, ecc.) e professionale (esercizio ineccepibile della professione, ecc.) conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11). Ai Cantoni compete inoltre la vigilanza sull'osservanza, da parte di queste persone, degli obblighi professionali di cui all'articolo 40 LPMed. Se la qualità dell'assistenza ai pazienti non è garantita, i servizi cantonali possono intervenire a prescindere dalla provenienza del professionista.

2. Negli ospedali, in linea di principio le persone che esercitano una professione medica universitaria svolgono la loro professione sotto vigilanza professionale. Per tutti coloro che esercitano una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale, spetta al datore di lavoro (p. es. ospedale, studio medico associato) verificare, al momento dell'assunzione e per tutta la durata del contratto, che siano soddisfatti i criteri previsti. Le persone che esercitano liberamente la professione devono osservare gli obblighi professionali (v. risposta alla domanda 1 per quanto riguarda la vigilanza).

3. I medici che hanno ottenuto il titolo federale di perfezionamento professionale di medico generico possono esercitare liberamente la professione dopo tre anni. I medici stranieri che hanno concluso una formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni hanno i medesimi diritti e obblighi. Basandosi sull'articolo 55a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il Consiglio federale ha tuttavia stabilito nella pertinente ordinanza (OLNF; RS 832.103) il numero massimo di medici ammessi, per Cantone e campo di specializzazione, a esercitare la propria professione a carico dell'assicurazione obbligatoria. Il numero massimo non si applica ai medici che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto (art. 55 cpv. 2 LAMal). Anche se non sono tenuti a farlo, la maggior parte dei Cantoni applica questi limiti. Il 17 giugno 2016 il Parlamento ha prorogato questa misura - introdotta nel 2001 e soltanto sospesa tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2013 - fino al 30 giugno 2019.

5. L'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE sancisce il principio secondo cui i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Dalla statistica dei diplomi stranieri riconosciuti emerge che l'80 per cento dei professionisti riconosciuti proviene dagli Stati che confinano con la Svizzera. Di conseguenza, parlano una delle lingue nazionali. Con la revisione della LPMed, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, il dispositivo verrà rafforzato: tutte le conoscenze linguistiche dovranno infatti essere iscritte nel registro delle professioni mediche (MedReg). Il datore di lavoro dovrà verificare se la persona che esercita una professione medica universitaria dispone delle conoscenze linguistiche necessarie e l'autorità cantonale sarà tenuta a verificare se il richiedente dispone delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone ai fini dell'esercizio nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Anche il datore di lavoro e l'autorità sanitaria cantonale si assumeranno quindi delle responsabilità.

6. Il Consiglio federale ritiene che i controlli che le autorità cantonali possono effettuare, per esempio nel caso in cui un medico - svizzero o straniero - non rispetti i propri obblighi professionali (v. risposta alle domande 1 e 4), siano sufficienti a garantire la qualità delle prestazioni in ambito sanitario.

Risposta del Consiglio federale.

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