Assoggettare i beni militari speciali alla legislazione sul materiale bellico
17.3153 · Mozione · 2017-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di assoggettare i beni militari speciali di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego alla legge sul materiale bellico (LMB).
Begründung
Nell'ultimo anno il valore delle esportazioni autorizzate in base alla LMB è stato di 412 milioni di franchi, mentre quello delle autorizzazioni rilasciate in base ai criteri della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego per l'esportazione di cosiddetti "beni militari speciali" è stato di 693 milioni di franchi.
Le esportazioni contemplate dalla LMB sono in calo. Come noto, ciò non è dovuto tanto a una diminuzione delle esportazioni di armamenti quanto alla progressiva erosione del concetto di materiale bellico utilizzato nella LMB. Questa legge infatti contempla sempre meno i beni e le tecnologie d'armamento di importanza cruciale.
L'erosione del concetto, ormai superato, di materiale bellico è da ricondurre alla crescente suddivisione del lavoro a livello internazionale innescata dalla globalizzazione e alla rapidità degli sviluppi tecnologici. I singoli componenti, spesso complessi, vengono sviluppati, realizzati e venduti in tutto il mondo all'interno di catene di produzione particolarmente lunghe e distribuite su molti Paesi. Spesso i beni d'armamento finiti - che sono esclusivamente quelli che ricadono nell'ambito di competenza della LMB - vengono montati direttamente nel Paese di destinazione. Ormai, infatti, molti Paesi emergenti sono in grado di assemblare autonomamente i componenti importati.
Questi componenti rientrano tra i beni militari speciali contenuti nelle liste dell'allegato 3 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego. Si tratta di componenti molto attuali e moderni in quanto costantemente aggiornati dai 41 Paesi membri dell'intesa di Wassenaar, che esercita il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali, nonché di beni e tecnologie utilizzabili a duplice impiego.
I "beni militari speciali" non sono beni a duplice impiego bensì, data la loro composizione, beni utilizzabili soltanto a scopi militari. Si tratta di armamenti e per questo è necessario sottoporli ai criteri più rigidi della LMB.
Solo questa legge, infatti, permette di valutare le esportazioni di tali beni dal punto di vista della politica estera e solo grazie a questa legge il Consiglio federale può garantire che i beni d'armamento svizzeri non vengano consegnati a Paesi coinvolti in guerre o nei quali vengono sistematicamente violati i diritti umani. Le esportazioni di questi beni non sono compatibili con gli obiettivi della politica estera svizzera e devono essere interrotte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'intervento dell'autrice della mozione si fonda sul confronto tra i dati statistici relativi al valore rispettivamente delle esportazioni di materiale bellico e delle esportazioni di beni militari speciali. Su questa base conclude che nel 2016 il volume commerciale generato dai beni militari speciali supera di gran lunga quello del materiale bellico. Ciò sarebbe dovuto a una definizione obsoleta di materiale bellico che fa sì che i dossier rientranti nel campo d'applicazione della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) vengono trattati in base alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202).
Innanzitutto, occorre precisare che i dati statistici relativi al materiale bellico citati dall'autrice della mozione si riferiscono al valore delle esportazioni effettive, mentre i dati che riguardano i beni militari speciali si riferiscono al totale delle autorizzazioni specifiche rilasciate. Affinché il confronto sia corretto bisogna tenere conto, anche per il materiale bellico, delle autorizzazioni specifiche. Il quadro che si delinea è totalmente diverso: se le autorizzazioni rilasciate per l'esportazione di beni militari speciali hanno generato un volume di 693 milioni di franchi, il valore di quelle per il materiale bellico ammonta complessivamente a 2,19 miliardi di franchi.
Contrariamente a quanto afferma l'autrice della mozione, oltre ad armi, sistemi d'arma, munizioni ed esplosivi militari, il concetto di materiale bellico definito nell'articolo 5 LMB include esplicitamente anche le attrezzature nonché componenti e assemblaggi. Questi ultimi ricadono nel campo d'applicazione materiale della LMB qualora non siano manifestamente utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili.
Durante i dibattiti parlamentari che hanno portato, nel 1996, all'adozione della legge sul materiale bellico e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego si è tenuto conto della crescente suddivisione del lavoro a livello internazionale. Le Camere federali erano consapevoli del fatto che, per garantire un controllo efficace degli armamenti, la LMB doveva includere anche i componenti e gli assemblaggi. Per questo sono stati menzionati esplicitamente nella LMB. Inoltre, sempre durante i dibattiti le Camere federali hanno introdotto la categoria dei beni militari speciali, che comprende i beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio.
La richiesta di assoggettare i beni militari speciali alla LMB o di modificare i criteri di autorizzazione sanciti dalla LBDI non è nuova. Il Parlamento se n'è già occupato tra il 2009 e il 2010. Nell'ambito dei lavori concernenti la petizione 09.2000 della Sessione dei giovani 2008 ha chiaramente respinto la proposta di assoggettare i beni militari speciali alla LMB.
Per quanto riguarda il messaggio 09.048 concernente la modifica della LBDI, le Camere federali non sono nemmeno entrate in materia.
Secondo il Consiglio federale non vi sono indizi che segnalano un cambiamento della situazione rispetto al biennio 2009/10.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.