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Partenariati tra assicuratori malattie e farmacie per corrispondenza. I dati dei pazienti sono protetti?

17.3555 · Interpellanza · 2017-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di pratiche con le quali assicuratori, grossisti di medicamenti e imprese di commercio al dettaglio intendono indurre i pazienti a rifornirsi presso certe farmacie autorizzate a praticare la vendita per corrispondenza in cambio di buoni regalo da riscuotere presso il dettagliante? Se sì, di quali?

2. Queste pratiche sono legali? Non possono configurare altrettanti casi di comparaggio?

3. Un buono regalo donato a un paziente che genera costi a carico dell'AOMS non è un incentivo malsano?

4. Il Consiglio federale ritiene sufficientemente protetti i dati dei pazienti, considerato che è proprio utilizzando i loro dati che gli assicuratori incentivano gli assicurati affetti da patologie croniche a ordinare i propri medicamenti presso determinate farmacie per corrispondenza? E un tale utilizzo dei dati non costituisce una forma di concorrenza sleale nei confronti delle farmacie che non hanno stretto partenariati con gli assicuratori?

5. Come si può garantire che i dati degli assicurati non siano trasmessi alle imprese di commercio al dettaglio con cui gli assicuratori hanno stretto partenariati diretti o indiretti?

Begründung

Alcuni assicuratori hanno stretto partenariati con la farmacia per corrispondenza "Zur Rose" o con "Mediservice" (gruppo Galenica), grazie ai quali i loro assicurati possono ottenere ribassi esclusivi sull'acquisto di determinati prodotti. Da anni, inoltre, "Zur Rose" collabora con la Migros e certe sue filiali cantonali. E questo partenariato è destinato ad estendersi, dato che è previsto che la Migros accolga nelle sue filiali farmacie "shop in shop" gestite da "Zur Rose". Analogamente, grazie a una joint-venture con il gruppo farmaceutico Galenica, dal 2000 Coop gestisce le farmacie "Coop Vitality".

Nel quadro di questi partenariati esclusivi, alcuni assicuratori utilizzano i dati medici e farmaceutici di certi pazienti per promuovere la farmacia partner, per esempio offrendo buoni regalo della Migros a chi ordina medicamenti da "Zur Rose". Altri fanno la stessa cosa offrendo buoni regalo della Coop a chi acquista presso "Mediservice". Ad essere presi di mira sono verosimilmente gli assicurati affetti da disturbi cronici che necessitano di terapie medicamentose costose.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di collaborazioni tra assicuratori e farmacie grazie alle quali gli assicurati beneficiano di un vantaggio economico (buono regalo) se ordinano i medicamenti prescritti dai loro medici presso quelle farmacie. Gli sono noti casi in cui gli assicurati hanno stipulato un'assicurazione complementare privata e acconsentito per contratto a questo tipo di marketing. Gli assicuratori, inoltre, non partecipano né alla distribuzione né al finanziamento dei buoni regalo. L'autorità di vigilanza monitora la situazione.

2./3. Le collaborazioni menzionate devono essere analizzate in modo differenziato. In primo luogo bisogna distinguere tra assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e assicurazione complementare privata. Nel quadro dell'AOMS, i medicamenti possono essere fatturati al massimo secondo i prezzi stabiliti nell'elenco delle specialità (art. 52 cpv. 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie; LAMal; RS 832.10). Questa disposizione deriva dalla protezione tariffale (art. 44 LAMal), secondo cui i fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi definiti per l'assicurazione malattie e non possono esigere rimunerazioni superiori. Tuttavia, nulla vieta agli assicurati di procurarsi medicamenti a condizioni più vantaggiose presso fornitori autorizzati secondo gli articoli 35 segg. LAMal, contribuendo così a ridurre le spese a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria. L'AOMS, infatti, rimborsa all'assicurato il prezzo effettivamente fatturato e non il prezzo massimo indicato nell'elenco delle specialità. L'assicurato non beneficia quindi di alcun vantaggio a spese dell'assicurazione.

Gli assicurati non sono obbligati a usufruire dei servizi di una determinata farmacia né subiscono svantaggi se non vi fanno ricorso.

Se una farmacia offre vantaggi agli assicurati a puro scopo di marketing e questi vantaggi sono finanziati esclusivamente dalla farmacia stessa o da un partner cui essa è commercialmente legata, la prassi non viola le prescrizioni del diritto dell'assicurazione malattie, poiché il ribasso non va a carico di quest'ultima. Per contro, la situazione è diversa se, come vantaggio, l'assicurato, nell'ambito di un programma di fidelizzazione del cliente, può accumulare punti in proporzione ai costi dei medicamenti rimborsati dall'AOMS, e con quei punti acquistare altri prodotti. In un tale sistema una parte del prezzo del medicamento è sistematicamente restituita all'assicurato, che può così utilizzarla per scopi diversi da quelli previsti dall'AOMS. Al di fuori dell'ambito dei medicamenti, la giurisprudenza ha stabilito che un sistema di questo tipo non è una semplice misura commerciale, ma equivale a un pagamento parziale anticipato di acquisti futuri: i punti ricevuti all'acquisto di un prodotto possono infatti essere utilizzati per un altro acquisto (DTF 136 II 441). Se il medicamento è a carico dell'AOMS, un tale sistema imporrebbe che l'assicurazione finanzi i rimborsi versati agli assicurati. Ciò violerebbe non soltanto l'ordinamento giuridico che obbliga il beneficiario di un vantaggio a renderne partecipe il debitore della remunerazione, ma anche la disposizione secondo la quale le risorse dell'AOMS non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli assicurativi. Il Consiglio federale esaminerà nel dettaglio le condizioni applicabili a questo sistema e adotterà opportune misure in caso di mancato rispetto delle disposizioni legali vigenti.

4. Il Consiglio federale ritiene che la protezione dei dati degli assicurati sia sufficiente (cfr. n. 5) e quindi non suscettibile di generare comportamenti di concorrenza sleale. Nei casi noti al Consiglio federale, gli assicuratori hanno confermato che soltanto i dati raccolti nel quadro dell'assicurazione complementare privata servono a determinare i destinatari delle lettere informative. Gli assicurati danno il loro espresso consenso all'utilizzazione di questi dati nel contratto di assicurazione complementare.

5. Nell'ambito dei loro compiti legali, gli assicuratori-malattie sono autorizzati al trattamento dei dati personali, ma devono limitarsi a ciò che è strettamente necessario per adempierli. Per garantire la protezione dei dati, gli assicuratori-malattie devono adottare le necessarie misure tecniche e organizzative. Per principio, non sono autorizzati a trasmettere questi dati personali a terzi, per esempio ai commercianti al dettaglio. Le violazioni dell'obbligo del segreto possono essere perseguite penalmente e punite con una multa sino a 500 000 franchi (art. 54 cpv. 1 lett. d della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal); RS 832.12).

Risposta del Consiglio federale.

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