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17.3725 · Interpellanza · 2017-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In svariati casi di rinvii "Dublino", sembra che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non abbia trasmesso determinate informazioni importanti per lo svolgimento conforme della procedura.

La stampa domenicale del 10 settembre scorso ("Sonntagszeitung", 10 settembre 2017) riporta infatti il caso di una donna curda della Siria che, incinta di due mesi, è stata separata dal marito, padre del feto e ammesso a titolo provvisorio, e rinviata forzatamente in Croazia. Ritornata in Svizzera per il parto, la giovane donna deve essere allontanata insieme alla neonata. Sembra tuttavia che la SEM non abbia ritenuto necessario segnalare alle autorità croate i legami familiari con il padre della figlia né i problemi di salute di quest'ultima.

In un altro caso riportato dal medesimo giornale, apparentemente la SEM non ha comunicato al Tribunale amministrativo federale una lettera del governo tedesco che chiede alla Svizzera di considerare la domanda d'asilo di un richiedente turco in procinto di essere rinviato in Germania. Nei suoi confronti pende tuttavia un divieto d'entrata in questo Paese, il cui mancato rispetto è sanzionato con il rinvio in Turchia, dove rischia la reclusione a vita in quanto accusato di essere implicato nel recente colpo di Stato.

Altri casi sembrano indicare che la SEM ostacoli la circolazione delle informazioni, cosicché il regolamento Dublino finisce per essere applicato in maniera rigida. Regolamento che, tuttavia, permette a uno Stato di rinunciare al trasferimento di un richiedente l'asilo e di trattare la domanda, in particolare per motivi umanitari e di compassione oppure ai fini del ricongiungimento familiare.

Il Consiglio federale conferma i fatti riportati nella stampa? Se corroborati, si tratta di semplici negligenze o di occultamento intenzionale di informazioni? Provvedimenti interni sono stati adottati o sono previsti per evitare il ripetersi di questi "eccessi di zelo", se non addirittura di questi strappi alla procedura?

Stellungnahme des Bundesrates

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) informa sempre gli Stati partner Dublino conformemente alle disposizioni del regolamento Dublino III. Anche la Svizzera si aspetta di essere informata in maniera esaustiva sulla situazione dei richiedenti l'asilo. In questo contesto, non occorre adottare misure interne.

Per quanto concerne il primo caso citato dall'autrice dell'interpellanza si può osservare quanto segue: secondo l'articolo 111c della legge sull'asilo le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Se il Tribunale amministrativo federale ha già confermato la legalità dell'allontanamento disposto in prima istanza, questa circostanza è considerata anche nel trattamento della seconda domanda (multipla). La donna curda citata aveva già presentato una domanda d'asilo in Svizzera ed era all'epoca già stata trasferita nello Stato Dublino competente. Il Tribunale amministrativo federale aveva confermato la legalità del trasferimento.

La SEM esamina accuratamente ogni domanda d'asilo considerando le circostanze concrete del singolo caso. Il regolamento Dublino III prevede criteri che definiscono in quali situazioni è possibile riunire o separare membri di una famiglia (cfr. la risposta all'interpellanza 16.4111, "Casi Dublino e clausola di sovranità. Quali sono i criteri per permettere il ricongiungimento di membri della medesima famiglia?"). La SEM applica questi criteri fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, come ha fatto anche nel citato caso della donna curda. Gli interessati possono inoltre chiedere di essere riuniti a titolo di ricongiungimento familiare secondo la legislazione sugli stranieri. Infine, se opportuno, in occasione del trasferimento la SEM fornisce informazioni individuali e concrete sullo stato di salute dell'interessato.

Per quanto concerne il secondo caso citato dall'autrice dell'interpellanza, il Consiglio federale rammenta che tutti gli atti che pervengono alla SEM in una procedura in corso sono inclusi nella lista dei documenti, come è avvenuto anche nel caso in questione. Quando la SEM riceve atti durante una procedura di ricorso pendente, li trasmette al Tribunale amministrativo federale corredati da un modulo. In ragione delle formalità amministrative, questa tappa può richiedere alcuni giorni. Può pertanto succedere che il Tribunale amministrativo federale si pronunci prima di aver ricevuto gli atti dalla SEM. Ed è proprio quanto si è verificato nel caso in questione. Gli atti non sono stati quindi né tenuti nascosti né volutamente trattenuti. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto un ricorso che concerneva, tra le altre cose, anche questa questione, considerando che gli atti interessati non erano comunque rilevanti per la procedura.

Risposta del Consiglio federale.