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17.3829 · Mozione · 2017-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 260 del Codice penale (sommossa) di modo che debbano essere inflitte una pena pecuniaria e una pena detentiva.

L'articolo dovrà avere il tenore seguente:

Art. 260

Cpv. 1

Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.

Begründung

Secondo le statistiche, nel 2015 186 persone sono state condannate per sommossa. Sempre secondo tale statistica, la maggior parte di esse (ossia 152 persone) è stata condannata a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente. Le pene pecuniarie senza la condizionale sono state inflitte decisamente meno spesso (21 casi nel 2015) e le pene detentive soltanto in casi rari (nel 2015 tre con la condizionale, due senza e una con la condizionale parziale). Negli anni precedenti è stata registrata una situazione analoga.

Secondo il Codice penale, la fattispecie della sommossa è adempiuta se una persona "partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose". Non si tratta dunque di un reato poco grave. Occorre pertanto infliggere, oltre a una pena pecuniaria, anche una pena detentiva. Il giudice continua a disporre di un certo margine di manovra in quanto non è prevista una pena minima. Nel caso di autori senza precedenti o con una colpa lieve può inoltre irrogare una pena con la condizionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 260 del Codice penale (CP; RS 311.0) prevede una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria per chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose. Per atti di violenza si intende un comportamento aggressivo attivo nei confronti di persone o oggetti. Può trattarsi anche di semplici vie di fatto (art. 126 CP). Il lancio di un ciottolo, anche se non centra il bersaglio (DTF 108 IV 176 consid. 3b), o quello di un fumogeno in direzione di persone (sentenza del Tribunale federale 6B_863/2013 consid. 5.7.3) sono comportamenti che adempiono gli elementi costitutivi del reato. Un atto diretto contro un oggetto è un atto di violenza se il danno è cagionato alla sostanza medesima dell'oggetto e non è facilmente reversibile, come ad esempio nel caso dell'imbrattamento di un tram. È punibile la semplice presenza nel luogo in cui sono commesse le violenze. Sarebbe tuttavia problematico se la persona che partecipa a un assembramento di questo tipo fosse punita più severamente dell'autore di lesioni semplici (art. 123 del Codice penale) o di un danneggiamento (art. 144 del Codice penale).

Occorre inoltre considerare che chi partecipa a un assembramento e commette un danneggiamento (art. 144 del Codice penale) o lesioni personali (art. 122 e 123 del Codice penale) è punito anche per questi reati; la pena inflitta è dunque più severa di quella irrogata nel caso in cui sia stato violato soltanto l'articolo 260 del Codice penale. Il diritto penale offre quindi sufficienti possibilità per sanzionare in maniera appropriata le persone violente. La statistica sulla criminalità mostra, da un lato, che le pene pronunciate prima del 2007 - quando la sommossa era ancora punita con la prigione o una multa - erano inflitte perlopiù con la condizionale e, dall'altro, che il numero di condanne per sommossa registra una costante diminuzione dal 2014. La cornice edittale della pena non sembra dunque incidere significativamente sulle condanne. Non è pertanto necessario pronunciare una pena detentiva oltre alla pena pecuniaria. Non va dimenticato che in genere le persone incensurate sono condannate a una pena con la condizionale: se le condizioni sono adempiute (art. 42 del Codice penale), il giudice pronuncerà dunque una pena detentiva o pecuniaria con la condizionale. La modifica proposta non apporterebbe alcun valore aggiunto, in particolare per quanto concerne gli autori incensurati.

Il fatto che i giudici abbiano inflitto perlopiù pene pecuniarie con la condizionale non significa che considerino la sommossa un reato minore, ma che i casi trattati erano o sono poco gravi. La legge prevede inoltre il primato delle pene pecuniarie su quelle detentive per le pene brevi, principio confermato dal Parlamento in occasione della revisione della disciplina delle sanzioni del 2015, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Come novità, il giudice potrà condannare l'autore a una pena detentiva invece che a una pena pecuniaria se ritiene che la prima sia più appropriata per dissuaderlo dal commettere altri crimini o delitti.

Alla luce di quanto precede e in particolare tenuto conto del nuovo regime sanzionatorio applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, il Consiglio federale non ritiene necessario modificare la cornice edittale dell'articolo 260 del Codice penale nel senso chiesto dall'autrice della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.