17.3953 · Postulato · 2017-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Da 15 anni il numero di dentisti stranieri che praticano in Svizzera è in aumento. Secondo la Società svizzera odontoiatri, un quarto appena di tutti i diplomi riconosciuti nel 2016 è stato conseguito in Svizzera, mentre il 74 per cento è stato ottenuto in un Paese dell'UE o dell'AELS. Dato che non ne forma a sufficienza, la Svizzera deve quindi importare medici dentisti dall'estero. La maggior parte degli odontoiatri stranieri che praticano sul territorio svizzero dispone di una buona preparazione, pur avendo un livello di formazione molto eterogeneo. Ho già segnalato questo problema nella mia interpellanza 17.3041, "Odontoiatria. Far valere i nostri diplomi". In alcuni Paesi, gli studenti in medicina dentaria ricevono una formazione clinica molto sommaria, non dovendo nemmeno trascorrere un'ora con i pazienti. Ciò nonostante, appena arrivano in Svizzera sono abilitati a curare la popolazione senza alcun controllo e alcun vincolo. Con la conseguenza che, come riferito recentemente dall'Organizzazione svizzera dei pazienti, sono sempre più le persone che lamentano trattamenti non effettuati a regola d'arte (con rischi di danni importanti se non irreversibili) da dentisti stranieri. Il controllo delle formazioni (cliniche) va pertanto rafforzato, gli sforzi formativi dei diplomati stranieri vanno intensificati e, se necessario, vanno rivisti anche i criteri minimi di formazione.
Per disporre di un quadro chiaro della situazione, il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto che faccia trasparenza sui livelli di formazione e sulla pratica attuale degli odontoiatri stranieri in Svizzera; se del caso dovrà sollevare il problema con i suoi omologhi in seno al Comitato misto sull'Accordo di libera circolazione delle persone.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il riconoscimento di diplomi esteri di professioni mediche universitarie in Svizzera è retto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC; RS 0.142.112.681) e dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (www.ufsp.admin.ch > Temi > Professioni sanitarie > Riconoscimento delle professioni sanitarie > Diplomi di professioni mediche dei Paesi UE/AELS), che la Svizzera ha recepito nell'allegato III dell'ALC. Il riconoscimento dei diplomi in medicina umana, odontoiatria, veterinaria e farmacia avviene secondo il cosiddetto sistema di riconoscimento settoriale (riconoscimento automatico) che, per le professioni in esso elencate, stabilisce le condizioni minime di formazione. Di conseguenza, nella direttiva 2005/36/CE sono contenute anche le condizioni minime di formazione in odontoiatria e nell'allegato corrispondente sono elencati con precisione i diplomi da riconoscere per ogni Stato UE. Indicando il diploma nell'allegato della direttiva, lo Stato che lo rilascia garantisce che le condizioni minime siano rispettate.
Ai sensi dell'allegato III dell'ALC, quindi, la Svizzera è tenuta a riconoscere automaticamente i diplomi di odontoiatra conformi alla direttiva rilasciati negli Stati UE. Alla luce delle basi legali suesposte, verificare l'effettivo raggiungimento delle competenze professionali di ogni singolo richiedente, accertando ad esempio le competenze pratiche o addirittura imponendo elementi formativi aggiuntivi, non è possibile.
La maggioranza, precisamente il 71 per cento, dei diplomi esteri in odontoiatria riconosciuti in Svizzera proviene dagli Stati confinanti (Germania, Austria, Italia e Francia) - Stati in cui, secondo la Svizzera, la qualità della formazione pratica è indiscussa. Il Consiglio federale è al corrente delle controversie scatenate da uno studio francese sulla formazione pratica in odontoiatria in diversi Stati UE basato su interviste condotte tra diplomati in odontoiatria in 19 Stati UE sulla loro formazione universitaria individuale (Marco Mazevet, Evaluation de la pratique clinique dans le cursus des études en odontologie au sein de l'Union Européenne, Université de Rennes, 2016). Tuttavia, dato che non si fonda né su un'analisi sistematica delle disposizioni relative alla formazione odontoiatrica né sulla formazione concretamente svolta, lo studio non permette di stabilire se in certi Stati membri la formazione effettivamente non adempia le condizioni minime della direttiva o se non sia piuttosto sistematicamente impartita senza tenerne conto.
Nell'Ufficio federale della sanità pubblica, di questo tema si occupa la segreteria dell'autorità svizzera di riconoscimento (Commissione delle professioni mediche, Mebeko), che è costantemente in contatto con le organizzazioni professionali per chiarire possibili dubbi sul riconoscimento dei diplomi e sull'ottenimento di un diploma federale. La questione sollevata nel presente postulato è già stata affrontata dall'Ufficio per la formazione postgrade (BZW) della Società svizzera odontoiatri (SSO) e dal Punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Quest'ultima può sottoporre la questione al comitato misto istituito in applicazione dell'ALC, di cui fanno parte rappresentati della Svizzera e dell'UE e che si occupa principalmente dell'amministrazione e della regolare applicazione dell'accordo. Per poter procedere, tuttavia, dovrebbero esserci prove concrete di lacune sistematiche nella formazione in odontoiatria in certi Stati UE. Ad ogni modo, dopo il riconoscimento del diploma, i Cantoni dispongono di diverse possibilità per effettuare controlli ed eventualmente emettere sanzioni nel quadro dei compiti di vigilanza sull'esercizio della professione loro conferiti dall'articolo 40 e seguenti della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11).
Il Consiglio federale non ritiene per contro appropriato elaborare un rapporto sul livello di qualifica e sull'esercizio della professione dei dentisti attivi in Svizzera che dispongono di un diploma estero riconosciuto. Un tale rapporto, infatti, ben difficilmente potrebbe dimostrare che in certi Stati membri dell'UE la formazione non adempie effettivamente le condizioni minime della direttiva o viene sistematicamente impartita senza tenerne conto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.