Lexipedia

Opporsi a una robusta barriera commerciale e alla limitazione arbitraria del principio "Cassis de Dijon" nel settore cosmetico

17.4021 · Interpellanza · 2017-12-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 3 ottobre 2017, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha emanato una decisione di portata generale riguardante i prodotti cosmetici contenenti furocumarine. Questa decisione costituisce per la Svizzera una robusta barriera al commercio di cosmetici che nel resto del mondo sono disponibili legalmente. Inoltre rappresenta una limitazione arbitraria del principio "Cassis de Dijon" e potrebbe far sì che diversi prodotti non siano più disponibili sul mercato svizzero. La decisione colpisce tutti i produttori, gli importatori, i commercianti e i fornitori.

Le furocumarine sono sostanze che si trovano in piante come gli agrumi, il basilico o il sedano e che vengono utilizzate nell'industria cosmetica per la produzione di profumi. Nell'UE è in vigore una limitazione quantitativa delle furocumarine contenute nei "prodotti di protezione solare e autoabbronzanti". In Svizzera la limitazione quantitativa viene ora applicata anche a tutti i cosmetici "suscettibili di essere esposti al sole". Il divieto di commercializzazione vige quindi per moltissimi prodotti che sono invece venduti liberamente nell'UE e nel resto del mondo (p. es. profumi, detergenti per il corpo e cosmetici).

Le restrizioni introdotte con la decisione di portata generale dell'USAV non sono necessarie. I prodotti vietati sono stati disponibili sul mercato svizzero per anni, e in quello europeo lo sono tuttora. Non c'è motivo di aumentare il livello di protezione dell'UE, già elevato. Inoltre i prodotti potranno sempre essere comprati e ordinati all'estero e importati in Svizzera. Se questi dovessero essere adattati o riformulati specificamente per la Svizzera, le conseguenze sarebbero un aumento spropositato dei costi e perdite finanziarie per i fornitori. Molti produttori esteri non potrebbero permettersi di adattare i prodotti per il nostro Paese e dovrebbero ritirarli dal commercio. Dal punto di vista scientifico non esistono prove sufficienti per giustificare questa limitazione e finora non è noto alcun effetto indesiderato.

La Svizzera sarebbe l'unico Paese al mondo con una regolamentazione così restrittiva. In altri Paesi vige la regolamentazione UE o non vi è alcuna limitazione.

Non è altresì chiaro il motivo di un periodo transitorio così breve: la decisione di portata generale del 3 ottobre 2017 ne fissa la scadenza al 31 ottobre 2017. Per renderli conformi alle direttive, molti prodotti commerciabili nell'UE dovrebbero essere sottoposti a divieto, ritiro o riformulazione esclusivamente per la Svizzera. Soltanto a seguito di un'istanza specifica è stato concesso l'effetto sospensivo a un ricorso contro la decisione dell'USAV.

Invito pertanto al Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È davvero necessario imporre una robusta barriera commerciale contro il resto del mondo?

2. È stato valutato l'impatto economico di questa decisione di ampia portata?

3. Per quale ragione i produttori di profumi, di cosmetici e i commercianti non sono mai stati coinvolti e sentiti in merito alla decisione?

4. Per quale motivo il periodo di transizione è così breve?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) e le pertinenti disposizioni di esecuzione intendono tra l'altro proteggere i consumatori da cosmetici che mettono in pericolo la salute. Sia l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sia le autorità europee di valutazione dei rischi considerano non sicuri i cosmetici contenenti furocumarine applicati nelle regioni cutanee esposte al sole. Data la loro fototossicità, già in quantità minime possono provocare l'insorgenza di tumori. Sulla cute esposta al sole non sono applicati soltanto prodotti abbronzanti o per la protezione solare, ma anche altri cosmetici usati regolarmente, come le creme per il viso o le lozioni per il corpo. Per questo motivo, in Svizzera il tenore di furocumarine dei cosmetici suscettibili di essere esposti al sole deve essere inferiore a 1 mg/kg. Benché il rischio per la salute derivante dai prodotti sopraindicati sia indiscusso, le disposizioni di legge in materia non sono state finora adattate nell'UE. Per queste ragioni è indispensabile che la regolamentazione svizzera, più restrittiva, si applichi anche ai prodotti immessi sul mercato in Svizzera secondo il principio "Cassis de Dijon".

2. Se reso necessario da interessi pubblici preponderanti, l'articolo 19 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) conferisce agli organi di esecuzione incaricati la competenza di disporre misure che limitino in certi casi il principio "Cassis de Dijon". Tali restrizioni vanno evitate il più possibile e ordinate solo in casi motivati, poiché limitano il commercio con l'UE e possono dunque contribuire a mantenere elevati i prezzi in Svizzera. Prima di emanare la decisione di portata generale, l'USAV ha svolto numerose analisi dei rischi e, come sempre in caso di misure di gestione dei rischi, ponderato accuratamente gli interessi considerando tra l'altro che la maggior restrittività della regolamentazione svizzera non è una novità. Già prima del 1° maggio 2017, quando è entrata in vigore l'ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31), per le furocumarine era applicato un valore limite di < 1 mg/kg nei prodotti per la cura della pelle e nei prodotti solari utilizzati di giorno. Fino al 31 marzo 2008 il valore limite per le furocumarine nei cosmetici era addirittura di < 0,1 mg/kg. I prodotti fabbricati secondo prescrizioni tecniche estere possono essere immessi sul mercato svizzero solo dal 1° luglio 2010: in precedenza tutti i fabbricanti che volevano immettere i loro prodotti sul mercato svizzero dovevano quindi osservare i valori limite vigenti in Svizzera. Per i fabbricanti era ed è perciò possibile rispettare il valore limite per tutti i cosmetici potenzialmente esposti al sole. Secondo quanto dichiarato dagli attori del mercato, inoltre, adeguare le ricette richiederebbe poche settimane. Dato l'effetto cancerogeno delle furocumarine, l'interesse di protezione della salute è stato ritenuto globalmente preponderante rispetto all'interesse economico degli attori a un libero accesso al mercato e dei consumatori a prezzi più bassi.

3. Le decisioni di portata generale sono solitamente indirizzate a un gran numero di destinatari sconosciuti. Una consultazione preliminare, per altro non prevista dalla legge, sarebbe quindi impraticabile. La decisione di portata generale sulle furocumarine è stata emanata in seguito alla contestazione di un cosmetico ben preciso da parte di un'autorità cantonale competente. Il distributore interessato è stato più volte ascoltato nel corso della procedura.

4. Se la salute è potenzialmente esposta a un pericolo, un termine transitorio lungo è incompatibile con la sua protezione. Nel caso in oggetto però la decisione di portata generale non è applicabile fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari.

Risposta del Consiglio federale.