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Ridurre sensibilmente l'imposizione fiscale in ragione di partecipazioni di collaboratore a start-up e imprese famigliari

17.456 · Iniziativa parlamentare · 2017-06-15

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Le disposizioni legali della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) vanno adeguate in modo che l'imposizione fiscale si riduca nettamente in ragione di partecipazioni di collaboratore a start-up e imprese famigliari.

Proposta di modifica della LIFD:

Art. 16

...

Cpv. 3

Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. È considerata realizzazione di sostanza privata anche la realizzazione di azioni di collaboratore di imprese non quotate in borsa che vengono detenute almeno cinque anni.

Art. 17b Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

...

Cpv. 2bis

Il valore venale delle azioni di collaboratore di imprese non quotate in borsa è determinato su un'unica richiesta nei successivi sette anni in virtù del capitale proprio dell'impresa, ma per lo meno in virtù del capitale azionario.

Cpv. 3

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio. Nel caso di opzioni di collaboratore di imprese non quotate in borsa il valore venale dell'azione è calcolato conformemente al capoverso 2bis e la prestazione imponibile è ridotta del 50 per cento.

Per analogia, vanno integrati l'articolo 7 capoverso 4 lettera b nonché l'articolo 7d capoversi 2 e 3 LAID.

L'articolo 14a LAID concernente la valutazione di partecipazioni di collaboratore deve essere adeguato analogamente all'articolo 17b capoverso 2bis LIFD.

Begründung

Una ragione del successo dell'economia svizzera risiede indubbiamente nella sua grande forza innovativa. Negli ultimi anni sono state anche migliorate le condizioni generali per l'attività d'innovazione, concentrandosi però particolarmente sui grandi gruppi multinazionali quotati in borsa e trascurando le start-up e le imprese famigliari.

Con la riforma fiscale 17 vi è il rischio che la situazione per le start-up e le imprese famigliari peggiori ulteriormente.

Anche le norme vigenti per le partecipazioni di collaboratore sono tagliate su misura per i grandi gruppi quotati in borsa (fine dell'elusione fiscale e armonizzazione nei Cantoni nel caso delle partecipazioni di collaboratore quali elemento del salario). Ne fanno le spese i collaboratori di start-up altamente innovativi che non beneficiano di alcuna condizione generale agevolante e che perciò emigrano all'estero.

Nel 2013 è entrata in vigore la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore nella quale si sanciva chiaramente che le azioni vanno tassate quando vengono assegnate e le opzioni quando vengono esercitate. Le modifiche sono state integrate anche nella LAID, per cui si è verificata un'armonizzazione nei Cantoni riguardante il momento dell'imposizione. Contestualmente a tale legge è stata emanata anche l'ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore (OParC) e la circolare numero 37 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella quale viene disciplinata anche l'imposizione di azioni che non sono ammesse alle negoziazioni di borsa, dunque proprio quelle che ad esempio vengono assegnate a collaboratori di imprese start-up.

In materia fiscale, per le azioni che non sono ammesse alle negoziazioni si profila sempre il problema della stima ai fini della tassazione. Per l'imposta sulla sostanza la Conferenza fiscale svizzera ha emanato la circolare numero 28 che contiene direttive sulla stima ai fini della tassazione di questo tipo di azioni. Sulla base di formule, nella circolare si mostra come vanno valutate le azioni per le imposte sulla sostanza, e quindi nella prassi spesso anche per le imposte sul reddito (p. es. metodo del valore attivo). Queste formule di valutazione si sono rivelate efficaci in passato anche nell'accertamento del valore determinante per le azioni di collaboratore e sono state applicate di conseguenza da vari Cantoni, in particolare in assenza di un cosiddetto prezzo come per terzi. Nelle imprese famigliari e nelle start-up esiste tuttavia spesso un prezzo come per terzi, che non ha nulla a che vedere con l'attuale valore di mercato, bensì contribuisce al finanziamento di un investimento. Pertanto occorre consentire alle imprese di non considerare per un determinato lasso di tempo questi prezzi come per terzi per determinare il valore dell'impresa.

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