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18.1091 · Interrogazione · 2018-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Gli articoli apparsi nella stampa il 22 novembre 2018 segnalavano che la Francia non aveva ancora versato il ristorno del 4,5 per cento della massa salariale dei frontalieri dovuto in virtù dell'accordo applicabile. Sembra però che questo pagamento fosse esigibile il 30 giugno del corrente anno per l'importo dovuto in relazione all'anno precedente.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali importi devono essere versati per il 2017 e a quali Cantoni? Qual è il termine di pagamento convenuto?

2. Gli importi sono stati nel frattempo versati?

3. In che modo e quando la Confederazione è intervenuta nel 2018 presso le autorità francesi per ottenere questo pagamento?

4. La Francia ha spiegato i motivi del ritardo?

5. In caso di ritardo devono essere corrisposti interessi di mora? Se così non fosse, per quale motivo?

6. Quale procedura si dovrebbe applicare per introdurre un'imposizione alla fonte di tutti i frontalieri (competenza di avviare il relativo processo e di assumere gli impegni necessari)?

7. Quali misure andrebbero intraprese per evitare che i Cantoni e i Comuni perdano dei soldi (entrate dirette o indirette come quelle della perequazione finanziaria) in caso di introduzione dell'imposizione alla fonte?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'accordo dell'11 aprile 1983 stipulato tra la Francia e i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, rappresentati dal Consiglio federale, prevede una compensazione pari al 4,5 per cento del totale dei salari lordi annuali dei lavoratori frontalieri. Esso non indica i termini entro i quali lo Stato di residenza dei lavoratori frontalieri deve procedere al versamento della compensazione. Attraverso lo scambio di corrispondenza tra Svizzera e Francia, avvenuto con gli scritti del 25 aprile e dell'8 giugno 1984, è stato convenuto che il Dipartimento federale delle finanze comunicherà entro il 30 aprile l'importo della compensazione al Ministero delle finanze francese e che il versamento dovrà essere effettuato in franchi svizzeri, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui la compensazione si riferisce. Per il 2017 l'ammontare della compensazione tra i Cantoni si presenta come segue: Berna 7 033 260 franchi, Soletta 4 392 182 franchi, Basilea Città 73 967 634 franchi, Basilea Campagna 44 726 314 franchi, Vaud 112 122 673 franchi, Vallese 4 760 616 franchi, Neuchâtel 42 480 713 franchi e Giura 24 968 391 franchi.

2. Gli importi sono stati versati il 19 dicembre 2018.

3. Nel 2018 la Confederazione è intervenuta a più riprese presso le autorità francesi per sollecitare i pagamenti:

- 2 maggio 2018: lettera dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) alla Direzione generale delle Finanze pubbliche francese, con la quale si chiedeva il pagamento di 314 451 783 franchi per il 2017, da effettuarsi entro il 30 giugno 2018;

- 23 agosto, 19 ottobre e 20 novembre 2018: lettere e solleciti per posta elettronica da parte dell'AFF e della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI);

- 17 ottobre, 14 novembre, 3 e 12 dicembre 2018: durante incontri di alto livello, rappresentanti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della SFI hanno nuovamente sollecitato il pagamento.

4. Il ritardo dei pagamenti è dovuto alla lentezza della prassi amministrativa francese, che prevede l'attuazione di verifiche. Secondo le spiegazioni delle autorità francesi, la somma dei salari dichiarati dai frontalieri residenti in Francia risulta considerevolmente inferiore rispetto all'importo dei salari lordi comunicato dal nostro Paese.

5. L'accordo dell'11 aprile 1983 non prevede la possibilità di riscuotere interessi di mora.

6. L'accordo dell'11 aprile 1983 era stato approvato dagli otto Cantoni interessati e ciascuno di essi è considerato giuridicamente parte contrattuale nell'accordo con la Francia. Qualora lo desiderino, essi hanno dunque il potere di avviare presso le autorità federali le procedure per introdurre l'imposizione nello Stato del luogo di lavoro. Le eventuali trattative si svolgerebbero con il governo francese, per cui i Cantoni verrebbero rappresentati dalla Confederazione (cfr. art. 56 cpv. 3 Cost.).

7. Dato che i Cantoni impongono le proprie tasse in modo differenziato, gli effetti di un passaggio all'imposizione alla fonte sulle entrate varierebbero da un Cantone all'altro. Se, dopo il passaggio all'imposizione alla fonte, il relativo gettito fiscale di un Cantone non risultasse inferiore all'attuale effetto della compensazione pari al 4,5 per cento dei salari lordi annuali, il Cantone non subirebbe alcuna perdita. Per quanto riguarda la perequazione finanziaria, gli effetti dipendono dall'eventuale compensazione da versare allo Stato di residenza e dall'importanza delle entrate dei frontalieri per ogni determinato Cantone. Se l'importo della compensazione fosse più o meno equivalente a quello attuale, il potenziale delle risorse e i versamenti di compensazione previsti dalla perequazione delle risorse non subirebbero grandi cambiamenti. Se l'importo di compensazione venisse diminuito oppure aumentato, i versamenti di compensazione subirebbero modifiche soprattutto nei Cantoni che presentano quote più elevate di redditi dei frontalieri. Inoltre il passaggio all'imposizione alla fonte avrebbe comunque delle ripercussioni finanziarie, nella misura in cui i Cantoni sarebbero costretti a fronteggiare compiti amministrativi supplementari legati proprio alle procedure di imposizione alla fonte.

Risposta del Consiglio federale.