18.3140 · Interpellanza · 2018-03-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:
1. In che modo il Consiglio federale garantisce ai Comuni un finanziamento e una ripartizione equi dei rifugiati accolti nel quadro del reinsediamento, in particolare quando intere famiglie, praticamente non integrabili, sono attribuite a una località e l'obbligo di rimborso dei costi da parte della Confederazione è ormai scaduto?
2. Qual è la posizione dei Comuni nei diversi Cantoni? Sono coinvolti nel processo di reinsediamento oppure semplicemente informati? Si tiene conto della situazione finanziaria e socio-politica del Comune o, ad esempio, del fatto che abbia già accolto molti altri rifugiati?
3. A quanto sono stimati i costi complessivi per il reinsediamento di un rifugiato (vita natural durante)? Chi si assume quali costi?
4. Il Consiglio federale sa se gli importi forfettari che versa il primo anno sono sufficienti a coprire tutti i costi? A quanto ammonta il grado di copertura?
5. I Comuni interessati dispongono di possibilità di ricorso e successivi correttivi nel caso in cui il reinsediamento causi un onere eccessivo?
6. Con il programma di reinsediamento giungono in Svizzera anche rifugiati in età pensionabile. Quali sono le modalità di finanziamento per queste persone una volta scaduto l'obbligo di rimborso dei costi da parte della Confederazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./5. D'intesa con i Cantoni, la Confederazione ripartisce i rifugiati da reinsediare nei Cantoni applicando una chiave di ripartizione definita dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). La ripartizione all'interno del Cantone e l'eventuale compensazione degli oneri tra i Comuni rientrano nella responsabilità dei Cantoni. La Confederazione non raccoglie informazioni in merito e non può impartire istruzioni ai Cantoni.
3. La Confederazione rimborsa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile di circa 1500 franchi per rifugiato per al massimo cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo. Questa somma copre i costi di aiuto sociale e di affitto, la franchigia e le aliquote percentuali e include un contributo per le spese di assistenza e amministrative. Nel caso di rifugiati da reinsediare che beneficiano dell'aiuto sociale ed erano disabili, malati, anziani o minorenni non accompagnati al momento del loro arrivo, la Confederazione rimborsa ai Cantoni la somma forfettaria globale anche per più di cinque anni, ma al massimo fino a che siano divenuti per la prima volta economicamente autonomi (art. 24 cpv. 4 OAsi 2).
Inoltre, la Confederazione rimborsa una somma forfettaria unica di 6000 franchi per rifugiato nel quadro dei programmi d'integrazione cantonale. Tale somma forfettaria sarà aumentata a 18 000 franchi probabilmente a partire da metà 2019. Questa modifica concerne anche i rifugiati reinsediati.
I Cantoni e i Comuni si assumono i restanti costi. Né la Confederazione né i Cantoni allestiscono un conteggio dettagliato dei costi globali, che implicherebbe un importante onere amministrativo per le autorità competenti.
4. I sussidi federali coprono gran parte dei costi di aiuto sociale sostenuti dai Cantoni e dai Comuni nel settore dei rifugiati. Tra il 2012 e il 2015 il grado di copertura della somma forfettaria globale, calcolato su tutti i rifugiati, era compreso tra il 94 e il 98 per cento. Il grado di copertura è valutato in base a un confronto tra i costi di aiuto sociale sostenuti dai Cantoni e dai Comuni (rilevati nella pertinente statistica per i rifugiati) e gli importi forfettari versati dalla Confederazione. Nel quadro del primo rilevamento dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo, si sta analizzando in maniera approfondita, insieme ai Cantoni, la qualità dei dati relativi ai costi di aiuto sociale nel settore dell'asilo a partire dal 2016.
6. I rifugiati reinsediati giunti in Svizzera soltanto in età pensionabile non hanno diritto a una rendita AVS, ma possono ottenere prestazioni complementari dopo cinque anni. Durante questo periodo la Confederazione rimborsa ai Cantoni la somma forfettaria globale.
Risposta del Consiglio federale.