Lexipedia

18.3210 · Interpellanza · 2018-03-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La stampa sta attraversando un periodo difficile sul piano economico. La maggior parte dei quotidiani e periodici sta perdendo abbonati e introiti pubblicitari. Ciò è dovuto in particolare allo sviluppo dei servizi d'informazione gratuiti su Internet.

Begründung

La stampa riveste un ruolo essenziale per il buon funzionamento della democrazia. Contribuisce a diffondere e mettere in prospettiva in modo critico l'informazione, nonché a promuovere i dibattiti sulle idee.

Nel corso degli ultimi anni la Posta ha aumentato del 24 per cento i prezzi di distribuzione dei giornali e periodici. Rammentiamo che la Confederazione è l'azionista unico della Posta.

La Posta deve rispettare la volontà del Parlamento come espressa nella legge sulle poste.

L'articolo 16 capoverso 3 della legge sulle poste prevede che i prezzi di distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento siano indipendenti dalla distanza e corrispondano ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati.

1. Considerato che l'articolo 16 capoverso 3 della legge sulle poste è in vigore dal 1° ottobre 2012, ossia da oltre cinque anni, il Consiglio federale ha definito la portata precisa di tale disposizione?

2. Quali sono i "maggiori agglomerati" considerati dalla Posta?

3. Secondo quali criteri i prezzi di distribuzione applicati nei maggiori agglomerati sono determinati dalla Posta? Tali criteri sono pubblici?

4. Prima di modificare i prezzi di distribuzione dei giornali e periodici in abbonamento la Posta consulta gli editori interessati?

5. Chi controlla il rispetto, da parte della Posta, dell'articolo 16 capoverso 3 della legge sulle poste? Ogni quanto viene eseguito tale controllo?

6. Il Consiglio federale è sicuro che i prezzi di distribuzione dei giornali e dei periodici attualmente praticati dalla Posta non siano eccessivi, considerate le esigenze legali?

7. Aumentando sensibilmente i prezzi di distribuzione dei giornali, la Posta secondo il Consiglio federale agisce conformemente alla volontà del legislatore espressa all'articolo 16 capoverso 3 della legge sulle poste?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. Le disposizioni relative alla fissazione dei prezzi secondo l'articolo 16 della legge sulle poste (LPO; SR 783.0) sono in vigore dal 1° ottobre 2012. Da questo giorno la Posta Svizzera è obbligata a interpretare disposizioni legali sulla fissazione dei prezzi e ad attuarle in modo conforme. Ciò vale anche per l'interpretazione del concetto di "maggiori agglomerati". Nell'ambito delle disposizioni legali la Posta, come qualsiasi altra impresa, dispone di un margine di manovra imprenditoriale. Non esiste un obbligo di rendere pubblici i propri metodi di calcolo che infatti sottostanno alla protezione dei segreti d'affari. Allo stesso modo non vi è nemmeno un obbligo di consultazione delle cerchie toccate da un adeguamento dei prezzi. Tuttavia gli editori possono in qualsiasi momento presentare una domanda motivata all'autorità competente affinché sia verificata l'osservanza delle disposizioni legali. In aggiunta l'autorità competente può d'ufficio appurare se la Posta abbia attuato le disposizioni conformemente alla legge.

5.-7. Nella sua sentenza del 31 luglio 2017 (2C_36/2016) il Tribunale federale ha confermato che l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è responsabile per la verifica del rispetto delle disposizioni legali in relazione ai prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento. Inoltre, conformemente all'articolo 47 capoverso 3 dell'ordinanza sulle poste (OPO; SR 783.01), viene controllato periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza. Nell'ambito della procedura di vigilanza in corso l'UFCOM sta appurando se i prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento, aumentati gradualmente negli anni 2014-2016 per un totale di 6 centesimi, siano conformi alle disposizioni legali. Per motivi procedurali, durante la procedura in corso non può essere rilasciata alcuna informazione a riguardo.

Risposta del Consiglio federale.