18.3231 · Interpellanza · 2018-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel suo rapporto al Consiglio per i diritti umani dell'ONU ("Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, on his visit to Switzerland"), l'esperto indipendente Juan Pablo Bohoslavsky afferma che il Progetto fiscale 17 (PF17) potrebbe far sì che i Paesi più poveri non rispettino gli impegni assunti in materia di diritti umani. La concorrenza fiscale, a cui la Svizzera ha dato un forte impulso, ha portato a una riduzione dell'imposizione delle imprese a livello mondiale e quindi a una diminuzione delle entrate per gli enti pubblici. Nel rapporto Bohoslavsky scrive che un'eccessiva concorrenza fiscale tra gli Stati è dannosa, in quanto ha determinato una drastica riduzione a livello mondiale delle imposte sulle società di grandi dimensioni, un calo delle entrate pubbliche destinate agli investimenti e un aumento del debito pubblico a un livello insostenibile in molti Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, soprattutto i Paesi del Sud hanno difficoltà ad adempiere i loro fondamentali compiti pubblici nell'ambito della sanità, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della messa a disposizione di infrastrutture.
In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è disposto a far esaminare in maniera approfondita, in un rapporto indipendente, le ripercussioni del PF17 sulla situazione dei diritti umani?
2. È disposto a integrare nel suo messaggio al Parlamento un'analisi delle ripercussioni del PF17 sulla situazione dei diritti umani ai sensi dell'articolo 141 capoverso 2 lettere a e g della legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)?
3. Cosa pensa il Consiglio federale delle raccomandazioni 87-93 dell'esperto indipendente e quali misure saranno intraprese per la loro attuazione?
4. Intende impegnarsi affinché il comitato di esperti dell'ONU per la cooperazione internazionale in materia fiscale abbia una maggiore influenza, dato che lo stesso, contrariamente alla rete di Paesi dominati dall'OCSE, prende in considerazione il particolare punto di vista dei Paesi del Sud?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 2017 (PF17). Le spiegazioni fornite nel messaggio indicano che il PF17 è conforme alla Costituzione e compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Con il PF17 vengono abrogate in particolare le norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale, che non corrispondono più agli standard internazionali. Le nuove norme fiscali speciali si ispirano a questi standard e sono già state applicate in diversi Stati. Le potenziali ripercussioni negative dell'evasione fiscale sono prese in considerazione nel quadro del piano d'azione BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE. La Svizzera partecipa a questi lavori e ha dato il via all'attuazione, in particolare dei quattro standard minimi.
Il PF17 si focalizza dunque sulle ripercussioni economiche e finanziarie che potrebbero verificarsi in Svizzera. La questione di esaminare le ripercussioni sulla situazione dei diritti umani è stata trattata in occasione dei colloqui dell'Amministrazione federale con l'esperto indipendente menzionato dall'autore dell'interpellanza. Tuttavia, lo stesso esperto non è stato in grado di indicare come svolgere concretamente questa analisi affinché risulti affidabile e rappresentativa. L'articolo 141 capoverso 2 LParl stabilisce che, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, è necessario illustrare gli elementi elencati. Riguardo al rapporto tra il PF17 e i diritti umani, il Consiglio federale ritiene che questa condizione non sia soddisfatta.
3. Nel suo rapporto, l'esperto indipendente ha formulato raccomandazioni che non sono vincolanti per la Svizzera. Per quanto concerne i settori finanziario e fiscale, sui quali il rapporto è incentrato, si può affermare che la Svizzera adegua il suo ordinamento giuridico e la sua politica agli standard internazionali vigenti e che dispone degli strumenti, delle procedure e delle autorità necessari per la cooperazione transfrontaliera tra Stati (polizia, giustizia, autorità fiscali, lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo ecc.) nonché per la sorveglianza del settore finanziario. In particolare, le norme e le procedure esistenti vengono costantemente adattate alle nuove o mutate esigenze, ad esempio nell'ambito dell'assistenza amministrativa fiscale o della lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo.
4. Il Consiglio federale riconosce l'importante ruolo ricoperto dal comitato di esperti dell'ONU per la cooperazione internazionale in materia fiscale. I rappresentanti dell'Amministrazione federale sostengono in maniera attiva e risoluta i lavori del comitato di esperti. Grazie ai suoi lavori e ai suoi strumenti (in particolare il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni e il relativo commentario, il manuale pratico sui prezzi di trasferimento ecc.), il comitato di esperti fornisce, soprattutto ai Paesi emergenti e in via di sviluppo, indicazioni e linee guida per avviare e condurre le relazioni in ambito fiscale con i Paesi partner.
Risposta del Consiglio federale.