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Ritiro dal mercato svizzero dei pesticidi pericolosi (bis). Serve maggiore trasparenza

18.3467 · Interpellanza · 2018-06-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

1. L'interpellanza 18.3151 chiedeva al Consiglio federale di fornire, per ognuno dei pesticidi ritirati dal mercato a causa dei loro effetti sulla salute o sull'ambiente, i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Nella sua risposta il Consiglio federale indica che gli elenchi dei principi attivi ritirati o la cui autorizzazione è scaduta sono disponibili sul sito Internet dell'UFAG, ma che essi "non contengono informazioni sul motivo dei ritiri". Il Consiglio federale può rendere pubbliche le motivazioni del ritiro di questi pesticidi? In caso contrario, perché?

2. In risposta alla domanda 3 (18.3151), il Consiglio federale indica in particolare che l'autorizzazione del paraquat è stata revocata nel 1989 e che le informazioni relative alle ragioni di questo ritiro non sono più disponibili. In risposta al postulato 02.3477, il Consiglio federale affermava tuttavia di rinunciare al paraquat "per ragioni tossicologiche". Il Consiglio federale può adoperarsi per ritrovare la decisione del ritiro del paraquat, le sue motivazioni e comunicarle? Non esiste forse un archivio?

3. In risposta alla domanda 6 (18.3151), il Consiglio federale indica che il servizio d'omologazione può pubblicare informazioni scaturite dai fascicoli forniti dalle aziende, riassumendo le proprietà e i rischi dei prodotti. Il Consiglio federale può quindi rendere pubbliche tali informazioni per l'ametrina, l'atrazina, il metidiaton, il paraquat, la permetrina e il diafentiuron?

4. In risposta alla domanda 8 (18.3151), il Consiglio federale indica gli anni in cui l'ametrina, l'atrazina, il metidiaton, il paraquat, la permetrina e il diafentiuron sono stati aggiunti all'allegato 1 dell'ordinanza PIC. Può anche, come richiesto, rendere pubbliche le decisioni dell'aggiunta di questi pesticidi all'allegato 1 e riferire le ragioni di tali decisioni? In caso contrario, perché?

5. Il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari (PF), adottato a settembre 2017, contiene una misura volta al miglioramento e alla comunicazione d'informazioni pubbliche relative all'omologazione di PF nonché alle proprietà, all'utilità e ai rischi dei diversi PF. Non è stato fissato alcun termine per la sua realizzazione. L'UFAG quando prevede di rendere la procedura d'omologazione più trasparente?

6. Quali sono i volumi di diafentiuron esportati durante gli ultimi anni e quali sono i Paesi destinatari?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I principi attivi di cui all'elenco pubblicato sul sito Internet dell'UFAG che sono stati ritirati dal mercato lo sono stati perché non è stata depositata alcuna domanda di rivalutazione conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) oppure in quanto le informazioni fornite non adempivano i requisiti relativi al fascicolo che deve accompagnare la domanda di rivalutazione.

2. In virtù delle disposizioni dell'articolo 27 OPF, il titolare di un'autorizzazione deve conservare durante almeno dieci anni a decorrere dalla data dell'ultima fornitura di un prodotto fitosanitario, una copia di tutti i documenti presentati. Il servizio di omologazione applica questa disposizione per analogia ai fascicoli in suo possesso. Siccome il paraquat è stato ritirato nel 1989, questo servizio non dispone più delle informazioni concernenti il suo ritiro.

3. L'ametrina non è mai stata autorizzata come prodotto fitosanitario. Per il paraquat i dati non sono più disponibili (cfr. risposta 2). Per atrazina, diafentiuron, metidation e permetrina non esiste un rapporto standard che riassuma le proprietà e i rischi di queste sostanze. Nessuna domanda di rivalutazione, ai sensi dell'articolo 9 OPF, è stata depositata per queste sostanze; il servizio d'omologazione non dispone quindi di fascicoli conformi alle attuali esigenze che permetterebbero di stilare un tale rapporto.

4. Dopo aver preso atto del rapporto sui risultati della consultazione su mandato del DATEC, il Consiglio federale decide in merito all'aggiunta di nuove sostanze nell'allegato 1 dell'ordinanza PIC (RS 814.82). Nel rapporto esplicativo del progetto di modifica sono sempre fornite le motivazioni per l'aggiunta delle sostanze nell'allegato 1. Il Consiglio federale ha motivato l'aggiunta di ametrina, atrazina, metidation, paraquat e permetrina adducendo che nell'UE queste sostanze sottostanno all'obbligo di notifica dell'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose e quindi ai fini di un'armonizzazione vanno aggiunte anche nell'allegato 1 dell'ordinanza PIC. L'aggiunta del diafentiuron è motivata dal fatto che esso fa parte dei principi attivi contenuti in prodotti fitosanitari ritirati dal mercato negli ultimi anni sulla base di una valutazione del rischio giusta l'ordinanza sui prodotti fitosanitari o poiché non sono più sostenuti dall'industria in Svizzera.

5. L'UFAG ha già adottato delle misure per migliorare le informazioni sulle proprietà dei prodotti fitosanitari. Le misure ordinate in seguito al riesame dei prodotti fitosanitari sono pubblicate sul sito Internet dell'UFAG. Quest'ultimo contiene anche informazioni sulla tossicità delle sostanze per gli organismi aquatici e sui metaboliti nelle acque sotterranee. Altre misure sono previste nel quadro dell'attuazione del piano d'azione.

6. L'obbligo di notifica per esportazioni pianificate di diafentiuron è entrato in vigore il 1° maggio 2017 (RU 2017 2593) con la modifica dell'ordinanza PIC. Per gli anni precedenti l'UFAM non dispone quindi di notifiche di esportazione di diafentiuron ai sensi dell'ordinanza PIC.

Dall'entrata in vigore dell'obbligo di notifica fino a giugno 2018, i Paesi destinatari delle esportazioni di diafentiuron sono stati Colombia, India e Sudafrica. I volumi verosimilmente esportati di diafentiuron indicati nelle notifiche sono oggetto di un procedimento in corso relativo a una domanda di accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge sulla trasparenza (RS 152.3) e non possono quindi essere pubblicati prima che venga emessa una decisione in merito.

Risposta del Consiglio federale.