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Trasparenza sulle adesioni e altre relazioni d'interesse dei consiglieri federali e dei candidati al Consiglio federale?

18.3706 · Interpellanza · 2018-06-15

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale, gli Uffici delle Camere e i Servizi del Parlamento sono invitati a rispondere alle seguenti domande:1. Il Consiglio federale è disposto a pubblicare in futuro, annualmente, una lista completa delle adesioni e relazioni d'interesse di tutti i consiglieri federali? Ritiene a tal fine necessaria una modifica di legge o di ordinanza e, in caso affermativo, è disposto ad avviarla?2. Gli Uffici sono disposti a presentare alle Camere un progetto volto a garantire la trasparenza su tutte le adesioni e relazioni d'interesse dei candidati al Consiglio federale prima dell'eventuale elezione al Governo?3. I Servizi del Parlamento sarebbero disposti a pubblicare sul sito del Parlamento, a partire già da ora, le autodichiarazioni compilate volontariamente e per iscritto dai candidati al Consiglio federale prima che l'Assemblea federale plenaria proceda all'elezione?

Begründung

In seguito all'ultima elezione di un nuovo consigliere federale è emerso che l'allora candidato Ignazio Cassis aveva da poco aderito all'associazione Pro Tell. La notizia ha suscitato un forte scalpore mediatico perché poteva essere interpretata come un segnale politico. Il consigliere federale Cassis ha poi ritirato la sua adesione all'associazione. A fine ottobre su richiesta di diversi media, i membri del Consiglio federale hanno reso note le proprie adesioni e relazioni d'interesse, anche se non tutti lo hanno fatto pubblicando una lista completa.Conoscere le adesioni e le relazioni d'interesse dei candidati al Consiglio federale e dei consiglieri federali in carica è rilevante sia per l'Assemblea federale plenaria quale corpo elettorale sia per l'opinione pubblica. Per quanto riguarda i candidati al Consiglio federale è ipotizzabile che vengano indicate anche le adesioni e le relazioni d'interesse a cui il candidato intende rinunciare, volontariamente o in virtù delle disposizioni legali, nel caso di un'elezione.

Antrag des Bundesrates

Risposta dell'Ufficio.

Stellungnahme des Bundesrates

Risposta dell'Consiglio federale del 22 agosto 20181. In linea di principio nulla impedisce che i membri del Consiglio federale siano contemporaneamente membri di società, associazioni, fondazioni o altre organizzazioni e che, mediante tale adesione, esprimano le loro convinzioni o i loro valori politici, regionali o sociali.Secondo la prassi attuale, dimostratasi valida, le informazioni sulle adesioni dei membri del Consiglio federale a organizzazioni o associazioni che propugnano degli ideali vengono fornite su richiesta. II Consiglio federale ritiene che gestire e pubblicare un elenco annuale di tali adesioni e impegni non fornisca alcun valore aggiunto.Secondo il Consiglio federale, un obbligo di dichiarare tali adesioni e impegni a titolo volontario deve, qualora si intenda introdurlo, essere sancito soltanto su una base formale equivalente a quella applicata ai parlamentari analogamente all'articolo 11 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10).Nel caso di relazioni d'interesse che possono influire notevolmente sulla loro situazione economica o finanziaria personale, i membri del Consiglio federale sottostanno già ora a severe disposizioni legali, ossia: alle disposizioni che disciplinano le incompatibilità di cui all'articolo 144 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e all'articolo 60 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172. 010) nonché all'obbligo di ricusazione che prevede che un membro del Consiglio federale si ricusi in qualsiasi affare in cui abbia un interesse personale diretto (art. 20 LOGA e art. 4 dell'ordinanza del 29 novembre 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale - OOrg-CF; RS 172.111).Le disposizioni vigenti sull'incompatibilità e sull'obbligo di ricusazione sono la garanzia dell'indipendenza dei membri del Consiglio federale. Esse sono divenute pratica consueta e hanno dato prova della loro efficacia.Risposta dell'Ufficio del 24 agosto 2018L'Ufficio risponde congiuntamente ai punti 2 e 3.L'Ufficio è favorevole all'idea di pubblicare informazioni sui candidati al Consiglio federale e di creare in questo modo maggiore trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica. Per motivi pratici propone tuttavia che vengano pubblicate unicamente le informazioni riguardanti i candidati ufficiali dei gruppi parlamentari.Dato che per principio tutti i cittadini svizzeri sono eleggibili al Consiglio federale (art. 175 cpv. 3 Cost.), si sa per esperienza che a ogni elezione di un consigliere federale vi sono candidature di privati cittadini. L'Ufficio non ritiene opportuno chiedere a tutti questi candidati di rivelare le proprie adesioni o relazioni d'interesse e in seguito pubblicare tali informazioni. L'Ufficio propone quindi che la raccolta di informazioni sia limitata ai candidati, siano essi membri o meno dell'Assemblea federale, che sono stati ufficialmente nominati da un gruppo parlamentare. In questi casi, l'Ufficio ritiene più semplice che siano i gruppi a chiedere ai propri candidati le informazioni che ritengono necessarie. L'Ufficio considera che sia di responsabilità ma anche nell'interesse dei gruppi parlamentari esigere dai propri candidati trasparenza per quanto riguarda le loro relazioni d'interesse. Del resto sono gli stessi gruppi parlamentari che verificano accuratamente a priori i propri candidati ufficiali e che di conseguenza dispongono nelle necessarie informazioni. L'Ufficio non vuole disciplinare in un atto normativo quante informazioni riguardo ad adesioni e relazioni d'interesse i gruppi parlamentari devono raccogliere e dichiarare; preferisce che tale decisione sia lasciata ai gruppi stessi, dato che su di loro incombe la responsabilità dei candidati che presentano. Naturalmente i Servizi del Parlamento pubblicheranno queste informazioni sul sito del Parlamento non appena un gruppo parlamentare avrà nominato ufficialmente un candidato alla carica di consigliere federale, come è ad esempio già stato fatto in occasione dell'ultima elezione suppletiva.E invece difficile, se non impossibile, ottenere questo tipo d'informazioni nel caso di candidati selvaggi, in particolare quando si tratta di persone che non fanno parte dell'Assemblea federale. Proprio in questi casi sarebbe auspicabile ottenere informazioni sulle loro relazioni d'interesse poiché, contrariamente ai membri dell'Assemblea federale, su di loro non vi sono informazioni ufficiali sul sito del Parlamento. È tuttavia nella natura delle cose che le informazioni sui candidati selvaggi non siano disponibili e dunque pubblicabili in tempo utile.

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