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18.4049 · Mozione · 2018-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice penale attuale al fine di definire il comportamento tipico delle molestie sessuali e di prevedere, finalmente, una pena realmente dissuasiva.

Begründung

Nell'attuale diritto svizzero varie disposizioni penali puniscono le molestie sessuali, ma non esiste una base legale reale che definisca il comportamento tipico sanzionato.

La maggior parte dei comportamenti che potrebbero essere assimilati alle molestie sessuali, come intese nell'opinione pubblica, rientra, nella migliore delle ipotesi, soltanto nell'articolo 198 CP.

Il diritto penale svizzero presenta tuttora gravi lacune. Infatti, gli scritti volgari non sono ancora puniti, come pure i comportamenti che non sono abbastanza gravi per costituire una coazione (sessuale o meno) o una lesione dell'integrità sessuale. Il fatto, ad esempio, di accarezzare i capelli o la nuca di una collega o di inviarle suo malgrado sms di carattere sessuale non è sanzionato.

L'assenza di una definizione chiara delle molestie sessuali è problematica in relazione al principio penale che impone l'esistenza di una base legale per punire un comportamento definito (non vi è reato senza legge). La mancanza di una definizione legale della nozione di molestie sessuali, come pure di quella di molestie di strada, è pertanto problematica. Come conseguenza, il comportamento, socialmente reprensibile, non è punito penalmente.

La maggior parte dei Paesi europei ha definito queste nozioni nel loro diritto penale e ha previsto sanzioni più severe di quelle contemplate dal diritto svizzero.

Qualche esempio: il Codice penale francese punisce le molestie sessuali con una pena privativa della libertà di due anni, addirittura di tre in alcuni casi gravi. Il Belgio prevede una pena detentiva da 15 giorni a due anni e/o una multa da 50 a 300 euro. La Spagna sanziona questo tipo di comportamento con una pena detentiva fino a 14 mesi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto penale è volto a sanzionare, quale ultima ratio, i comportamenti particolarmente nocivi per la società. L'obiettivo del legislatore non è includere nel campo d'applicazione del diritto penale tutti i comportamenti moralmente reprensibili. Il diritto penale è pertanto per sua natura lacunoso.

Nell'ambito dei reati contro l'integrità sessuale e in particolare quelli più leggeri come le molestie sessuali, il diritto penale vigente è già molto esteso. Secondo l'articolo 198 secondo comma del Codice penale (CP; RS 311.0) è punito chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona. Il significato sessuale del comportamento va valutato alla luce delle circostanze concrete e del contesto generale. Deve essere riconoscibile chiaramente dal punto di vista di un osservatore obiettivo. A dipendenza della situazione concreta, ad esempio l'età della vittima o un'importante differenza d'età rispetto all'autore, ciò può essere il caso anche se l'evento è in sé di lieve entità. Se considerati nel loro insieme, pure diversi atti che presi singolarmente sono insignificanti possono costituire una molestia sessuale.

Dato che secondo l'interpretazione della dottrina vigente l'articolo 198 secondo comma CP contempla unicamente le parole dette, l'invio indesiderato di un sms di contenuto sessuale non rientra nella fattispecie delle molestie sessuali. La questione viene tuttavia valutata diversamente da una parte della dottrina e non è mai stata oggetto della giurisprudenza della Corte suprema. In questo senso, attualmente non si può affermare con sicurezza che in questi casi l'articolo 198 non è applicabile. In questo contesto il Consiglio federale è disposto a esaminare se la fattispecie sia lacunosa sul piano della protezione, in particolare nel caso in cui una persona venga molestata mediante l'invio elettronico di immagini.

Il Consiglio federale ritiene che la multa di 10 000 franchi comminata in caso di molestie sessuali sia adeguata per gli atti in questione. Da lungo tempo è diffusa l'opinione secondo cui comminatorie penali più elevate non hanno un effetto dissuasivo sui potenziali autori. Se l'integrità sessuale della vittima è violata più intensamente sono inoltre applicabili altre fattispecie come la coazione sessuale e la violenza carnale, per le quali sono comminate pene detentive fino a 20 anni. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario inasprire il quadro penale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.