18.4200 · Interpellanza · 2018-12-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come controlla se i valorizzatori hanno versato ai produttori i supplementi per il latte trasformato in formaggio? Concretamente: continueranno ad essere accettati accordi su un prezzo forfettario del latte senza registrazione dei supplementi?
2. Negli ultimi anni con che frequenza sono state avviate delle indagini a seguito di ispezioni in relazione ai supplementi per il latte trasformato in formaggio e quante di queste sono sfociate in una misura amministrativa? Di che tipo erano queste misure (tra l'altro, a quanto ammontavano eventuali multe)?
3. Il Consiglio federale concorda che accettare accordi di diritto privato tra i valorizzatori e i produttori sulla registrazione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio da parte dell'UFAG è un'infrazione del diritto vigente?
4. Come intende procedere il Consiglio federale per imporre il diritto vigente e per garantire la trasparenza sul versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio?
Begründung
In virtù degli articoli 38 e 39 della legge federale sull'agricoltura (LAgr), annualmente la Confederazione sovvenziona la trasformazione del latte in formaggio (supplementi per il latte trasformato in formaggio) e il foraggiamento senza insilati erogando 300 milioni di franchi circa. I supplementi sono versati su richiesta ai valorizzatori del latte. L'obiettivo dei supplementi è però il sostegno dei produttori; l'articolo 6 dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL) sancisce infatti che i supplementi vanno trasmessi entro il termine di un mese ai produttori e che gli stessi vanno registrati separatamente nel conteggio concernente l'acquisto di latte. L'UFAG ha il mandato di controllare se i valorizzatori hanno registrato correttamente e versato i supplementi. Malgrado le chiare basi legali vi sono indicazioni secondo cui i valorizzatori non registrano esplicitamente i supplementi nel conteggio per i produttori. Questi ultimi non hanno quindi la possibilità di controllare se sono stati effettivamente versati loro i supplementi a cui hanno diritto.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Servizio d'ispezione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) verifica a cadenza regolare che tutti i valorizzatori adempiano le disposizioni legali dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2). La frequenza della verifica è determinata in base al rischio, ovvero i grandi valorizzatori sono sottoposti a verifica annualmente, i caseifici di paese al più tardi ogni quattro anni.
Gli acquirenti di latte senza una propria produzione casearia sono invece ispezionati a campione. Nell'ambito di questa verifica, il Servizio d'ispezione dell'UFAG controlla a campione se, conformemente all'OSL, i supplementi sono stati registrati separatamente nel conteggio del pagamento del latte e sono quindi stati trasmessi.
Se durante la verifica il Servizio d'ispezione riscontra un'infrazione dell'OSL, sono avviati i necessari provvedimenti legali. Per quanto concerne gli accordi cui si fa riferimento, si rimanda alla risposta alla domanda 3.
2. Dal 1° gennaio 2016, 643 controlli sono stati effettuati nell'ambito di controlli in base al rischio, di cui 48 casi contestati e verificati nei quali i supplementi non erano registrati correttamente nei conteggi del pagamento del latte. Di questi, in tre casi sono seguite delle ammonizioni, tuttavia motivate da contestazioni supplementari (in particolare ripercussioni sull'ammontare dei supplementi). Secondo la prassi, per la prima violazione delle disposizioni dell'OSL è prevista un'ammonizione conformemente all'articolo 169 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Dal 1° gennaio 2016 non è stato necessario imporre tasse per registrazioni lacunose dei supplementi. Conformemente alla prassi, sono addebitate tasse soltanto alla terza recidiva, previa prima e ultima ammonizione.
3. Ai sensi dell'articolo 6 lettera b OSL, i supplementi devono essere registrati separatamente nel conteggio del pagamento del latte. Siccome, in virtù della LAgr e dell'OSL, l'UFAG non accetta la registrazione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati sulla base di accordi di diritto privato tra i valorizzatori e i produttori, negli ultimi anni si sono verificate contestazioni e indagini.
4. Ai sensi dell'articolo 6 lettera b OSL, l'UFAG continuerà a verificare la registrazione separata e quindi trasparente dei supplementi nei conteggi del pagamento del latte nel quadro dei suoi compiti esecutivi, come indicato nella risposta alla domanda 1.
Risposta del Consiglio federale.