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18.4256 · Mozione · 2018-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere a che gli adeguamenti dell'ordinanza sulle regioni di premio siano decisi e pubblicati dal competente organo amministrativo prima del 1° settembre dell'anno corrente.

Begründung

In caso di aggregazioni di comuni, il Cantone presenta al Dipartimento federale dell'interno (DFI) una proposta in merito alla regione di premio alla quale attribuire il nuovo comune (art. 91b cpv. 3 OAMal). L'attribuzione definitiva del nuovo comune a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo è stabilita nell'allegato all'ordinanza del DFI sulle regioni di premio. Per gli assicuratori si tratta di un'informazione fondamentale per l'invio delle polizze. Se non è comunicata per tempo (prima della fine di agosto), infatti, dovranno sostenere considerevoli oneri amministrativi supplementari che finiranno per ripercuotersi sui premi. Dovranno infatti stampare e inviare una seconda volta le polizze creando così incertezza tra gli assicurati, che chiederanno in gran numero i necessari chiarimenti.

Nel 2016 l'adeguamento dell'ordinanza è stato pubblicato soltanto il 24 novembre, nel 2017 il 20 settembre e nel 2018 il 14 settembre. Affinché in futuro gli assicuratori abbiano abbastanza tempo per inserire i nuovi dati nei loro sistemi informatici e inviare fin dall'inizio le polizze aggiornate, l'ordinanza del DFI sulle regioni di premio e il suo allegato dovrebbero essere approvati e pubblicati al più tardi alla fine di agosto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dopo un'aggregazione di comuni, le singole parti del nuovo comune rimangono nella regione di premio originaria fino alla revisione annuale dell'ordinanza del DFI sulle regioni di premio (RS 832.106). Nella revisione si tiene conto delle aggregazioni di comuni pubblicate nel Foglio federale che entreranno in vigore al più tardi il 1° gennaio dell'anno successivo.

Secondo l'articolo 91b capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102), in caso di aggregazioni di comuni, il Cantone presenta al DFI una proposta in merito alla regione di premio alla quale attribuire il nuovo comune. Negli anni scorsi le proposte dei Cantoni sono state presentate troppo tardi perché fosse possibile adottare l'ordinanza sulle regioni di premio entro la fine di agosto.

L'attribuzione dei comuni alle regioni di premio influenza l'ammontare dei premi ed è quindi rilevante per la polizza assicurativa. L'assicuratore malattie deve comunicare i premi approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) agli assicurati entro la fine di ottobre (art. 7 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie; RS 832.10). I premi non vengono approvati dall'UFSP prima della fine di settembre, per cui le polizze assicurative possono essere emesse soltanto dopo questa data. Ogni anno circa venti a trenta aggregazioni di comuni avvengono in Cantoni con più regioni di premio. Soltanto una piccola parte di esse fonde comuni precedentemente attribuiti a regioni di premio diverse ed ha quindi ripercussioni sulle polizze assicurative. Pertanto l'onere degli assicuratori malattie per l'immissione dei dati nel sistema informatico è limitato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.