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Aziende federali e imprese parastatali. Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori

18.428 · Iniziativa parlamentare · 2018-06-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Occorre adeguare la legge sul personale federale in modo tale che i membri delle direzioni (risp. dei vertici operativi) e dei consigli di amministrazione (risp. degli organi strategici sovraordinati) dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, nonché degli stabilimenti e aziende controllati dalla Confederazione, non percepiscano alcuna indennità di partenza.

Begründung

Da cinque anni l'articolo 95 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale vieta il versamento di indennità di partenza ai membri delle direzioni e dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Tale divieto è attuato a partire dal 1° gennaio 2014 mediante l'articolo 20 numero 1 dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa.

Questi "paracaduti d'oro" possono tuttavia ancora essere offerti ai quadri superiori dell'Amministrazione federale e delle aziende che sono controllate dalla Confederazione. A scadenze più o meno regolari assistiamo purtroppo al versamento di queste biasimate indennità di partenza. Negli ultimi 15 anni sono state versate indennità di partenza ai top management di Armasuisse, dell'Ufficio federale di statistica, dell'Ufficio federale della migrazione (oggi SEM), dell'Ufficio federale del personale, dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, della SUVA, della Billag, della SRG, dell'Esercito e attualmente della Posta svizzera, suscitando il malcontento della popolazione e una serie di interrogazioni in Parlamento.

Non vi è tuttavia alcun motivo apparente che giustifichi il mantenimento di questo tipo di indennità per i quadri superiori delle aziende federali. Le indennità ordinarie sono infatti già molto elevate e spesso superano addirittura la retribuzione di un consigliere federale. Il "premio di buonuscita" è praticamente già compreso nello stipendio ordinario. Il divieto imposto alle società private deve poter valere anche per i top manager delle aziende federali.

Verhandlungen

Vedi: 16.438 n Iv. Pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali

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