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19.316 · Iniziativa cantonale · 2019-11-06

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

L'Assemblea federale è invitata a prevedere nelle norme federali in materia di diritto fiscale (legge federale sull'imposta federale diretta, LIFD, RS 642.11, legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID; RS 642.14) e in eventuali altri atti normativi uno scambio di dati finanziari in Svizzera, com'è già il caso nelle relazioni con l'estero. In tal modo le pertinenti informazioni da parte delle banche alle autorità fiscali cantonali non sarebbero più punibili (articolo 47 capoverso 5 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, RS 952.0).

Begründung

Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi legali per lo scambio di informazioni relative a conti finanziari (SAI). Scopo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni è aumentare la trasparenza fiscale impedendo in tal modo la sottrazione d'imposta internazionale. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, le amministrazioni delle contribuzioni cantonali hanno constatato un considerevole incremento di autodenunce esenti da pena. Soltanto nel 2010 erano stati annunciati quasi 10 miliardi di averi non dichiarati.

Se venisse introdotto un corrispondente scambio di informazioni anche all'interno della Svizzera, anche i beni patrimoniali finora non dichiarati potrebbero essere sottoposti a tassazione. Una divulgazione di tutti i beni patrimoniali finora non dichiarati risiede nell'interesse dei cittadini onesti e consente di sgravare le finanze della Confederazione e dei Cantoni.

Il segreto bancario svizzero non verrebbe soppresso mediante l'introduzione dello scambio di dati finanziari. I dati bancari sarebbero unicamente trasmessi - come nel caso dello scambio automatico di informazioni con l'estero - alle amministrazioni delle contribuzioni cantonali, le quali sottostanno da parte loro al segreto fiscale. Le informazioni ricevute sarebbero così impiegate, come i dati personali dichiarati, esclusivamente per scopi fiscali e non potrebbero essere comunicati a terzi senza esplicita base legale. Il proposto scambio automatico di dati in Svizzera permetterebbe nel contempo di semplificare ulteriormente la procedura d'imposizione. I dati finanziari forniti dalle banche soggette all'obbligo d'informazione non dovrebbero infatti più essere raccolti e dichiarati dai contribuenti. Il proposto scambio di dati finanziari andrebbe quindi a vantaggio di tutti i cittadini, la cui procedura d'imposizione risulterebbe semplificata.

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