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Chlorpyrifos. I principi di precauzione e di causalità (chi inquina, paga) sono inefficaci in Svizzera nel campo dei pesticidi?

19.3469 · Interpellanza · 2019-05-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2013, esprimendosi sul principio di precauzione, affermava: "Costa meno ed è più ecologico pianificare e prevenire nel rispetto dell'ambiente piuttosto che procedere a migliorie successive se non addirittura rimediare a danni ecologici." Lo stesso anno la sottoscritta ha depositato la domanda 13.5120 incentrata, segnatamente, sui pericoli del chlorpyrifos per le api, cui è seguita un'interpellanza nel 2016 (16.3154). La risposta del Consiglio federale è stata: "In Svizzera è in corso una procedura di riesame." Da allora, uno studio a cura dell'Environmental Health ha messo in risalto alcune lacune nel processo d'autorizzazione europeo relativo a questo prodotto. Si sospetta infatti che esso sia tossico per il sistema nervoso e in grado di pregiudicare lo sviluppo cerebrale infantile. Diversi Paesi hanno nel frattempo vietato il chlorpyrifos, in particolare Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Slovenia e Svezia. Ma non la Svizzera. Nel marzo 2019 la sottoscritta ha chiesto al Consiglio federale a che punto fosse la procedura di riesame e in che modo stesse provvedendo a proteggere la popolazione dai rischi di questo prodotto (19.5146). Il Consiglio federale ha risposto che la procedura di riesame in corso si era rivelata più lunga del previsto perché un'organizzazione aveva fatto valere il proprio diritto di essere sentita. Nel frattempo il chlorpyrifos continua a essere utilizzato nel nostro Paese. Il volume di vendita nel 2017 (5090 chilogrammi) è addirittura aumentato rispetto al 2016 (4352 chilogrammi).

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è il quantitativo di chlorpyrifos venduto nel 2018?

2. Perché l'autorizzazione del chlorpyrifos non è stata sospesa nonostante dati non esaustivi e l'esistenza di diversi studi che dimostrano i rischi correlati al suo utilizzo?

3. Il Consiglio federale ritiene che il principio di precauzione sia rispettato a riguardo e, se del caso, come?

4. Come si possono adeguare le procedure di autorizzazione e di riesame affinché non si debba attendere anni per sospendere l'utilizzo di un prodotto che è considerato problematico sulla base di diversi studi scientifici?

5. L'UFAM parla di "rimediare a danni ecologici". Come va intesa questa espressione nell'ambito dei pesticidi e come va considerata un'applicazione del principio di causalità (chi inquina, paga) in tale contesto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I dati sulle quantità di principi attivi commercializzate nel 2018 non sono ancora disponibili. Saranno pubblicati sul sito Internet dell'UFAG in autunno.

2. In Svizzera la procedura di riesame del chlorpyrifos, comprendente anche la consultazione delle parti, è terminata. Dall'esame dei dati disponibili è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti chlorpyrifos non adempiono più le attuali esigenze ai fini di un'omologazione e che il loro utilizzo presenta un rischio inaccettabile per la salute degli utilizzatori e per l'ambiente. Di conseguenza, le autorizzazioni di tali prodotti sono state revocate. Le decisioni sono state comunicate alle parti il 28 maggio 2019. Entreranno in vigore se non sarà inoltrato alcun ricorso.

3. Le disposizioni concernenti l'omologazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari si basano sul principio di precauzione di cui all'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Tale principio si applica nei casi in cui la valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente è effettuata prima dell'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario durante la procedura d'omologazione. Le nuove conoscenze sui rischi legati all'utilizzo di un prodotto fitosanitario già autorizzato sono tenute in considerazione nel quadro delle procedure di riesame.

4. L'OPF contiene le disposizioni necessarie per riesaminare i prodotti fitosanitari autorizzati e adottare misure adeguate onde garantire che le attuali esigenze in materia di omologazione siano adempiute. A oggi 148 sostanze sono state ritirate dal mercato e oltre 800 prodotti sono stati oggetto di un riesame delle condizioni d'utilizzo che in alcuni casi ha comportato una revoca dell'autorizzazione. La procedura di riesame prevede che i servizi di valutazione esaminino i dati disponibili onde stabilire se sono ancora adempiute le condizioni per un'omologazione. La procedura garantisce altresì i diritti delle parti visto che hanno la possibilità di esprimersi e di consultare gli atti. Le considerazioni e le informazioni da esse fornite in questo ambito vengono analizzate prima di emettere delle decisioni. Pertanto è praticamente impossibile accorciare le tempistiche per la valutazione, la consultazione e l'emissione della decisione. In Svizzera il riesame si concentra, in particolare, sui punti critici rilevati nel quadro del riesame svolto dall'UE. Pertanto la Svizzera auspica una collaborazione più stretta con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Questo aspetto è un elemento dei negoziati in corso in vista di un accordo nel settore della sicurezza alimentare.

5. Un eventuale danno ambientale causato da un prodotto fitosanitario, sotto forma di emissioni indesiderate, può manifestarsi con un calo del numero di organismi non bersaglio. Per rimediare a un danno di questo tipo è necessario un periodo di recupero durante il quale le popolazioni possano riprendersi. Occorre soprattutto evitare che un simile danno si produca optando, ad esempio, per una tecnica d'applicazione precisa che riduca l'immissione di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Secondo l'articolo 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), le spese delle misure prese secondo tale legge sono sostenute da chi ne è la causa. Si tratta tuttavia di un principio generale.

L'articolo 2 LPAmb, infatti, definisce il concetto di "causalità" in modo troppo poco preciso per poter imputare le spese a una persona fondandosi solo su questo articolo. Per rivendicare tale diritto è necessaria una base concreta come, ad esempio, l'articolo 32a LPAmb, secondo il quale i costi di smaltimento dei rifiuti urbani devono essere sostenuti dalle persone che li hanno prodotti.

Risposta del Consiglio federale.

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