Imposta preventiva. Porre fine al parcheggio di soldi dei risparmiatori, delle PMI e del mercato dei capitali nelle casse federali
19.428 · Iniziativa parlamentare · 2019-03-22
Liquidato
Wortlaut
Bisogna elaborare un disciplinamento che estenda il campo di applicazione della procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva e generalizzi il sistema di notifica volontaria per tutti i redditi di capitali mobili. La procedura di notifica deve essere ulteriormente semplificata.
In particolare, insieme ad altre misure, la legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21) va modificata come segue:
Art. 20
Cpv. 1
Il contribuente è autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.
Cpv. 2
Il Consiglio federale determina la procedura per la notifica della prestazione imponibile in sostituzione del pagamento dell'imposta per tutti i redditi di capitali mobili.
Cpv. 3
...
Begründung
L'iniziativa parlamentare persegue un triplo obiettivo:
1. Lasciare integralmente la liquidità generata dai redditi ai beneficiari attraverso l'estensione del campo di applicazione della procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva e generalizzarla per tutti i redditi di capitali mobili. Ricordo a titolo informativo che mediamente sono costantemente depositati presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni oltre 10 miliardi di franchi svizzeri in attesa di rimborso!
2. Eliminare inutili oneri burocratici a tutte le parti coinvolte, beneficiari di redditi, debitori e autorità fiscali attraverso una procedura di notifica più agile e semplice. In questo senso la digitalizzazione offre oggi soluzioni sicuramente adatte allo scopo.
3. Rendere il mercato svizzero dei capitali più attrattivo per gli investitori esteri.
Sin dalla sua introduzione il 1° gennaio 1944, in virtù del decreto del Consiglio federale del 1° settembre 1943, l'imposta preventiva è concepita come un sistema volto a incitare i contribuenti residenti in Svizzera a dichiarare correttamente i redditi che ne sono gravati e la sostanza che li ha generati. Questo obiettivo è raggiunto mediante un meccanismo di "ritenuta alla fonte": il debitore dei redditi gravati dall'imposta preventiva preleva automaticamente il 35 per cento dei redditi e versa questo importo all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La ritenuta del 35 per cento vuole incitare il contribuente a dichiarare correttamente i redditi in questione al fine di recuperare, di regola, l'importo che è stato prelevato alla fonte dal debitore. In tal senso, l'imposta preventiva svolge una funzione di garanzia e non vuole essere un onere definitivo per i contribuenti che completano correttamente la loro dichiarazione per le imposte dirette sul reddito e la sostanza. Tuttavia, per questi contribuenti, tra i quali piccoli risparmiatori, PMI, ecc., l'imposta preventiva ha per effetto di privarli temporaneamente (mesi e a volte anni!) di liquidità, sovente importanti.
Nelle relazioni internazionali, l'imposta preventiva svolge meno una funzione di garanzia, ma è concepita come un'imposizione definitiva e assume pienamente il carattere di una vera e propria imposta sul reddito che colpisce alcuni redditi da fonte svizzera di contribuenti residenti all'estero. Il principio della potestà impositiva della Svizzera quale stato della fonte non è contestato, benché sovente limitato in virtù di una convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e lo Stato di residenza del beneficiario effettivo del reddito gravato dall'imposta preventiva. I contribuenti residenti in uno Stato che ha concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva. Tuttavia, per molti beneficiari residenti all'estero, segnatamente gli investitori istituzionali, oltre alla ritenuta di liquidità che non sono immediatamente disponibili alla scadenza del reddito, le formalità per ottenere il rimborso parziale o integrale dell'imposta preventiva, sulla base dei disposti della convenzione di doppia imposizione applicabile, rappresentano un onere amministrativo troppo importante, o comunque sufficientemente disincentivante al punto da indurli a rinunciare a investire in Svizzera. Questo effetto indesiderato dell'imposta preventiva a livello internazionale è particolarmente svantaggioso per il mercato svizzero dei capitali e per l'economia svizzera più in generale.
Per i redditi da capitali mobili, in linea di principio, il debitore della prestazione imponibile adempie all'obbligazione fiscale con la riscossione e il pagamento dell'imposta preventiva. Già oggi, la legge sull'imposta preventiva prevede una procedura di notifica, con il consenso del beneficiario della prestazione imponibile, sostitutiva al pagamento dell'imposta. La procedura di notifica è possibile qualora il pagamento dell'imposta preventiva sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti. Il debitore della prestazione imponibile può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la procedura di notifica della prestazione imponibile (art. 20 cpv. 1 LIP). Tuttavia, per i redditi da capitali mobili, gli articoli 24 a 26a dell'ordinanza sull'imposta preventiva (RS 642.211) limitano i casi di applicazione della procedura di notifica ad alcune fattispecie specifiche. Una tale limitazione è eccessiva e non si giustifica più. Conviene anche rilevare che la procedura di notifica rappresenta la norma per le prestazioni d'assicurazione e il debitore della prestazione d'assicurazione preleva l'imposta preventiva unicamente quando il beneficiario si oppone alla notifica (art. 19 cpv. 1 LIP).
Quanto richiesto dall'autore della presente iniziativa parlamentare, ovvero una procedura di notifica generalizzata, su una base volontaria, per tutti i contribuenti e per tutti i redditi di capitali mobili, non è pregiudizievole per la funzione di garanzia dell'imposta preventiva e non introduce nuove responsabilità né obblighi ulteriori per i debitori di prestazioni imponibili.
Riguardo l'attuazione concreta della generalizzazione della procedura di notifica, i mezzi tecnici attualmente a disposizione permettono facilmente di registrare il consenso del contribuente e di notificare direttamente all'autorità fiscale le prestazioni imponibili per i beneficiari domiciliati in Svizzera, rispettivamente prelevare l'imposta preventiva all'aliquota residua prevista dalla relativa convenzione di doppia imposizione per i beneficiari residenti all'estero. La riforma proposta non risulta quindi essere troppo onerosa, né per quanto attiene alla sua attuazione a livello legislativo, né per quanto attiene alla sua applicazione pratica.