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19.4460 · Interpellanza · 2019-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il virus ToBRFV del pomodoro è arrivato in Europa. Si tratta di un virus particolarmente pericoloso perché si trasmette in modo rapido e facile (esseri umani, imballaggi, frutta, piante giovani, ecc.) ed è altamente aggressivo. Per questo può causare ai produttori perdite di raccolto che possono essere anche totali. Non esistono piante resistenti o rimedi.

Nell'UE e in Svizzera è considerato un organismo da quarantena ed è comparabile alle epizoozie. In Svizzera sono minacciati circa 185 ettari di pomodori il cui valore è stimato complessivamente a 0.8-1 milioni di franchi l'ettaro e dunque a 185 milioni di franchi soltanto per la merce a livello di produzione fornita al primo acquirente/alla piattaforma, ovvero a quasi 400 milioni di franchi per la merce fornita ai grossisti.

L'infestazione in un'azienda di produzione può significare la fine dell'attività.

Il virus è presente in Paesi dai quali la Svizzera importa piante giovani o frutta (Paesi Bassi, Italia, Spagna). È solo una questione di tempo prima che giunga anche in Svizzera.

1. Qual è il livello di preparazione qualora si dovesse affrontare un'epidemia in Svizzera (chi fa cosa, quando e come)?

2. Vengono attuate misure di prevenzione e se sì quali (p.es. controlli sulle piante giovani prima dell'importazione, sorveglianza del territorio con controlli nelle aziende anche nel commercio al dettaglio)?

3. Di quali procedure delle autorità competenti deve tenere conto un'azienda di produzione?

4. Quali indennizzi verranno corrisposti e a quanto ammonteranno?

5. Per casi di questo tipo o comparabili esiste una cassa analoga a quella per le epizoozie?

Stellungnahme des Bundesrates

I problemi fitosanitari causati dal virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) ai quali hanno dovuto far fronte i produttori di pomodori e peperoni in diversi Paesi dell'UE hanno spinto la Commissione europea a emanare disposizioni sul virus come potenziale organismo da quarantena. In virtù dell'Accordo agricolo con l'UE relativo al settore fitosanitario, la legislazione della Svizzera è armonizzata con quella europea. Pertanto il 29 novembre 2019 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha modificato la propria ordinanza concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1) emanando una serie di disposizioni equivalenti in materia.

1. Per prepararsi ad affrontare un'eventuale epidemia in Svizzera si è proceduto nella seguente maniera:

- nell'agosto 2019 è avvenuto un primo incontro tra Agroscope e i professionisti del settore, in seguito al quale è stato redatto un avviso pubblicato sul sito Internet di Agroscope (https://ira.agroscope.ch/it-CH/publication/42102);

- nell'autunno 2019, gli esperti di Agroscope sono intervenuti in occasione di riunioni con i professionisti e i responsabili dei servizi fitosanitari cantonali per sensibilizzarli sulla problematica del ToBRFV;

- il 24 dicembre 2019 i servizi fitosanitari cantonali e il Servizio fitosanitario Agroscope sono stati informati della pubblicazione della modifica dell'OMF-UFAG.

2. In seguito alla modifica dell'OMF-UFAG, i Cantoni sono tenuti a svolgere indagini mirate nell'ambito della sorveglianza del territorio nonché a informare immediatamente le cerchie professionali interessate, in caso di presenza sospettata o constatata del ToBRFV, sull'area colpita, sulle possibili conseguenze, sui rischi correlati al virus e sulle misure da adottare per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'agente patogeno.

Inoltre, le aziende che producono e mettono in commercio piantine di ortaggi sono sottoposte ai controlli che il Servizio fitosanitario federale (SFF) effettua nell'ambito del passaporto fitosanitario. I controlli fitosanitari effettuati dal SFF all'atto dell'importazione di piante e sementi di pomodoro e peperoni originarie di Paesi terzi contemplano ora anche il ToBRFV.

3. Poiché il ToBRFV è considerato un organismo da quarantena potenziale ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20), le misure di lotta previste comportano l'eradicazione del focolaio, ossia l'eliminazione delle piante infestate e di quelle apparentemente sane in un raggio definito in funzione del rischio fitosanitario rilevato in loco, nonché la disinfezione. Le misure di lotta in aziende produttrici di piantine e sementi sono ordinate direttamente dal SFF, mentre quelle nei confronti dei produttori di pomodori e peperoni sono ordinate dai servizi fitosanitari cantonali.

4. Nel caso di misure ordinate dal SFF, l'azienda produttrice di piante interessata può presentare una domanda d'indennizzo dei danni subiti all'Ufficio federale dell'agricoltura. Quest'ultimo entra nel merito della domanda soltanto in un caso di rigore, tenendo conto dei criteri definiti all'articolo 20 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201), segnatamente della gravità del danno e delle relative conseguenze economiche subite dall'azienda.

Conformemente all'articolo 21 capoverso 3 lettera b OSalV-DEFR-DATEC, nel caso di misure ordinate dal Cantone in aziende produttrici di pomodori e peperoni, su domanda la Confederazione rimborsa al Cantone il 50 per cento delle spese che ha sostenuto per le misure di lotta, comprese le indennità versate alle aziende colpite, sempre che abbia tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 20 OSalV-DEFR-DATEC. In virtù dell'articolo 21 capoverso 3 lettera a della medesima ordinanza, la Confederazione si dichiara disposta a rimborsare il 75 per cento delle spese sostenute dal Cantone in relazione alla prima comparsa del ToBRFV sul territorio cantonale.

5. Dall'abolizione del fondo fitosanitario in seguito alla revisione del 2002 della legge sull'agricoltura, tale indennità alle aziende colpite è corrisposta direttamente dalla Confederazione (voce contabile: A231.0226 Misure di lotta); la quota finanziata dal Cantone è stabilita nel diritto cantonale (il Cantone Turgovia, p.es., ha istituito un fondo fitosanitario).

Risposta del Consiglio federale.