Lexipedia

20.089 · Oggetto del Consiglio federale · 2020-11-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 25 novembre 2020 concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Riforma LPP 21)

Ausgangslage

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Nel messaggio in questione spiega che la previdenza professionale (2° pilastro) deve far fronte a una duplice sfida: l'aumento della speranza di vita e i rendimenti insufficienti degli investimenti. In questo contesto si rende necessaria una riduzione dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria. Con il progetto in questione si intende garantire il finanziamento della previdenza professionale e al contempo mantenere il livello delle prestazioni in generale e migliorarlo per le persone con redditi modesti e i lavoratori a tempo parziale. Il 17 marzo 2023 il Parlamento ha adottato il progetto dopo avervi apportato considerevoli modifiche. La riforma prevede di ridurre dal 6,8 al 6 per cento l'aliquota minima di conversione prevista per la parte obbligatoria della previdenza professionale. Alla metà degli assicurati è inoltre riconosciuto un supplemento di rendita per un periodo transitorio di 15 anni. Per quanto concerne il salario coordinato, vale a dire la parte del salario annuo assicurata obbligatoriamente (attualmente compresa tra 25 725 e 88 200 franchi), la riforma stabilisce che questo sarà pari all'80 per cento del salario annuo fino a 88 200 franchi e abbassa da 22 050 a 19 845 franchi la soglia d'entrata. Contro il progetto è stato chiesto il referendum. La relativa votazione popolare si terrà il 22 settembre 2024.

Situazione iniziale

I paragrafi qui appresso illustrano i contenuti del messaggio presentato dal Consiglio federale al Parlamento il 25 novembre 2020.

Nel messaggio summenzionato il Consiglio federale ha proposto di riprendere il modello elaborato su sua richiesta dalle parti sociali, ovvero Unione svizzera degli imprenditori (USI), Unione sindacale svizzera (USS) e Travail.Suisse. Questo modello prevede una riduzione dell'aliquota minima di conversione al 6 per cento. Se si considerano l'evoluzione demografica e il basso livello dei tassi d'interesse, l'aliquota attualmente applicata per convertire il capitale risparmiato in rendita, pari al 6,8 per cento, è troppo alta.

Per il Consiglio federale è fondamentale mantenere il livello delle prestazioni. Per attenuare la riduzione delle rendite dovuta all'abbassamento dell'aliquota di conversione, il progetto prevede parallelamente un meccanismo di compensazione. I futuri beneficiari di rendite di vecchiaia e d'invalidità riceveranno un supplemento di rendita mensile per tutta la vita. Per un periodo transitorio di 15 anni, il suo importo sarà fisso e verrà sancito nella legge: le classi d'età che acquisiranno il diritto alla rendita nei primi cinque anni dall'entrata in vigore riceveranno un supplemento di 200 franchi al mese, le cinque classi d'età successive 150 franchi al mese e le ultime cinque classi d'età 100 franchi al mese. Successivamente il Consiglio federale fisserà l'importo di anno in anno. Questo supplemento, indipendente dall'importo della rendita, sarà finanziato con un contributo pari allo 0,5 per cento del reddito annuo soggetto all'AVS fino a 853 200 franchi (nel 2020).

Per migliorare la previdenza delle persone con redditi modesti, il progetto prevede anche una riduzione della deduzione di coordinamento dagli attuali 24 885 a 12 443 franchi. In questo modo sarà assicurato un salario più elevato. Gli assicurati con redditi modesti, in particolare le donne e i lavoratori a tempo parziale, beneficeranno così di una migliore sicurezza sociale per la vecchiaia e l'invalidità.

Il progetto prevede inoltre la riduzione della differenza tra i contributi degli assicurati giovani e quelli dei più anziani. I nuovi accrediti di vecchiaia saranno meno graduati rispetto a oggi. In futuro, nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 44 anni si applicherà un'aliquota del 9 per cento sul salario soggetto alla LPP e a partire dai 45 anni un'aliquota del 14 per cento. In questo modo gli oneri salariali per i lavoratori anziani diminuiranno. Attualmente gli accrediti di vecchiaia per gli assicurati a partire dai 55 anni ammontano al 18 per cento del salario soggetto alla LPP.

Il progetto del Consiglio federale è stato ampiamente rimaneggiato dal Parlamento.

Fonti: messaggio del Consiglio federale e comunicato stampa del 25 novembre 2020

Verhandlungen

Deliberazioni

Camera prioritaria, il Consiglio nazionale ha esaminato il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma LPP 2021; 20.089) nel corso della sessione invernale 2021.

I relatori Thomas de Courten (V, BL) e Benjamin Roduit (M-E, VS) hanno esposto la posizione della maggioranza della CSSS-N, che differisce da quanto proposto dal Consiglio federale sotto molteplici aspetti. Malgrado le critiche mosse dai rappresentanti del Gruppo socialista e dei Verdi al modello proposto dalla Commissione, il Consiglio nazionale è entrato in materia senza opposizioni.

La deliberazione di dettaglio è stata suddivisa in tre blocchi tematici. Il primo è stato dedicato all'assicurazione e al processo di risparmio. Il dibattito si è aperto con i temi della soglia d'entrata e dell'età di accesso alla previdenza per la vecchiaia. Nel suo disegno, il Consiglio federale non prevedeva di modificare questi due punti. La maggioranza della Commissione ha proposto di abbassare da 21 510 franchi a 12 548 franchi il salario annuo minimo per poter essere assicurati nel secondo pilastro (art. 2 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1). Una minoranza (de Courten) rappresentata da Albert Rösti (V, BE) ha proposto di mantenere invariato l'importo in questione. Per quanto concerne l'età di accesso alla previdenza per la vecchiaia, la maggioranza della Commissione ha proposto di abbassarla a 20 anni, la minoranza I (Roduit) di portarla a 21 anni e la minoranza II (Gysi) di lasciarla a 25 anni. In entrambi i casi, il Consiglio nazionale ha seguito la maggioranza della propria Commissione.

Il primo blocco tematico ha riguardato anche le disposizioni concernenti il salario coordinato, ossia la parte di salario annuo che deve essere assicurata obbligatoriamente. Secondo il diritto vigente, il salario coordinato è compreso tra 25 095 e 86 040 franchi. Nel suo disegno, il Consiglio federale aveva proposto di abbassare il limite inferiore a 12 443 franchi, in modo tale da consentire al maggior numero possibile di persone con un reddito modesto di essere assicurate. Due minoranze hanno proposto di non definire un limite fisso e di calcolare invece il salario coordinato sottraendo una determinata percentuale dal salario annuo fino a 86 040 franchi. Tale percentuale, denominata «deduzione di coordinamento», dovrebbe essere del 40 per cento secondo la minoranza I (Roduit) e del 60 per cento secondo la minoranza II (de Courten). Benjamin Roduit è intervenuto spiegando che questi modelli sarebbero sì meno favorevoli per gli assicurati rispetto alla soluzione proposta dal Consiglio federale, dato che la parte di salario assicurato sarebbe inferiore, ma compenserebbero in maniera mirata le riduzioni delle rendite. La minoranza III (Mettler) ha proposto di abolire il concetto di salario coordinato e di limitarsi ad assicurare il salario annuo fino a 86 040 franchi. Anche in questo caso, il Consiglio nazionale ha seguito la maggioranza della sua Commissione aderendo al disegno del Consiglio federale.

Il Consiglio nazionale ha discusso sei diversi modelli concernenti l'evoluzione degli accrediti di vecchiaia (art. 16), optando infine per quello proposto dalla maggioranza commissionale, che propone un tasso del 9 per cento del salario coordinato per la fascia d'età 20‑44 e del 14 per cento per la fascia d'età a partire dai 45 anni fino all'età ordinaria di pensionamento.

Il secondo blocco tematico è stato dedicato all'aliquota minima di conversione — pari al 6,8 per cento secondo il diritto vigente — e alle misure di compensazione. Mentre il Consiglio federale aveva proposto di abbassare tale tasso al 6 per cento, la proposta Prezioso (G, GE) prevedeva invece di applicare un'aliquota leggermente superiore, pari al 6,4 per cento (art. 14 cpv. 2). Il Consiglio nazionale ha respinto la proposta con 126 voti contro 61.

L'articolo 14 capoverso 3 stabilisce le modalità secondo cui il Consiglio federale deve sottoporre all'Assemblea federale un rapporto sulla determinazione dell'aliquota minima di conversione negli anni successivi. Il Consiglio federale, la minoranza I (Prelicz-Huber) e la minoranza II (Mettler) hanno proposto che le parti sociali siano coinvolte nella redazione del rapporto. Il Consiglio nazionale ha invece aderito alla proposta della propria Commissione di coinvolgere, oltre alle parti sociali, anche la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni e l'Associazione svizzera degli istituti di previdenza.

Il tema principale del secondo blocco tematico sono state le misure volte a compensare l'abbassamento dell'aliquota minima di conversione. Nell'ambito delle discussioni sono stati proposti quattro modelli (art. 47b‑47i). Il modello del Consiglio federale proponeva di accordare un supplemento della rendita di vecchiaia di 200 franchi a tutti gli assicurati appartenenti alle classi d'età che avrebbero acquisito il diritto alla rendita nei primi cinque anni dall'entrata in vigore, un supplemento di 150 franchi alle cinque classi d'età successive, di 100 franchi alle ulteriori cinque classi d'età nonché un supplemento pari a un importo fissato dal Consiglio federale a tutte le generazioni successive, senza limiti temporali. Tale supplemento sarebbe stato finanziato solidalmente da tutti gli assicurati mediante un contributo salariale pari allo 0,5 per cento del reddito.

La maggioranza della Commissione ha però respinto il «modello di finanziamento a pioggia» proposto dal Consiglio federale. I relatori commissionali hanno spiegato che il supplemento di rendita non deve essere accordato a tutti gli assicurati, bensì soltanto a coloro che ne hanno realmente bisogno. Per determinare gli aventi diritto, a loro avviso occorre tenere conto delle prestazioni sovraobbligatorie. Secondo il modello della maggioranza della Commissione, avrebbero diritto al supplemento il 35‑40 per cento degli assicurati, e questo verrebbe finanziato solidalmente soltanto nella misura in cui gli accantonamenti costituiti dalle casse pensioni non siano sufficienti.

Contraria al «modello di finanziamento a pioggia» proposto dal Consiglio federale, la minoranza I (de Courten) ha proposto di stralciare gli articoli 47b‑47i. La minoranza II (Mettler) ha invece proposto una soluzione di compromesso, secondo cui le misure di compensazione riguarderebbero i due terzi degli assicurati e sarebbero spalmate sull'arco di vent'anni, partendo da un importo di 200 franchi e sottraendo 10 franchi ogni anno. La minoranza III (Maillard) ha proposto di optare per il modello del Consiglio federale.

Come avvenuto per il primo blocco tematico, il Consiglio nazionale ha adottato la proposta della maggioranza commissionale.

Sempre nell'ambito del secondo blocco tematico, il Consiglio nazionale ha infine respinto con 113 voti contro 80 la proposta di minoranza Meyer Mattea (S, ZH) che chiedeva di escludere il supplemento di rendita dal calcolo delle prestazioni complementari.

Il terzo blocco tematico, dedicato a vari temi, ha anch'esso dato luogo a varie proposte di minoranza. Tra queste, la minoranza Prelicz-Huber (G, ZH) ha proposto di modificare l'articolo 15 capoverso 1 lettera f al fine di integrare all'avere di vecchiaia accrediti per compiti educativi o assistenziali. La minoranza Meyer Mattea ha inoltre chiesto di non abrogare l'articolo 33a, che permette agli istituti di previdenza di mantenere la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni. La maggioranza della Commissione ha invece proposto di abrogare l'articolo in questione. Come per i primi due blocchi tematici, il Consiglio nazionale ha aderito alla maggioranza della propria Commissione, tranne che in un caso. La maggioranza della Commissione aveva infatti proposto di introdurre l'articolo 82a al fine di aumentare le deduzioni d'imposta per i contributi al terzo pilastro. Con 112 voti contro 80, il Consiglio nazionale ha in questo caso accolto la proposta di minoranza Prelicz-Huber, contraria all'introduzione dell'articolo in questione.

Nella votazione sul complesso, il Consiglio nazionale ha approvato la modifica della LPP con 126 voti contro 66 e 1 astensione. I Verdi e i socialisti si sono opposti all'unanimità.

Seconda Camera, il Consiglio degli Stati ha trattato la riforma della LPP durante la sessione estiva 2022. Erich Ettlin (M-E, OW), relatore commissionale, ha proposto di entrare in materia.

Come in Consiglio nazionale, l'attenzione si è focalizzata sulle misure di compensazione. A tal proposito, la minoranza I (Rechsteiner Paul) ha chiesto di optare per il modello del Consiglio federale, mentre la minoranza II (Kuprecht) ha proposto di aderire a quello del Consiglio nazionale. Tramite una proposta individuale, Dittli ha inoltre proposto un nuovo modello non esaminato dalla Commissione. Per consentire alla Commissione di esaminare la proposta Dittli, Isabelle Chassot (M-E, FR) ha chiesto di rinviare il progetto alla Commissione. Lo stesso Josef Dittli (RL, UR) ha però chiesto di entrare in materia, specificando che avrebbe motivato la propria proposta durante la deliberazione di dettaglio.

L'entrata in materia è decisa senza opposizioni e la proposta Chassot di rinvio alla Commissione è adottata con 28 voti contro 15 e 2 astensioni.

Il Consiglio degli Stati ha iniziato la deliberazione di dettaglio durante la sessione invernale 2022. Il relatore commissionale Erich Ettlin ha spiegato che la maggioranza della Commissione ha espresso il suo sostegno al modello proposto da Josef Dittli durante la sessione estiva, seppur con qualche modifica. Vi sono tuttavia alcune proposte di minoranza.

Per quanto riguarda gli articoli 2 capoverso 1 e 7 capoverso 1, il Consiglio degli Stati ha adottato le proposte della propria Commissione, fissando la soglia d'entrata a un salario minimo di 17 208 franchi e a un'età minima di 25 anni. Il Consiglio nazionale aveva optato per una soglia d'entrata di 12 548 franchi e un'età minima di 20 anni.

La maggioranza della Commissione ha proposto di fissare il salario coordinato all'85 per cento del salario annuo fino a un massimo di 85 320 franchi. La minoranza Müller Damian ha sostenuto il modello del Consiglio federale, già adottato dal Consiglio nazionale, secondo cui il salario coordinato è la parte del salario annuo compresa tra 12 443 e 85 320 franchi. Il Consiglio degli Stati ha adottato la proposta commissionale con 34 voti contro 10 e 1 astensione.

Per quanto concerne l'articolo 14 capoverso 3, la Commissione ha proposto di non menzionare il coinvolgimento delle parti sociali e dei rappresentanti delle casse pensioni nella redazione del rapporto del Consiglio federale concernente la determinazione dell'aliquota di conversione. Il Consiglio degli Stati ha adottato la proposta, creando una divergenza rispetto a quanto deciso dal Consiglio nazionale.

Durante le discussioni sugli accrediti di vecchiaia disciplinati dall'articolo 16, oggetto di quattro proposte di minoranza al Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati ha adottato la proposta della Commissione di allinearsi al disegno del Consiglio federale, distanziandosi nuovamente dalla posizione del Consiglio nazionale.

Un'altra divergenza concerne l'articolo 33a. Mentre il Consiglio nazionale aveva proposto di abrogare tale disposizione, con la quale si consente di mantenere la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato per coloro che hanno compiuto i 58 anni, il Consiglio degli Stati ha deciso di mantenere l'articolo e di non modificare dunque il diritto vigente.

Per quanto riguarda gli impieghi a tempo parziale presso più datori di lavoro, il Consiglio nazionale aveva modificato l'articolo 46 capoverso 1 affinché tutti i lavoratori impiegati presso più datori di lavoro fossero assicurati obbligatoriamente a partire da un salario annuo di 12 548 franchi. Il Consiglio degli Stati ha invece previsto, come la propria Commissione, che questi lavoratori possono farsi assicurare facoltativamente.

Il Consiglio degli Stati ha discusso in seguito le misure di compensazione disciplinate dagli articoli 47b‑47i. La maggioranza della Commissione si è opposta a tre minoranze (Kuprecht, Müller Damian e Rechsteiner Paul) che presentavano differenze quanto alle modalità di calcolo della compensazione (in base alla classe d'età degli assicurati o al capitale accumulato al momento del pensionamento), al finanziamento proposto (art. 47f) o ai destinatari di tali misure.

Secondo il modello proposto dalla maggioranza della Commissione, il supplemento di rendita è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato al momento del pensionamento. In base a tale proposta, riceverebbe il supplemento di rendita il 50 per cento degli assicurati, il 25 per cento dei quali avrebbe diritto solo a un supplemento parziale. La minoranza I (Kuprecht) ha aderito alla decisione del Consiglio nazionale, fatta eccezione per l'articolo 47d, dove ha optato per la versione del Consiglio federale. La minoranza II (Müller Damian) ha aderito alla posizione della maggioranza, ma con misure di compensazione più generose e spalmate su un arco di 20 anni anziché 15. La minoranza III (Rechsteiner Paul) ha infine proposto di seguire il disegno del Consiglio federale. Il Consiglio degli Stati ha aderito alla proposta della maggioranza, bocciando dunque le tre proposte di minoranza.

Una minoranza rappresentata da Paul Rechsteiner (S, SG) ha affermato che le misure di compensazione non giustificherebbero l'abbassamento dell'aliquota di conversione. Ha dunque proposto di non modificare il diritto vigente che prevede un'aliquota del 6,8 per cento (art. 14 cpv. 2). La maggioranza ha invece proposto di aderire alla decisione del Consiglio nazionale. La Camera ha respinto la proposta della minoranza con 30 voti contro 12.

Nella votazione sul complesso, il Consiglio degli Stati ha approvato il progetto con 25 voti contro 10 e 4 astensioni. Ha dunque inizio la procedura di appianamento delle divergenze.

Durante la sessione primaverile 2023 la seconda lettura del Consiglio nazionale è iniziata con la definizione del salario coordinato di cui all'articolo 8 capoverso 1. La maggioranza della Commissione ha proposto alla propria Camera di mantenere la posizione che corrisponde in sostanza al disegno del Consiglio federale e definisce il salario coordinato come la parte di salario annuo compresa tra 12 443 e 85 320 franchi. Una prima minoranza, rappresentata da Regine Sauter (RL, ZH), ha chiesto di seguire il Consiglio degli Stati nel definire il salario coordinato non tanto a partire da una determinata soglia bensì da una determinata percentuale del salario annuo. Mentre la minoranza I ha fissato tale percentuale all'85 per cento del salario annuo fino a 85 320 franchi, la seconda minoranza (Rechsteiner Thomas) ha proposto l'80 per cento. La minoranza III (Mettler) ha proposto di applicare al salario annuo fino a 85 320 franchi una deduzione di coordinamento del 40 per cento, ma al massimo di 12 443 franchi. Il Consiglio nazionale ha adottato la proposta della minoranza II.

Dopo che in prima lettura aveva fissato la soglia d'entrata (art. 2 cpv. 1) a 12 548 franchi del salario annuo, il Consiglio nazionale ha deciso, come proposto dalla minoranza II (Mettler), di optare per la versione del Consiglio federale, che fissava tale soglia a 22 050 franchi. Tale voto ha riguardato anche l'articolo 7 capoverso 1.

L'articolo 7 capoverso 1 definisce l'età a partire dalla quale i lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria. Una minoranza rappresentata da Andri Silberschmidt (RL, ZH) ha chiesto di confermare quanto deciso in prima lettura, abbassando a 20 anni l'età di accesso alla previdenza professionale. Il Consiglio degli Stati e la maggioranza della CSSS-N hanno chiesto invece di lasciare l'età di accesso a 25 anni. Il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della maggioranza con 117 voti contro 75 e 2 astensioni.

Le deliberazioni concernenti le misure di compensazione per la generazione di transizione (blocco 2) sono iniziate con le discussioni relative all'articolo 47c capoverso 1 lettera c e alla minoranza sostenuta da Mattea Meyer (S, ZH). Quest'ultima ha chiesto di mantenere le condizioni di accesso al supplemento sulla rendita di vecchiaia stabilite dal Consiglio federale, tra cui quella di essere stati assicurati per la vecchiaia per almeno 15 anni. In prima lettura, il Consiglio nazionale ha aggiunto la condizione secondo cui occorre essere assicurati nei dieci anni precedenti il pensionamento. Come proposto dalla maggioranza della Commissione, la Camera ha optato per questa versione più restrittiva.

Come accaduto in prima lettura, sono stati discussi diversi modelli per le misure compensative di cui agli articoli 47b-47i. Il Consiglio nazionale ha seguito la maggioranza della propria Commissione aderendo a quanto deciso dal Consiglio degli Stati.

Tra le diverse disposizioni dibattute nell'ambito del blocco 3, il Consiglio nazionale ha trattato in particolare il sottotitolo della legge. La maggioranza della Commissione ha proposto «Modernizzazione della previdenza professionale». In rappresentanza della minoranza Roduit, Lorenz Hess (M-E, BE) ha chiesto di optare per «Riforma della previdenza professionale», giudicata più neutra e fedele alla realtà. Il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della minoranza Roduit con un voto di scarto (95 voti contro 94).

Per quanto concerne l'articolo 14 capoverso 3, il Consiglio nazionale ha aderito alla decisione del Consiglio degli Stati e ha proposto anch'esso di non elencare le organizzazioni che il Consiglio federale deve coinvolgere nella redazione del rapporto sull'aliquota di conversione.

Mentre la minoranza Prelicz-Huber aveva chiesto di non abrogare l'articolo 33a, concernente il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni, con 98 voti contro 97 il Consiglio nazionale ha aderito alla maggioranza commissionale, abrogando dunque l'articolo e sostituendolo con l'articolo 47abis.

Il Consiglio nazionale ha mantenuto una divergenza per quanto riguarda l'articolo 79b, scegliendo di non modificare il diritto vigente. Il Consiglio degli Stati e la minoranza Mettler hanno chiesto invece di modificare l'articolo affinché gli istituti di previdenzaabbiano l'obbligo di permettere il riscatto dell'avere di vecchiaia a determinate condizioni.

Il progetto è tornato in seguito al Consiglio degli Stati durante la stessa sessione per una seconda lettura. Mentre una minoranza, rappresentata da Damian Müller (RL, LU), ha proposto di aderire al Consiglio nazionale e di fissare la soglia d'entrata a 22 050 franchi, il Consiglio degli Stati ha confermare la propria decisione precedente, fissando tale importo a 17 208 franchi (art. 2 cpv. 1).

La maggioranza della Commissione ha proposto di aderire alla decisione del Consiglio nazionale riguardo all'articolo 8 capoverso 1 e di fissare il salario coordinato all'80 per cento del salario annuo fino a 85 320 franchi. Anche su questo punto Damian Müller ha sostenuto una proposta di minoranza che chiede di aderire a quanto proposto dal Consiglio federale. Il Consiglio degli Stati ha deciso di seguire la propria Commissione con 25 voti contro 17.

Il Consiglio degli Stati ha inoltre discusso l'articolo 8 capoverso 2bis,riguardante i salariati retribuiti su base oraria che sono impiegati presso più datori di lavoro. Erich Ettlin (M-E, OW), relatore della Commissione, ha spiegato che il settore delle imprese che forniscono personale a prestito ha chiesto al Parlamento di introdurre una deroga ad hoc per quanto riguarda il calcolo del salario coordinato. Mentre il Consiglio nazionale ha adottato una formulazione che autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni derogatorie, la minoranza Germann (V, SH) della CSSS-S ha proposto di introdurre le condizioni di tali deroghe direttamente nella legge. Poiché ritiene che non debbano essere previste eccezioni, la maggioranza della Commissione ha proposto di stralciare la disposizione. Il Consiglio degli Stati ha adottato quest'ultima proposta, creando dunque una divergenza.

Il Consiglio degli Stati ha mantenuto la divergenza concernente gli articoli 33a e 47abis, ribadendo così la propria volontà di non modificare le norme vigenti per quanto concerne il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Ha inoltre adottato la proposta della propria Commissione per quanto riguarda il riscatto (art. 79b).

Il Consiglio nazionale ha nuovamente discusso il progetto, in terza lettura, durante la sessione primaverile 2023

Ha aderito alle decisioni del Consiglio degli Stati per quanto riguarda le disposizioni derogatorie per il calcolo del salario coordinato (art. 8 cpv. 2bis). Seppur con un minimo margine (95 voti contro 94), il Consiglio nazionale si è inoltre allineato alla posizione della Camera alta anche riguardo al mantenimento del livello del precedente guadagno assicurato.

Il Consiglio nazionale ha tuttavia mantenuto una divergenza per quanto riguarda la soglia d'entrata (art. 2 cpv. 1) e ha proposto un compromesso di 19 845 franchi, contro il parere di una minoranza sostenuta da Philippe Nantermod (RL, VS), che ha invece chiesto di aderire alla posizione del Consiglio degli Stati (17 208 franchi).

Mentre il Consiglio degli Stati ha chiesto di obbligare gli istituti di previdenza a permettere il riscatto di una determinante parte di avere di vecchiaia (art. 79b), il Consiglio nazionale è rimasto dell'avviso che sia più opportuna una formulazione potestativa.

L'indomani il Consiglio degli Stati ha esaminato il progetto in terza lettura. Mentre la Commissione ha proposto all'unanimità di mantenere a 17 208 franchi la soglia d'entrata, Jakob Stark (V, TG) ha presentato una proposta individuale chiedendo di aderire alla decisione del Consiglio nazionale. Il Consiglio degli Stati ha seguito la propria Commissione con 32 voti contro 8 e 1 astensione. Ha inoltre deciso di mantenere la propria posizione per quanto riguarda l'articolo 79b, concernente il riscatto dell'avere di vecchiaia. L'appianamento delle due divergenze restanti è stato quindi affidato alla Conferenza di conciliazione.

La Conferenza di conciliazione si è allineata alla posizione del Consiglio nazionale, proponendo dunque all'articolo 2 capoverso 1 e all'articolo 7 capoverso 1 di fissare la soglia d'entrata a 19 845 franchi. Per quanto riguarda il riscatto di cui all'articolo 79b, ha proposto di non modificare il diritto vigente, secondo cui «l'istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari». Il Consiglio degli Stati era a favore di una formulazione più vincolante, che avrebbe obbligato gli istituti di previdenza a permettere il riscatto sino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

Il 15 marzo 2023 il Consiglio nazionale ha discusso il progetto della Conferenza di conciliazione. Dopo aver presentato le proposte della Conferenza, Benjamin Roduit e Thomas de Courten hanno espresso il proprio sostegno all'intero progetto. A nome del gruppo dei Verdi, Katharina Prelicz-Huber si è opposta alle proposte della Conferenza e al progetto nel suo insieme. Il Consiglio nazionale ha approvato le proposte della Conferenza di conciliazione con 106 voti contro 57 e 24 astensioni.

L'indomani Erich Hess ha spiegato al Consiglio degli Stati che la soglia di 19 845 franchi proposta dalla Conferenza di conciliazione (soluzione di compromesso tra la soglia in vigore di 22 050 franchi e quella di 17 208 franchi prevista dal Consiglio degli Stati) potrebbe garantire un maggiore sostegno alla riforma da parte dell'industria. La Conferenza di conciliazione ha inoltre ritenuto che il riscatto nel secondo pilastro fosse contrario agli obiettivi della riforma, proponendo dunque di mantenere invariato il vigente articolo 79b. Il Consiglio degli Stati ha approvato le proposte della Conferenza con 32 voti contro 7 e 3 astensioni.

La votazione finale si è svolta il 17 marzo 2023. Al Consiglio nazionale, il progetto di modifica della LPP è stato approvato all'unanimità dal Gruppo verde liberale e dal Gruppo liberale radicale nonché dalla maggioranza dei gruppi UDC e del Centro. I membri del Gruppo socialista (all'unanimità) e la maggioranza dei Verdi si sono invece opposti. Il progetto è stato dunque adottato con 113 voti contro 69 e 15 astensioni. Al Consiglio degli Stati è stato adottato con 29 voti contro 8 e 5 astensioni.

Il 31 marzo 2023 è stato chiesto il referendum, coordinato dall'Unione sindacale svizzera e sostenuto dal Partito socialista e dai Verdi. Le relative firme sono state depositate il 27 giugno 2023 presso la Cancelleria federale. Il Popolo sarà chiamato a esprimersi il 22 settembre 2024.

Fonti: Keystone-ATS / Bollettino ufficiale

Il 22 settembre 2024 il progetto è stato respinto in votazione popolare dal 67,12 % dei votanti.

Riforma della LPP | Lexipedia | Lexipedia