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20.4051 · Interpellanza · 2020-09-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 15 capoverso 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) indica che "chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo [...] da ciclopiste, [...] deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade."

Questa regola comporta l'interruzione sistematica delle piste ciclabili attraversate da vie secondarie, a discapito della loro fruibilità.

Qual è il motivo di questo declassamento sistematico delle ciclopiste?

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 15 capoverso 3 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) disciplina a livello generale i rapporti di precedenza anche nei casi in cui una ciclopista attraversa una strada. Le autorità cantonali o comunali hanno tuttavia la facoltà, in via eccezionale, di stabilire deroghe mediante apposita segnaletica.

Se una ciclopista sbocca su una strada secondaria, si può concedere la precedenza ai ciclisti segnalando l'attraversamento con linee gialle discontinue e togliendo la precedenza ai veicoli sulla strada secondaria mediante i segnali "Stop" (3.01) o "Dare precedenza" (3.02) (cfr. art. 74a cpv. 4 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale [OSStr; RS 741.21]).

Se confluisce invece in una strada principale, la ciclopista unidirezionale può essere trasformata in corsia ciclabile. Non è consigliabile concedere la precedenza agli utenti delle ciclopiste solo quando queste intersecano strade principali, in considerazione dell'elevato rischio di incidente legato ai volumi e flussi di traffico che caratterizzano questa tipologia stradale.

Le autorità dispongono pertanto di un margine di manovra adeguato per disciplinare la precedenza degli utenti di ciclopiste.

Risposta del Consiglio federale.

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