20.4131 · Interpellanza · 2020-09-24
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 7 giugno 2020 il programma della SRF "Unzipped" ha trasmesso un servizio intitolato "Repression mithilfe von Schweizer Überwachungsgeräten?" (Repressione con l'aiuto di dispositivi di sorveglianza svizzeri?) dopo aver condotto un'inchiesta sull'esportazione e l'utilizzo di beni soggetti al campo di applicazione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM). Il reportage in questione fa riferimento all'elenco delle esportazioni OICoM richiesto in virtù della legge sulla trasparenza (LTras) e fornito dalla SECO nel settembre 2019, che copriva il periodo compreso tra il primo trimestre del 2014 e il secondo trimestre del 2019.
Alla luce di questa inchiesta nasce il forte sospetto che in Pakistan e in Vietnam si sia fatto ricorso a intercettatori IMSI di origine svizzera per esercitare la repressione. Vi è motivo di ritenere, ad esempio, che gran parte delle esportazioni della società ATECS SA siano state consegnate a unità militari in Pakistan e che degli intercettatori IMSI di origine svizzera siano stati utilizzati a scopo di sorveglianza in progetti "Safe City" e a scopo repressivo.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono i servizi incaricati di esaminare le domande di esportazione?
2. L'esame delle domande per quanto riguarda il criterio della repressione spetta al DFAE? In caso contrario, a quali altri servizi federali?
3. Secondo quali criteri concreti vengono esaminate le domande?
4. In che modo si può garantire che i dispositivi non vengano utilizzati per sorvegliare la popolazione, in particolare attivisti e giornalisti, vale a dire a scopo repressivo?
5. I meccanismi di controllo esistenti consentono di escludere con certezza che i beni svizzeri in questione non siano utilizzati a scopo repressivo?
Stellungnahme des Bundesrates
1.& 2. Secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 13 maggio 2015 sull'esportazione e l'intermediazione di merci per la sorveglianza di Internet e delle telecomunicazioni mobili (OICoM; RS 946.202.3), la procedura di autorizzazione è retta dagli articoli 27 e 28 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1). Le decisioni in merito alle domande vengono prese dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione.
Ogni servizio federale coinvolto nel processo di autorizzazione si esprime sulla domanda sottoposta a consultazione e quindi sulla questione se l'esportazione o l'intermediazione debba essere autorizzata o rifiutata. Se non viene raggiunto un accordo, è il Consiglio federale a decidere su proposta del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.
3. Un'autorizzazione di esportazione o di intermediazione è rifiutata se vi è motivo di ritenere che i beni da esportare o da intermediare possano essere utilizzati dal destinatario finale come mezzo di repressione. L'autorizzazione viene rifiutata anche in presenza di un altro motivo di rifiuto previsto dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 6 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDl, RS 946.202) e art. 6 OBDl).
4. Il richiedente deve presentare all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni in particolare i seguenti documenti: descrizioni delle aziende del destinatario finale, conferme delle ordinazioni, contratti d'acquisto o fatture nonché dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale con la condizione di un utilizzo non repressivo.
5. Il rischio di un utilizzo abusivo non può mai essere completamente escluso nel caso di merci soggette ad autorizzazione. È compito delle autorità di controllo delle esportazioni ridurre al minimo questo rischio residuo impiegando i mezzi a loro disposizione.
Risposta del Consiglio federale.