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Incentivi al telelavoro anche in caso di rapporto di lavoro transfrontaliero, nell'interesse dell'economia, della società e dell'ambiente

20.4218 · Interpellanza · 2020-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel 2020 la Svizzera ha concluso accordi per permettere ai lavoratori frontalieri di mantenere il loro statuto in materia fiscale e di assicurazioni sociali mediante una pendolarità fittizia se, a causa delle disposizioni straordinarie in materia di COVID-19 emanate dal Governo o stabilite dal datore di lavoro, sono costretti a lavorare da casa.

Da vari sondaggi è emerso che molte imprese vorrebbero aumentare la quota di telelavoro anche dopo che sarà passata la crisi da coronavirus. Questo sarebbe auspicabile per diverse ragioni: un aumento del telelavoro permetterebbe di ridurre il traffico, contribuirebbe a decongestionare la circolazione nelle ore di punta e sgraverebbe le regioni di confine abbassando il volume del traffico alle frontiere.

Le disposizioni vigenti prima della crisi da coronavirus disincentivano però le imprese e i frontalieri dall'optare per il telelavoro, poiché aumentarne la quota potrebbe avere conseguenze negative dal punto di vista del diritto fiscale e delle assicurazioni sociali.

Visto quanto precede chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Concorda sul fatto che la situazione giuridica attuale in materia di telelavoro in caso di rapporto di lavoro transfrontaliero, ma anche quella vigente in circostanze normali, comportano svantaggi e/o rischi quali incertezza giuridica, danni per la piazza economica svizzera, nonché oneri amministrativi inutili per i lavoratori e i datori di lavoro?

2. Si sta facendo qualcosa nell'ambito dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali per innalzare l'attuale limite della "parte sostanziale dell'attività" del 25 per cento?

3. Per i lavoratori frontalieri il telelavoro può avere conseguenze anche dal punto di vista fiscale (costituzione di sedi d'impresa, imposta alla fonte). Ritiene che sia necessario intervenire in questo settore? Se sì, dove?

4. Riconosce che le soluzioni di telelavoro possono offrire numerosi vantaggi, in particolare un contributo in favore del clima e dell'ecologia, un risparmio di tempo e risorse grazie alla mobilità intelligente e un miglioramento della qualità di vita e della conciliabilità tra famiglia e lavoro?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I rapporti di lavoro transfrontalieri offrono opportunità ma comportano anche rischi. Per il Consiglio federale è di fondamentale importanza garantire la certezza giuridica conservando al contempo l'attrattività della piazza economica svizzera. Nell'ambito della sicurezza sociale, l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALC; RS 0.142.112.681), che permette di determinare a quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone che lavorano in diversi Paesi, fornisce la sicurezza giuridica necessaria. Lo stesso vale per le disposizioni delle convenzioni concernenti la ripartizione del diritto d'imposizione sui redditi da attività lucrativa transfrontaliera.

La Svizzera e i Paesi confinanti hanno adottato una serie di misure temporanee per evitare il cambiamento della legislazione in materia di assicurazioni sociali applicabile ai lavoratori frontalieri costretti a lavorare maggiormente da casa a causa del COVID-19. Disposizioni analoghe sono state adottate dal nostro Paese con la Germania, la Francia, l'Italia e il Liechtenstein per quanto concerne il regime d'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri. Questa flessibilità nell'applicazione dell'ALC e delle convenzioni fiscali ha permesso di ridurre le conseguenze della pandemia per lavoratori e datori di lavoro. La Svizzera si sta facendo tutto il possibile affinché questi provvedimenti rimangano in vigore almeno fino alla fine del 2020; l'eventuale prolungamento verrà esaminato a tempo debito in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria.

Le regole sono chiare. Applicate in modo flessibile nella situazione eccezionale attuale, queste permettono di ridurre i rischi relativi ai rapporti di lavoro transfrontalieri e contribuiscono a offrire condizioni quadro il più possibile favorevoli per la piazza economica svizzera.

2. La disposizione secondo cui i lavoratori frontalieri che svolgono più del 25 per cento della loro attività nel proprio Paese di residenza sono soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale di questo Stato è prevista dal regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile anche tra la Svizzera e l'Unione europea in virtù dell'allegato II dell'ALC. Una modifica di questo limite richiederebbe una revisione legislativa a livello europeo. Attualmente nulla fa però prevedere che il legislatore europeo intenda aumentare a breve questo limite.

3. Con riserva dei regimi per l'imposizione dei lavoratori frontalieri applicabile con alcuni Stati limitrofi, le disposizioni delle convenzioni concluse dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni assegnano il diritto d'imposizione sui redditi da attività lucrativa allo Stato in cui l'impiego viene fisicamente esercitato. Se dovesse aumentare il numero di giorni di lavoro fuori dalla Svizzera ci si potrebbe dunque attendere una riduzione delle entrate fiscali per il nostro Paese. I datori di lavoro correrebbero il rischio di costituire sedi d'impresa all'estero, con tutte le ripercussioni fiscali e gli oneri amministrativi che ne conseguono. In seno al Dipartimento federale delle finanze si è deciso di analizzare se un adeguamento delle disposizioni fiscali vigenti sarebbe auspicabile al fine di tenere conto dell'evoluzione attesa nell'ambito del telelavoro dei lavoratori frontalieri.

4. Il Consiglio federale riconosce il contributo che le forme di lavoro flessibili, come il telelavoro, possono offrire in favore della mobilità e dell'ecologia nonché al miglioramento della qualità di vita e della conciliabilità tra famiglia e lavoro. Pur sostenendole, deve ammettere che non sono adeguate a tutte le professioni e possono porre sfide importanti per le imprese, in particolare sul piano organizzativo. Esso rinuncia dunque a incentivare concretamente le imprese a impiegare forme di lavoro flessibili e lascia ai datori di lavoro e ai lavoratori la libertà di decidere in funzione dei bisogni individuali e delle specificità di ogni situazione (cfr. la risposta all'interpellanza Egger 19.3628 Work Smart e Village Office).

Risposta del Consiglio federale.

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