20.4322 · Interpellanza · 2020-10-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel febbraio 2020 l'UFAM ha comunicato che enormi quantità di protossido d'azoto fuoriescono da una fonte della Lonza AG fino ad allora sconosciuta. Il protossido d'azoto è circa 300 volte più dannoso per il clima del CO2. Nel comunicato stampa si legge: "Lonza si è impegnata a dotare entro fine 2021 i propri impianti di un filtro... Lonza è integrata nel sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) e deve ora compensare anche queste emissioni e cedere alla Confederazione i diritti di emissione corrispondenti o una quantità limitata di certificati esteri".
In un articolo di stampa (Das Magazin, 24.10.2020) sono stati resi noti ulteriori dettagli sullo scandalo climatico. Lonza sapeva già dalla primavera del 2017 e la Confederazione dal maggio 2018 che sarebbero state emesse nell'ambiente 1800 tonnellate di protossido di azoto all'anno invece delle 25 tonnellate ipotizzate. Tuttavia, le emissioni devono essere arrestate solo nel 2022.
Al riguardo, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Perché ci vogliono circa cinque anni dalla prima scoperta di una fonte significativa di gas nocivi per il clima all'arresto delle relative emissioni?
2. Perché l'UFAM non ha ordinato immediatamente nel maggio 2018 l'installazione dell'impianto di riduzione catalitica, l'arresto della produzione o la realizzazione di altre misure per arrestare il più rapidamente possibile le emissioni di protossido di azoto?
3. Perché la Confederazione ha aspettato circa un anno per una perizia, quando l'entità delle emissioni era già nota con precisione?
4. Perché l'UFAM ha accettato che nel registro delle emissioni inquinanti 2018, il quale andava completato entro il 1° luglio 2018, fosse inserita la cifra errata di 25 tonnellate di protossido di azoto?
5. Perché l'UFAM ha risposto all'abbozzo di progetto per la costruzione di un impianto di riduzione catalitica nell'agosto 2018 solo con una prima valutazione preliminare a titolo volontario, invece di portare avanti immediatamente il progetto?
6. Perché la Lonza è stata esonerata dall'obbligo di acquistare certificati di emissione per le emissioni di gas climalteranti? Perché l'azienda dovrebbe ricevere certificati di emissione gratuiti per le emissioni di protossido di azoto per gli anni 2019 e 2020 e in parte per il 2021? Quanto risparmierà Lonza grazie a questo decreto e qual è il rapporto tra i costi risparmiati e l'installazione di un impianto di riduzione catalitica di circa 12 milioni di franchi?
7. Lonza non rispetterà l'obbligo concordato con la Confederazione di installare l'impianto di riduzione catalitica entro la fine del 2021. La messa in servizio è rinviata al 2022. Quali conseguenze avrà il mancato rispetto dell'accordo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. I gas serra quali il protossido di azoto sono disciplinati nella legislazione sul CO2. Secondo la legge sul CO2 le imprese che generano emissioni elevate di gas serra sono tenute a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Si tratta di uno strumento dell'economia di mercato che, attraverso la vendita di diritti di emissione, offre incentivi finanziari per la riduzione delle emissioni, pur non obbligando un'impresa a risanare il proprio impianto. Non esistono basi legali che avrebbero consentito all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di imporre l'installazione di un catalizzatore o di intimare un'interruzione della produzione. Per tale ragione, l'UFAM ha scelto la via dell'accordo, stipulato nel novembre 2019. Poco tempo dopo la firma, Lonza ha chiesto una licenza di costruzione, ottenendola nel gennaio 2020. Per la fabbricazione speciale, l'installazione del catalizzatore combinato necessario per la riduzione delle emissioni di protossido di azoto e la fase di test d'esercizio occorrono almeno 18 mesi.
3. Le emissioni di protossido di azoto notificate da Lonza, pari a 500 000-600 000 tonnellate di CO2 equivalenti, erano basate su una stima successiva a un'unica misurazione effettuata nel marzo 2018. L'origine esatta delle emissioni non era tuttavia sufficientemente chiara. Nella documentazione trasmessa in seguito, Lonza menzionava quali fonti del protossido di azoto la reazione di metil-etil-piridina con acido nitrico e l'ossidazione con ammoniaca. Per tale ragione, nel settembre 2018 l'UFAM ha commissionato una perizia sotto forma di analisi scientifica basata su due altre misurazioni effettuate da Lonza nell'ottobre 2018. Considerata la complessità dei processi chimici e degli impianti da analizzare, i chiarimenti hanno richiesto molto tempo. La versione finale era pertanto disponibile sono nel marzo 2019.
4. L'impresa è responsabile della registrazione delle emissioni nel registro delle emissioni di inquinanti, mentre i Cantoni ne verificano la completezza, la consistenza e la tracciabilità. Il termine del 1° luglio 2018 era valido per la notifica regolare delle emissioni del 2017. Le emissioni relative al 2018 sono state notificate come previsto e integralmente entro il 1° luglio 2019, dopo aver individuato con precisione la fonte del protossido di azoto e la quantità. Nel frattempo, il registro delle emissioni di inquinanti è stato aggiornato con effetto retroattivo per il periodo 2007-2017.
5. Un abbozzo di progetto consente di chiarire in modo non vincolante se un determinato progetto soddisfa i requisiti legali di un progetto di compensazione. Lonza non ha di fatto inviato alcuna domanda sulla base della quale l'UFAM avrebbe potuto registrare il progetto. Secondo l'ordinanza sul CO2, le riduzioni delle emissioni delle imprese che partecipano al SSQE non sono infatti considerate progetti di compensazione. L'UFAM ha esplicitamente sottolineato questo aspetto nella sua missiva del 22 agosto 2018 quale risposta all'abbozzo di progetto trasmesso il 15 giugno 2018 da Lonza.
6. Le emissioni supplementari di protossido di azoto di Lonza sono incluse nel SSQE dal 2020, mentre quelle del biennio 2018-2019 sono state tralasciate. Si tratta di un elemento dell'accordo stipulato con Lonza. L'assegnazione dei diritti di emissione si basa sulla legislazione sul CO2 vigente. Secondo tali disposizioni, Lonza ha diritto a un'assegnazione di diritti di emissione dalla riserva, pari al 5 percento dei diritti disponibili, che la Confederazione mantiene per i nuovi partecipanti al mercato e le emissioni supplementari. Questa regola vale anche per tutti gli altri partecipanti al SSQE svizzero. Le emissioni supplementari di protossido di azoto di Lonza superavano di molto la riserva disponibile per il 2020, pari a circa 190 000 diritti di emissione. Per oltre due terzi delle sue emissioni di protossido di azoto Lonza deve pertanto acquistare diritti di emissione supplementari. Negli ultimi mesi, i prezzi medi sul mercato europeo oscillavano fra 22 e 30 euro. In caso di integrazione a partire dal 2019, Lonza avrebbe dovuto acquistare 300 000-400 000 diritti di emissione e, in caso di inclusione a partire dal 2018, altri 400 000-500 000. Dato che il sistema svizzero è stato collegato a quello europeo solo nel 2020, avrebbe potuto acquistare solo diritti di emissione del mercato svizzero, relativamente illiquido. I prezzi risultanti dalle aste organizzate nel 2018 e nel 2019 dall'UFAM oscillavano tra 5 e 18 franchi per tonnellata di CO2. Considerato il fatto che, tenuto conto dell'elevata quantità richiesta, Lonza avrebbe fatto lievitare i prezzi, non è possibile determinare i costi di un'integrazione più rapida.
7. Lonza si è impegnata a mettere in esercizio il catalizzatore al più tardi entro fine 2021. Restano riservate le circostanze di cui Lonza non è responsabile. In una missiva di metà novembre 2020 all'UFAM, Lonza ha assicurato che, nonostante le difficoltà di fornitura dovute alla pandemia di coronavirus, rispetterà la scadenza fissata. Secondo l'accordo, Lonza è tenuta a informare l'UFAM entro metà febbraio 2021 sull'avanzamento dei lavori e a trasmettergli i documenti corrispondenti (p. es. documenti sulla pianificazione, stato della procedura relativa alla licenza di costruzione, offerte, contratti). In caso di violazione palese degli obblighi contrattuali, l'UFAM sporgerà denuncia presso il Tribunale amministrativo federale. Inoltre, il DATEC ha incaricato l'UFAM di chiarire come limitare, secondo lo stato della tecnica, a livello di ordinanza le emissioni di protossido di azoto generate da determinati processi industriali.
Risposta del Consiglio federale.