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20.463 · Iniziativa parlamentare · 2020-09-23

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) è modificata come segue:

Articolo 14bis (nuovo): Partecipazione alle eccedenze

Se l'ammontare delle riserve di un assicuratore oltrepassa il 150 per cento del livello minimo, l'anno successivo l'importo in eccesso è ridistribuito ai Cantoni nella forma di acconto sui premi da versare. Tale importo è ripartito fra i Cantoni e le categorie di assicurati in proporzione all'ammontare dei premi pagati.

Begründung

Le riserve dell'assicurazione contro le malattie sono nettamente superiori al livello minimo stabilito dal Consiglio federale. Sebbene la legge consenta di effettuare in modo circoscritto qualche ridistribuzione, tale operazione, a seguito del carattere discrezionale, risulta perlomeno complessa. Gli assicuratori tendono naturalmente a dare prova di estrema prudenza. Inoltre un'assicurazione che decidesse di smarcarsi dalle altre effettuando una ridistribuzione, potrebbe registrare un afflusso indesiderato di nuovi assicurati. L'istituzione di un obbligo di distribuire le eccedenze valido per tutti gli assicuratori consentirebbe di superare questo ostacolo.

D'altro canto, il progetto del Consiglio federale che prevede l'integrazione delle riserve supplementari nel calcolo dei premi è pericoloso. I premi devono essere calcolati in funzione dei costi attesi per il futuro e non in base al patrimonio a disposizione delle assicurazioni che dipende dall'andamento dei costi nel passato. L'integrazione delle riserve nel calcolo dei premi provocherà un "effetto yo-yo" disastroso.

Avendo la possibilità di accumulare riserve per un ammontare pari a una volta e mezza il minimo legale, le assicurazioni potranno beneficiare di un margine di sicurezza ampiamente sufficiente. In caso di necessità spetta al Consiglio federale ridefinire l'ammontare delle riserve legali in modo tale da assicurare continuità alle imprese di assicurazione.

L'importo distribuito dovrà inoltre essere calcolato in funzione dei premi pagati da ogni Cantone e da ogni categoria di assicurati, evitando quindi di procedere a ridistribuzioni incrociate che non rispettano il principio di equità.

Numerose assicurazioni private di vario genere applicano già in modo esteso il meccanismo della partecipazione alle eccedenze. Dato che le riserve appartengono agli assicurati, è opportuno estendere questo sistema all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.