21.016 · Oggetto del Consiglio federale · 2021-02-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 17 febbraio 2021 concernente una modifica della legge COVID-19 riguardante i casi di rigore, l’assicurazione contro la disoccupazione, la custodia di bambini complementare alla famiglia e gli operatori culturali, una modifica del decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2021 (credito aggiuntivo «provvedimenti cantonali per i casi di rigore concernenti le imprese») nonché una modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
Ausgangslage
Il 25 settembre 2020 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) e l'ha modificata per la prima volta il 18 dicembre 2020. La legge costituisce la base per provvedimenti sanitari in relazione alla pandemia di COVID-19, così come perprovvedimenti per contrastare le conseguenze negative per l'economia e la società. A causa dell'evoluzione dell'epidemia e delle misure adottate a dicembre 2020 contro la diffusione del coronavirus, il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un progetto di modifica della legge COVID-19. Nel corso della sessione primaverile le Camere hanno esaminato e completato il disegno di legge, approvandolo il 19 marzo 2021. Contro la modifica di legge, entrata in vigore il giorno successivo, è stato chiesto il referendum, sul quale il Popolo voterà il 28 novembre 2021.
Nel disegno di legge del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di adeguare il programma cantonale dei casi di rigore, di introdurre alcune modifiche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione e dei contributi alle istituzioni della custodia complementare di bambini, nonché di adeguare gli indennizzi versati agli operatori culturali.
La legge in vigore prevedeva 1,75 miliardi di franchi da utilizzare in provvedimenti per i casi di rigore. Questo importo, a cui la Confederazione partecipava in media per circa i due terzi, era suddiviso in tre tranche. Era inoltre prevista una "riserva del Consiglio federale" pari a un massimo di 750 milioni di franchi, completamente a carico della Confederazione, da utilizzare per contributi supplementari ai Cantoni particolarmente interessati dalle conseguenze della pandemia.
Nel disegno del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha chiesto di aumentare di 7,5 miliardi di franchi i fondi a favore dei programmi cantonali per i casi di rigore (Confederazione e Cantoni), allo scopo di raggiungere un totale di 10 miliardi di franchi. Secondo le stime, i fondi destinati ai provvedimenti per i casi di rigore non erano infatti sufficienti.
Inoltre, su richiesta dei Cantoni, era necessario unire le tre tranche di finanziamento definite nella legge. Nel disegno sono state quindi previste soltanto due tranche:
- la prima, pari a 6 miliardi di franchi è destinata ai Cantoni per sostenere le imprese che realizzano una cifra d'affari annua di al massimo 5 milioni di franchi e vede una partecipazione federale del 70 per cento;
- la seconda, pari a 4 miliardi di franchi, è finanziata esclusivamente dalla Confederazione.
La seconda tranche persegue due obiettivi differenti. In primo luogo, la Confederazione si fa carico dei costi sostenuti dai Cantoni per i provvedimenti a favore delle imprese che realizzano una cifra d'affari annua superiore a 5 milioni di franchi, tra le quali rientrano anche le imprese più grandi che con le loro succursali sono attive in diversi Cantoni. Pertanto, nella legge si precisa che il Cantone in cui l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020 sarà competente per la procedura. Finanziando integralmente i contributi destinati alle imprese più grandi, la Confederazione tiene conto dell'importanza economica perlopiù intercantonale di queste imprese ed evita, per quanto possibile, oneri sproporzionati per alcuni Cantoni a seguito del riferimento al principio della sede dell'impresa ("principio di sede"). A tal fine sono previsti circa 3 miliardi di franchi della nuova "tranche della Confederazione". In secondo luogo, 1 miliardo di franchi circa di questa tranche sarà utilizzato per compensare ex post oneri speciali dei Cantoni (ad es. dei Cantoni turistici). Con questo potenziamento dei fondi destinati ai casi di rigore è possibile sostenere le imprese sino alla fine dell'epidemia.
Secondo il disegno, inoltre, l'importo complessivo dei contributi per i provvedimenti cantonali per i casi di rigore non deve più essere disciplinato nella legge. Piuttosto, il Parlamento deve gestire l'importo complessivo della quota della Confederazione mediante un credito d'impegno.
Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), il disegno prevede di aumentare, per un periodo di tre mesi, il numero di indennità giornaliere versate agli assicurati (per un massimo di 66 indennità giornaliere) in modo che le persone disoccupate non vengano svantaggiate nella ricerca di un impiego a causa della difficile situazione sul mercato del lavoro svizzero. Per quanto concerne il lavoro ridotto, viene abrogato il termine di preannuncio. Per le aziende interessate dai provvedimenti ordinati dalle autorità dal 18 dicembre 2020, l'inizio del lavoro ridotto sarà autorizzato, su richiesta, retroattivamente dall'entrata in vigore dei provvedimenti in questione. Si propone inoltre di aumentare da tre a sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, la durata delle autorizzazioni del lavoro ridotto. Infine, se la situazione economica non dovesse migliorare entro l'estate del 2021, il Consiglio federale ha la possibilità di prolungare la durata massima di riscossione delle indennità per lavoro ridotto fino a 24 periodi di conteggio (mesi) al massimo.
In attuazione della mozione 20.3917, la Confederazione deve altresì versare a posteriori aiuti finanziari ai Cantoni che hanno corrisposto indennizzi alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici, e non più solo a quelli che hanno sostenuto le istituzioni private in tale settore.
Il Consiglio federale chiede inoltre la retroattività per il versamento di indennizzi delle perdite degli operatori culturali. Questo permetterà di fornire gli aiuti finanziari anche per il periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 18 dicembre 2020. In quest'ultima data il Parlamento ha introdotto lo strumento dell'indennizzo delle perdite degli operatori culturali (art. 11 cpv. 2 legge COVID-19). La modifica è entrata in vigore il 19 dicembre 2020. La legge non prevede alcun
effetto retroattivo per tale indennizzo: per il periodo precedente al 19 dicembre 2020, non esiste cioè alcuna base giuridica per il versamento di indennizzi delle perdite degli operatori culturali. La modifica di legge richiesta dal Consiglio federale mira a cambiare questa situazione.
Verhandlungen
Dopo aver esaminato il disegno del Consiglio federale nella sessione primaverile 2021 (Camera prioritaria: Consiglio degli Stati), le Camere l'hanno modificato in diversi punti, senza tuttavia riuscire a trovare un'intesa anche dopo tre consultazioni. È pertanto stata indetta una Conferenza di conciliazione, la cui proposta dirime tutte le divergenze restanti. Il 18 marzo entrambe le Camere l'hanno accolta e il 19 marzo 2021 hanno approvato la modifica della legge COVID-19.
Le Camere hanno modificato la legge come riportato qui di seguito.
- Principi: le Camere hanno deciso di introdurre alcuni principi aggiuntivi, che il Consiglio federale deve rispettare nella sua politica contro la pandemia di COVID-19. La strategia futura dovrà per esempio contemplare una restrizione quanto meno radicale e protratta della vita economica e sociale e, oltre alla situazione epidemiologica, dovrà anche considerare le conseguenze economiche e sociali. Il Consiglio federale dovrà inoltre coinvolgere i governi cantonali nell'elaborazione delle misure e non solo, come fatto in precedenza, i direttori della salute. Dovrà infine concedere agevolazioni ai Cantoni che si trovano in una situazione epidemiologica stabile o decrescente e adottano una strategia di test COVID-19 o altre misure adeguate per affrontare l'epidemia.
- Diritti politici: le Camere hanno conferito al Consiglio federale il diritto di prevedere che le domande di referendum e le iniziative popolari debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di deposito dell'iniziativa con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.
- Produzione indigena di materiale medico: per garantire l'approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, le Camere hanno stabilito che il Consiglio federale possa far produrre materiale medico importante.
- Test COVID-19: secondo la volontà delle Camere, la Confederazione deve promuovere lo svolgimento dei test COVID-19 e sostenere i costi non coperti.
- Quarantena: la legge stabilisce inoltre che le persone vaccinate contro la COVID-19 non saranno sottoposte a eventuali misure di quarantena; il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
- Ristorazione eimpianti sanitari per i lavoratori: le Camere hanno incaricato il Consiglio federale di assicurare che, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità, gli esercizi della ristorazione possano offrire possibilità di ristoro ai lavoratori del settore agricolo ed edile, nonché agli artigiani e ai lavoratori in servizio esterno. Gli esercizi della ristorazione devono inoltre offrire possibilità di ristoro ai conducenti di mezzi pesanti e questi devono avere a disposizione un numero sufficiente di impianti sanitari.
- Ingresso nel mondo del lavoro: la legge approvata dal Parlamento prevede, inoltre, che il Consiglio federale possa promuovere i provvedimenti dei Cantoni volti ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, reso difficoltoso dalla crisi pandemica, di chi conclude la formazione scolastica.
- Certificato COVID-19: con la modifica di legge le Camere hanno creato la base legale per il rilascio di un documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19. Il documento deve essere personale, non falsificabile e verificabile nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità e da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne.
- Cultura: le Camere hanno eliminato il limite massimo dei contributi alla cultura e agli operatori culturali. Inoltre, tutti gli operatori culturali, in particolare anche gli indipendenti, devono avere accesso all'indennizzo delle perdite.
- Eventi pubblici: i festival, le fiere e altri eventi per il pubblico possono ricevere un sostegno aggiuntivo. Gli organizzatori possono chiedere alla Confederazione il pagamento dei costi non coperti di eventi previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022. La Confederazione compensa però solo gli eventi "di importanza sovracantonale", a condizione che i Cantoni coprano la metà della perdita. Il sostegno a eventi regionali e locali compete ai Cantoni.
- Casi di rigore: i fondi a favore di programmi per i casi di rigore sono passati a 10 miliardi di franchi. Come richiesto dal Consiglio federale, l'importo totale dei contributi per i provvedimenti cantonali per i casi di rigore non è più disciplinato nella legge stessa. I fondi federali, pari a 8,2 miliardi di franchi, saranno approvati dal Parlamento con un decreto federale separato. Sempre secondo la richiesta del Consiglio federale, la legge prevede soltanto due tranche di finanziamento. Come accade oggi, un'impresa è considerata un caso di rigore se registra una riduzione della cifra d'affari di almeno il 40 per cento o se è stata chiusa su ordine delle autorità per più di 40 giorni. Il Parlamento, tuttavia, ha rinviato da marzo a ottobre 2020 il termine per il sostegno alle nuove imprese. Secondo la nuova regolamentazione, le imprese beneficiarie non potranno versare i dividendi neppure nei tre anni successivi. Inoltre, le grandi imprese che realizzano un profitto nell'anno in cui i fondi per i casi di rigore sono corrisposti dovranno restituire i fondi.
- Sport: i club sportivi professionistici non devono più necessariamente operare riduzioni salariali per accedere ai contributi a fondo perso. Tuttavia, chi non rispetta le norme in materia di riduzione salariale ottiene al massimo il rimborso della metà delle entrate non realizzate dalla biglietteria. In generale, per i club sovvenzionati, la massa salariale complessiva può aumentare per cinque anni al massimo in misura equivalente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i club promossi in una lega superiore.
- Media: la Confederazione può anche sostenere le aziende private di radiotelevisione attingendo ai proventi del canone radiotelevisivo.
- Lavoratori indipendenti: le Camere hanno esteso l'indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti. Pertanto, in futuro sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento (prima: 40 %) almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.
- Lavoro ridotto: nella nuova legge si stabilisce che, in caso di lavoro ridotto, alle persone con reddito modesto è versato l'intero importo dello stipendio fino alla fine di giugno 2021. Inoltre, come richiesto dal Consiglio federale, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 il numero di indennità giornaliere per le persone assicurate che, al 1° marzo avevano ancora diritto all'indennità, è aumentato di 66 indennità giornaliere. Inoltre, è abrogato il termine di preannuncio.
- Asili: le istituzioni chiuse nella primavera del 2020 che ricevono sovvenzioni dal Cantone o dal Comune o sono gestite da enti pubblici beneficiano retroattivamente di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, come richiesto dal Consiglio federale in attuazione di una mozione.
Le Camere hanno respinto le proposte intese a:
- concedere alle Commissioni parlamentari il diritto alla consultazione o di veto nei confronti di misure drastiche;
- regolamentare la comunicazione della Swiss National COVID-19 Science Task Force;
- fissare nella legge una data per ulteriori fasi di apertura; o
- stabilire nella legge un divieto di discriminazione nei confronti delle persone non vaccinate.
In particolare, le Camere erano in disaccordo sui punti riportati qui di seguito.
- Casi di rigore: il Consiglio degli Stati proponeva di mantenere la definizione precedente, secondo cui un'impresa era considerata un caso di rigore se aveva subito un calo della cifra d'affari di almeno il 40 per cento. Il Consiglio nazionale, invece, in casi eccezionali non meglio definiti, voleva includere anche le imprese con un calo della cifra d'affari del 25 per cento. Ha prevalso la proposta del Consiglio degli Stati.
- Agevolazioni ai locatari in ritardo rispetto al canone di locazione e alle spese accessorie: il Consiglio nazionale voleva prorogare il termine di pagamento per gli interessati, mentre il Consiglio degli Stati era contrario. Anche in questo caso ha prevalso la posizione del Consiglio degli Stati.
- Sostegno agli eventi pubblici: il Consiglio degli Stati voleva che gli indennizzi venissero stanziati solo per manifestazioni "di particolare importanza per la Svizzera in generale". Il Consiglio nazionale voleva invece estenderli anche agli eventi pubblici "di importanza regionale". Le Camere si sono accordate su manifestazioni "di importanza sovracantonale".
- Indennità per lavoro ridotto: la Camera bassa voleva che, in caso di lavoro ridotto, alle persone con reddito modesto venisse versato l'intero stipendio fino alla fine del 2021, mentre il Consiglio degli Stati proponeva fine giugno 2021 (legge in vigore: fine marzo). Anche su questo punto ha prevalso la proposta della Camera alta.
Nella votazione finale il Consiglio degli Stati ha approvato la modifica di legge all'unanimità e il Consiglio nazionale con 169 voti contro 13. Nel Consiglio nazionale si sono opposti alla modifica alcuni membri del gruppo UDC.
(Fonti: messaggio del Consiglio federale e ATS)
Il 28 novembre 2021 il progetto è stato accolto in votazione popolare dal 62 % dei votanti.