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21.300 · Iniziativa cantonale · 2020-12-16

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

In virtù del suo diritto d'iniziativa in materia federale, il Gran consiglio della Repubblica e Cantone di Neuchâtel sottopone all'Assemblea federale la proposta seguente:

L'articolo 16 capoverso 6 (Approvazione delle tariffe dei premi) della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) è completato come segue:

6 Prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possono esporre agli assicuratori e all'autorità di vigilanza il loro parere in merito ai costi stimati e alle tariffe dei premi previste per il loro territorio; la procedura di approvazione non deve esserne ritardata. I Cantoni possono esigere dagli assicuratori e dall'autorità di vigilanza le informazioni necessarie a tal fine. Tali informazioni non possono essere rese pubbliche né comunicate a terzi.

Begründung

Prima dell'entrata in vigore della LVAMal, i previgenti articoli 61 capoverso 5 e 21a della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) garantivano ai Cantoni la possibilità di prendere posizione sulle proposte dei premi formulate dagli assicuratori per il loro territorio nel quadro della procedura di approvazione dei premi dell'assicurazione malattie.

Tale diritto presupponeva che i dati delle casse malati fossero interamente forniti ai Cantoni, i quali ricevevano quindi informazioni contabili concernenti la vitalità delle casse, il conto dell'esercizio completo (costi e ricavi non soltanto dell'attività di assicurazione ma anche delle attività finanziarie o straordinarie) e i premi proposti.

In occasione dell'elaborazione della LVAMal, che prevede disposizioni concernenti la competenza della Confederazione in materia di approvazione dei premi, il coinvolgimento dei Cantoni è stato messo in discussione, al punto che l'avamprogetto non conteneva alcuna disposizione in merito. Il disegno trasmesso al Parlamento è stato adeguato per tenere conto delle reazioni dei Cantoni nella procedura di consultazione, e le relative disposizioni sono poi state nuovamente emendate durante le deliberazioni parlamentari. Nel suo tenore definitivo, l'articolo 16 capoverso 6 LVAMal conferisce ai Cantoni la competenza di esprimersi unicamente sui costi degli assicuratori e non più sui premi.

Nonostante i Cantoni abbiano tentato di far ripristinare il tenore originale mediante l'intervento della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, il testo non ha più subito nessuna modifica dall'entrata in vigore della LVAMal il 1o gennaio 2016.

Sotto il regime della nuova legge, l'UFSP, l'autorità di vigilanza istituzionale, ha ridotto progressivamente le informazioni fornite ai Cantoni dagli assicuratori e limitato sempre più le possibilità dei Cantoni di dare il loro parere, giustificando tali restrizioni proprio con l'articolo 16 capoverso 6 LVAMal. Si è ormai arrivati al punto che nel 2019 l'UFSP non ha più trasmesso ai Cantoni alcun dato concernente i premi previsti per il 2020 (entrate derivanti dai premi e proposte di premi), invitandoli a esprimersi soltanto sui costi stimati dalle casse. Questa situazione e la mancanza di trasparenza che ne deriva sono insostenibili.

Infatti una partecipazione attiva e adeguata dei Cantoni, fondata sulla cognizione completa della realtà delle assicurazioni presenti sul loro territorio, è di fondamentale importanza in un contesto di assicurazione sociale come lo è quello dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, con ripercussioni verso i settori dell'economia pubblica e della sanità pubblica. Settore, quest'ultimo, che, conviene ricordarlo, al di fuori delle questioni assicurative è di competenza principale dei Cantoni. La problematica dell'aumento dei premi colpisce da vicino e in misura crescente la popolazione, con gravi ricadute sulle spese sostenute dalle economie domestiche e dai Cantoni medesimi.

Finché dispongono di informazioni solo parziali sui costi e sui premi, i Cantoni non possono formulare osservazioni pertinenti e di rilievo che permetterebbero di contestare previsioni di premi infondate e di sostenere l'autorità di vigilanza nel compito che essa è chiamata ad assolvere, cioè approvare i premi delle casse malati.

I Cantoni sono fermamente convinti che l'analisi dei costi stimati non può essere dissociata da una valutazione dei premi, visto che ne è una conseguenza diretta e rappresenta l'elemento chiave dei costi della sanità per il cittadino. La valutazione dei premi proposti dagli assicuratori è appunto il valore aggiunto che apporta la presa di posizione cantonale: il Cantone, dopo aver valutato i costi globali e quelli di ogni singola cassa, indica le proposte di premi che ritiene plausibili e quelle che ritiene troppo elevate o troppo basse, motivando la sua posizione e raccomandando misure correttive.

La presente modifica mira a ristabilire il tenore dei previgenti articoli 61 capoverso 5 e 21a LAMal, abrogati con l'entrata in vigore della LVAMal.