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Contributo della Confederazione ai mancati introiti e ai costi supplementari patiti dagli ospedali e dalle cliniche

21.304 · Iniziativa cantonale · 2020-12-21

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Argovia presenta la seguente iniziativa. L'Assemblea federale è invitata a provvedere affinché la Confederazione, insieme agli altri finanziatori, contribuisca in misura adeguata ai costi e ai mancati introiti patiti dagli ospedali e dalle cliniche a causa di quanto disposto nell'ordinanza 2 COVID-19 il 16 marzo 2020.

Begründung

Nell'articolo 10a della sua ordinanza 2 COVID-19, il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha disposto i seguenti obblighi delle strutture sanitarie:

1 I Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposizione le loro capacità per accogliere pazienti.

2 Le strutture sanitarie quali ospedali e cliniche, studi medici e dentistici devono rinunciare a interventi medici e terapie non urgenti.

Tale ordinanza ha causato costi supplementari e minori introiti a ospedali acuti, cliniche psichiatriche, cliniche di riabilitazione e ambulatori. Secondo le stime di H+ (Gli ospedali svizzeri) e dell'associazione SpitalBenchmark, alla fine di aprile 2020 i danni ammontavano a un importo compreso tra 1,5 e 1,8 miliardi di franchi su scala nazionale. L'80 per cento circa del danno complessivo è costituito dai mancati introiti causati dal divieto di effettuare cure e operazioni in vigore dal 16 marzo al 26 aprile 2020. Nel Cantone di Argovia, in base alle stime del Consiglio di Stato, il danno complessivo ammonta a 95 milioni di franchi. Anche se una parte delle perdite potrà essere recuperata, i costi supplementari legati ai mancati introiti patiti per più di un mese non potranno ovviamente essere compensati facilmente e avranno un impatto significativo sui conti annuali. Durante tale periodo gli ospedali hanno dovuto mantenere il loro grado di operatività, senza tuttavia poter generare introiti a causa del divieto di cure.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra i Cantoni, la compensazione dovrebbe essere coordinata dalla Confederazione, tramite la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, con i Cantoni e le casse malati. Una soluzione semplice ed equa potrebbe ad esempio basarsi sull'EBITDAR conseguito dagli istituti in passato. La differenza tra l'EBITDAR del 2020 e quello medio conseguito nel 2019/18 costituirebbe l'ammontare del danno, che i finanziatori compenserebbero parzialmente attraverso un versamento unico. Questo metodo, oltre a poter essere applicato a tutti i tipi di ospedali, tiene conto anche dell'effetto di recupero del corrente esercizio 2020. A prescindere dall'importo effettivo del danno, a livello politico si potrà sempre decidere a quanto debba ammontare l'indennizzo a favore degli istituti del settore sanitario, ad esempio attraverso la determinazione di un quoziente (per esempio il 75 per cento del danno). L'ammontare dell'indennizzo va determinato con particolare cautela; l'obiettivo non è far sì che ospedali e cliniche approfittino della crisi per aumentare i propri guadagni o per consolidare le loro strutture.

Un contributo da parte delle casse malati rappresenterebbe un gesto di solidarietà, seppur non contemplato dal sistema, visto che parteciperebbero ai costi di prestazioni che in realtà non sono state fornite. Qualora le casse malati non fossero coinvolte, occorrerebbe evitare di gravare ulteriormente gli assicurati con aumenti di premi nel corso dei prossimi anni.

Il 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha dichiarato in modo definitivo nel corso di una conferenza stampa di non voler partecipare ai costi, considerando che la questione rientra nella sfera di competenza dei Cantoni. La presente iniziativa cantonale si oppone a tale decisione, coerentemente con il principio secondo cui chi ordina provvedimenti deve partecipare ai costi da essi generati.

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