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21.3155 · Mozione · 2021-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Sulla base delle conclusioni del rapporto del Consiglio federale "Congedo di maternità. Interruzione dell'attività professionale prima del parto", adottato il 2 marzo 2018 in adempimento del postulato 15.3793, l'Esecutivo è incaricato di sottoporre al Parlamento le disposizioni legali necessarie per introdurre un congedo di maternità prenatale di tre settimane finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno. La nuova prestazione non avrà alcuna conseguenza sul congedo di maternità dopo il parto.

Begründung

Secondo il rapporto "Congedo di maternità. Interruzione dell'attività professionale prima del parto", adottato nel 2018 in adempimento del postulato 15.3793 Maury Pasquier, nell'80 per cento dei casi si verificano interruzioni dell'attività professionale nel corso della gravidanza. Nelle ultime due settimane prima del parto, il 70 per cento delle donne si mette in malattia. Solo una donna su sei lavora fino al parto. L'aspettativa che le donne lavorino fino al parto è insostenibile dal punto di vista della salute e poco realistica. Nonostante ciò, contrariamente a tutti i Paesi dell'UE e dell'AELS, in Svizzera non sussiste il diritto a un congedo di maternità prenatale.

Gli specialisti e in particolare le levatrici, i ginecologi, le consulenti per neogenitori o il personale infermieristico che assiste le madri durante il puerperio sottolineano che per la salute della madre e del nascituro è decisivo che la donna possa prepararsi al parto con tranquillità e con il minor stress fisico o psicologico possibile. Paradossalmente, il lavoro d'ufficio - la forma di lavoro più diffusa - che si svolge stando seduti ed è piuttosto tranquillo ha un effetto negativo perché peggiora le premesse fisiche per il parto.

L'introduzione di un congedo di maternità prenatale gioverebbe considerevolmente ai datori di lavoro, poiché permetterebbe di evitare incertezze in termini di pianificazione e di ridurre i rischi finanziari per l'azienda. Vi sono infatti imprenditori che sottolineano che nell'azienda l'onere per il personale aumenta se gli altri dipendenti devono lavorare di più per compensare l'interruzione dell'attività da parte di colleghe incinte o se sono necessarie nuove assunzioni. Inoltre, le assenze possono cagionare costi salariali supplementari, se non vengono (ancora) pagate indennità giornaliere, dato che l'assicurazione d'indennità giornaliera versa le sue prestazioni solo dopo un determinato periodo di attesa. Gli ultimi dati rilevati in diversi Paesi mostrano che durante il lockdown dovuto alla crisi del coronavirus le nascite premature sono diminuite. Molto probabilmente questo calo è riconducibile al riposo prima del parto e alla diminuzione delle infezioni in seguito alla minore esposizione. La protezione prenatale della maternità costituirebbe un importante passo avanti e avrebbe un impatto positivo sul parto, sul recupero durante il puerperio e sulla salute della madre e del neonato. Inoltre, un disciplinamento chiaro garantirebbe alle aziende, in particolare alle PMI, una maggiore certezza in termini di pianificazione e uno sgravio finanziario e ai ginecologi e agli assicuratori una maggiore chiarezza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si è già espresso in modo dettagliato sulla proposta d'introdurre un congedo di maternità prenatale nel rapporto "Congedo di maternità. Interruzione dell'attività professionale prima del parto", adottato nel 2018 in adempimento del postulato 15.3793, sulla base del rapporto di ricerca sul tema svolto dal Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS AG ("Erwerbsunterbrüche vor der Geburt" 2017). Da quest'ultimo è emerso che le interruzioni dell'attività professionale dovute a una gravidanza sono sufficientemente coperte e secondo il Consiglio federale non vi è alcuna necessità d'intervenire.

Se per motivi di salute una lavoratrice incinta non può lavorare o può farlo solo in misura ridotta o se è stato pronunciato un divieto di occupazione, il datore di lavoro è tenuto a continuare a versarle il salario per un periodo di tempo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 1 e 3 CO; art. 35 cpv. 3 LL). La durata del periodo di pagamento continuato del salario dipende dal numero di anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro o da altre disposizioni contrattuali. Eventuali assicurazioni collettive d'indennità giornaliera coprono di regola l'obbligo di continuare a versare il salario in caso di malattia per un massimo di 720 giorni, corrispondendo almeno l'80 per cento dell'importo.

Secondo il rapporto di ricerca, soltanto l'1 per cento delle donne interessate riceve meno dell'80 per cento del salario in caso di assenza per motivi di salute. La quota è del 3 per cento in caso di divieto di occupazione e dello 0 per cento in caso di assenza dal lavoro mediante semplice avviso. A rimanere senza salario sono il 4 per cento in caso di assenza per motivi di salute, il 7 per cento in caso di divieto di occupazione e il 6 per cento in caso di assenza mediante semplice avviso. Secondo l'indagine condotta nell'ambito dello studio, l'introduzione del congedo in esame sarebbe principalmente vantaggioso per i datori di lavoro, poiché per esempio potrebbero evitare incertezze in termini di pianificazione o minimizzare i rischi finanziari per l'azienda, dato che non vi sarebbe più l'obbligo di continuare a versare il salario. La grande maggioranza delle madri interpellate sarebbe favorevole all'introduzione di un congedo di maternità prenatale soprattutto per ragioni organizzative e non finanziarie. Tuttavia, esse preferirebbero utilizzare le settimane aggiuntive dopo la nascita anziché prima. Di conseguenza, la soluzione proposta avrebbe quale effetto di sostituire costi già coperti, in assenza tuttavia di un comprovato bisogno.

L'introduzione di un congedo di maternità prenatale di tre settimane graverebbe le IPG con spese supplementari pari a circa 200 milioni di franchi, un importo che non potrebbe essere coperto con le entrate dell'assicurazione e che richiederebbe pertanto un innalzamento del tasso di contribuzione dello 0,05 per cento, sebbene il contributo massimo legale (0,5 %, secondo l'art. 27 cpv. 2 LIPG) sia già stato raggiunto. Il 1° gennaio 2021, con l'introduzione del congedo di paternità, il tasso di contribuzione è infatti già stato aumentato dallo 0,45 allo 0,5 per cento. Il 1° luglio 2021 saranno introdotte ulteriori modifiche di legge (indennità di assistenza per i genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e versamento dell'indennità di maternità per un periodo più lungo in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato) e progetti paralleli sono in corso in Parlamento (congedo di adozione, mozione 19.4270 Assegni per l'azienda in caso di maternità per le lavoratrici indipendenti, mozione 19.3373 IPG. Indennità uguali per il servizio militare e la maternità). L'introduzione di un congedo di maternità prenatale di tre settimane andrebbe quindi oltre il quadro finanziario e non sarebbe possibile senza un innalzamento del tasso di contribuzione. Inoltre, bisogna prendere in considerazione anche la difficile situazione finanziaria dei datori di lavoro e dei lavoratori a causa della situazione pandemica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.