21.3319 · Interpellanza · 2021-03-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dalla crisi del coronavirus i lavoratori indipendenti a basso reddito - che costituiscono una forza economica di indiscussa rilevanza nel nostro Paese - si trovano in una situazione sempre più precaria. Questi lavoratori operano spesso nei settori alberghiero e della ristorazione, della formazione o della cultura e nei servizi di taxi. Tuttavia, la pandemia ha reso il loro lavoro difficile se non addirittura impossibile.
In linea di massima i lavoratori indipendenti non hanno diritto all'assicurazione contro la disoccupazione. Considerando che quasi un quarto dei lavoratori indipendenti non sono assicurati presso una cassa pensioni né sono in grado di versare regolarmente i contributi nel terzo pilastro, il rischio di povertà aumenta enormemente, anche in età avanzata. L'articolo 59d della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione prevede, in determinate circostanze, il sostegno a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per le persone che non soddisfano il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate.
Ai fini della prevenzione sarebbe opportuno dare ai lavoratori indipendenti l'accesso ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro: ciò ridurrebbe notevolmente il numero di persone che devono richiedere l'assistenza sociale. Gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) hanno la competenza e l'esperienza per fornire un sostegno mirato ai lavoratori indipendenti: ad esempio tramite consulenze, aiuti per la ricerca di un impiego, corsi di formazione continua o coaching. Esistono anche progetti pilota per aiutare gli indipendenti che sono in grave difficoltà esistenziale a seguito della crisi pandemica.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Come valuta la situazione degli indipendenti a basso reddito alla luce della crisi del coronavirus?
2. Quali aiuti specifici - oltre alle misure della legge COVID 19 - sono disponibili per questa categoria?
3. Sarebbe possibile mettere a disposizione dei lavoratori indipendenti i servizi di consulenza dei PML per un periodo di due anni?
4. Si potrebbero stabilire rapidamente i criteri in base ai quali i lavoratori indipendenti potrebbero ricevere queste prestazioni?
5. Sarebbe possibile protrarre per due anni le attuali misure di formazione previste dalla SEFRI (p. es. viamia) in modo che più persone possano beneficiarne?
Stellungnahme des Bundesrates
Domande 1 e 2. Nell'ambito del primo pilastro e degli assegni familiari i lavoratori indipendenti beneficiano della stessa copertura sociale di base e hanno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti anche a livello di prestazioni complementari e aiuto sociale. Per gli altri rami dell'assicurazione sociale per i quali non è previsto alcun diritto, gli indipendenti hanno la possibilità di stipulare un'assicurazione facoltativa, tranne che per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Il Consiglio federale ha introdotto l'indennità di perdita di guadagno COVID-19 per ridurre gli effetti economici legati al coronavirus e, in particolare, per fornire un'indennità che limiti la perdita di guadagno, soprattutto nel caso dei lavoratori indipendenti che non hanno diritto all'assicurazione contro la disoccupazione. Affinché potesse essere versata rapidamente, è stata concepita in modo analogo all'indennità di perdita di guadagno regolata dalla legge federale omonima (sistema di indennità per la perdita di guadagno). Questo regime si basa essenzialmente sul principio dell'assicurazione e prevede che venga indennizzato l'80% del salario soggetto all'AVS; in altre parole, l'importo dell'indennità riflette il livello di reddito sulla base del quale sono stati versati i contributi, che a sua volta si fonda in gran parte sul reddito imponibile. Se i contributi AVS di una persona sono modesti, l'indennità che riceve sarà altrettanto modesta. Contrariamente all'AVS, all'AI e alle prestazioni complementari, l'obiettivo dell'indennità di perdita di guadagno e, per analogia, dell'indennità di perdita di guadagno COVID-19, non è garantire la copertura dei bisogni vitali bensì compensare la perdita di reddito subìta durante la crisi. Per i lavoratori indipendenti con una modesta indennità va anche osservato che una parte delle attività indipendenti è svolta come attività accessoria. Importanti aiuti finanziari come gli aiuti per i casi di rigore, i crediti COVID-19 o il sostegno per settori specifici hanno permesso e permettono tuttora di sostenere i lavoratori indipendenti nel periodo della crisi. Oltre agli aiuti previsti dalla legge COVID-19 (RS 818.102), i Cantoni possono erogare anche altre prestazioni.
Domande 3 e 4. Anche se gli indipendenti non hanno diritto all'indennità di disoccupazione, i servizi di consulenza degli uffici regionali di collocamento sono a loro disposizione nel caso in cui cerchino un impiego come dipendenti.
A determinate condizioni, anche le persone che sono alla ricerca di un impiego dopo aver abbandonato la loro attività da indipendenti possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML):
- Se al momento di iscrizione all'AD la persona in cerca d'impiego ha esercitato soltanto un'attività indipendente, il termine quadro per il periodo di contribuzione può essere prolungato al massimo di due anni (art. 9a cpv. 2 LADI; RS 837.0). Se nei quattro precedenti l'iscrizione all'AD la persona in cerca d'impiego ha versato contributi all'AD come dipendente senza ricevere prestazioni, è assicurata contro la disoccupazione ed è autorizzata a seguire un PML.
- Inoltre, le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono essere autorizzate dai Cantoni a partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente (art. 59d LADI). Se queste condizioni sono rispettate, gli indipendenti possono anche seguire un provvedimento appropriato. I costi sono coperti in parti uguali dall'AD e dal Cantone (50% ciascuno).
Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario adeguare i criteri di sostegno per i disoccupati che esercitavano un'attività indipendente.
Domanda 5: I lavoratori indipendenti hanno accesso a viamia.
Risposta del Consiglio federale.