Procedura per rimpatriare i richiedenti l'asilo respinti in Paesi che ammettono soltanto persone completamente vaccinate
21.4564 · Interpellanza · 2021-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Da qualche mese alcuni Paesi si rifiutano di riammettere richiedenti l'asilo respinti che non si sono previamente sottoposti a un test COVID-19. Dato che giuridicamente non era possibile obbligare gli interessati a effettuare un tampone, molti di loro sono riusciti a evitare l'allontanamento. Il Parlamento ha pertanto deciso una modifica urgente della legge sugli stranieri e la loro integrazione che consente di ordinare un test COVID-19 se necessario per l'espulsione e il richiedente si rifiuta di sottoporsi volontariamente al tampone.
Attualmente si pongono tuttavia interrogativi in merito alla procedura da adottare per i rimpatri in Paesi di origine che riammettono soltanto persone completamente vaccinate.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come è evoluto il numero di rimpatri di richiedenti l'asilo respinti dall'inizio della pandemia? Sono riscontrabili differenze rispetto al periodo prepandemico?
2. Quali sono le sfide, anche in considerazione della variante "Omicron", nella collaborazione tra la Svizzera e i Paesi di destinazione/origine?
3. Vi sono Paesi di destinazione che nel quadro dei rimpatri si rifiutano di ammettere persone non vaccinate? In caso affermativo, di quali Paesi si tratta e quali sono le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni?
4. La Svizzera autorizza l'entrata di persone non vaccinate provenienti da Paesi di destinazione che ammettono solo persone vaccinate? In caso affermativo: perché in questi casi il Consiglio federale non fa valere la reciprocità?
5. Il 21 settembre 2020, rispondendo alla domanda 20.5650 il Consiglio federale ha indicato che non è ammesso imporre una vaccinazione con la coercizione fisica. Come intende garantire il rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti in Paesi di destinazione che riammettono soltanto persone vaccinate?
6. Quali sono le conseguenze per la Confederazione e i Cantoni se una persona in situazione di soggiorno illegale non può essere rimpatriata nel Paese di destinazione a causa di disposizioni COVID-19? È possibile che un rinvio coatto sia posticipato al punto da non poter più essere attuato successivamente per ragioni giuridiche? In caso affermativo: il Consiglio federale è disposto ad adeguare i termini prescritti dalla legge per le persone che si rifiutano di vaccinarsi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La situazione nel settore del ritorno è migliorata sensibilmente rispetto alla primavera del 2020, quando le partenze e i rimpatri erano in parte impossibili a causa delle restrizioni di entrata nei Paesi di destinazione e delle condizioni tecniche di volo. Anche se non si può ancora parlare di ritorno alla normalità e la situazione rimane instabile, le partenze e i rimpatri sono in linea di massima possibili in quasi tutti i Paesi. Nel 2021 hanno lasciato la Svizzera complessivamente 1804 persone del settore dell'asilo. A titolo di paragone: nel 2020 erano state registrate 1507 partenze e nel 2019, ossia prima della pandemia di COVID-19, 2814.
2. Tra le maggiori sfide nell'organizzazione delle partenze figurano in particolare le disposizioni d'entrata previste dai Paesi di transito e di destinazione nonché le modifiche a breve termine dei piani di volo, con conseguenti cambiamenti di prenotazione e annullamenti. Da fine novembre 2021 alcuni Paesi hanno inasprito le loro prescrizioni in materia di entrata e quarantena in seguito all'arrivo della nuova variante Omicron, il che talvolta complica l'organizzazione delle partenze.
3/4. Dal 19 novembre 2021 soltanto le persone completamente vaccinate contro il COVID-19 possono entrare in Marocco. Tuttavia, nessuna partenza verso il Marocco era possibile tra fine novembre 2021 e il 7 febbraio 2022, in quanto le autorità marocchine avevano sospeso tutti i voli da e verso il Paese in reazione alla variante Omicron. Da alcune settimane, anche la Guinea e la Liberia esigono la prova di una vaccinazione completa quale requisito d'entrata. Tuttavia, visto che al momento non è previsto alcun rimpatrio verso questi due Paesi, non si sa ancora se siano eventualmente possibili deroghe a queste regole in caso di rimpatrio. Attualmente i cittadini marocchini, guineani e liberiani non vaccinati non sono autorizzati a entrare in Svizzera, perché questi Paesi figurano sull'elenco dei Paesi a rischio stilato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Sono possibili deroghe, ad esempio in presenza di una situazione di estrema necessità (caso di rigore). Spetta alle autorità competenti (rappresentanze svizzere all'estero o autorità incaricate del controllo alle frontiere) decidere se la situazione è tale oppure no.
5. Il Consiglio federale presuppone che le restrizioni d'entrata per le persone non vaccinate siano misure per combattere la pandemia che verranno abrogate a tempo debito. La SEM cercherà inoltre di trovare, insieme ai Paesi di destinazione, soluzioni alternative per questi casi, ad esempio una quarantena nel Paese in questione.
6. Anche se una persona non può essere rimpatriata nel suo Paese di origine a causa delle disposizioni d'entrata applicate, essa resta tenuta a partire e deve lasciare la Svizzera. La decisione di allontanamento resta valida. In virtù dell'articolo 12 della Costituzione federale, gli interessati hanno diritto al soccorso d'emergenza, che comprende cibo, vestiti, un alloggio e l'assistenza medica necessaria. Il calcolo e il versamento del soccorso d'emergenza competono ai Cantoni. Se determinate condizioni sono adempiute, i Cantoni possono ordinare la carcerazione amministrativa nei confronti delle persone obbligate a partire. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_35/2021 del 10 febbraio 2021), il rifiuto di sottoporsi a un test COVID-19 nel quadro della partenza costituisce una violazione dell'obbligo di collaborare, per cui in questi casi i Cantoni possono ordinare o prorogare la carcerazione cautelativa (art. 78 LStrI).
Risposta del Consiglio federale.