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21.494 · Iniziativa parlamentare · 2021-09-30

Liquidato

Wortlaut

Occorre elaborare le basi legali affinché siano soddisfatti i seguenti principi:

1. Tutti gli edifici abitativi esistenti costruiti legalmente al di fuori delle zone edificabili sono protetti nella propria situazione di fatto (principio della garanzia della proprietà secondo l'art. 26 Cost.).

2. Conformemente alle normative cantonali, gli edifici abitativi possono essere ampliati di 100 m2 al massimo fino a una superficie totale del piano lorda di 320 m2 e di un volume conforme agli standard abitativi ed energetici attuali. I vecchi edifici con una superficie superiore a 320 m2 possono essere sostituiti da edifici aventi la medesima superficie.

3. La suddivisione e il numero di unità abitative della superficie complessiva di cui al punto 2 possono essere stabiliti liberamente.

4. I Cantoni possono autorizzare vie di accesso moderne, sicure, adatte allo scopo e rispettose del paesaggio per gli edifici di cui al punto 1, a condizione che a breve distanza vi sia il collegamento a una via di comunicazione esistente.

5. Per gli edifici di cui al punto 1 i Cantoni possono autorizzare un parcheggio coperto o un posto in autorimessa e uno ulteriore per ogni 100 m2 di superficie del piano lorda.

Begründung

Per quanto riguarda gli edifici abitativi situati al di fuori delle zone edificabili il diritto vigente dà adito a incertezze e interpretazioni diverse, sia in termini qualitativi (aspetto esterno) che quantitativi (situazione iniziale, possibilità di ampliamento). Sulla base di corrispondenti direttive e istruzioni della Confederazione, le disposizioni della LPT e dell'OPT vengono interpretate in maniera molto restrittiva, limitando il margine di manovra dei Cantoni e le loro competenze, con la conseguenza che spesso le decisioni prese sono poco comprensibili e inappropriate.

Ad 1. La protezione della situazione di fatto è garantita solo in parte per gli edifici costruiti dopo il 1° luglio 1972. Una protezione totale per tutti gli edifici costruiti legalmente assicurerebbe quindi la certezza del diritto, tutelerebbe la garanzia della proprietà e consentirebbe di unificare le procedure di autorizzazione. Gli edifici costruiti legalmente devono poter essere sostituiti liberamente oppure ricostruiti dopo il verificarsi di un danno, perlomeno secondo le dimensioni originarie. Sono fatti salvi quelli situati in zone di pericolo o quelli considerati patrimonio storico.

Questa prassi deve valere sia per gli edifici abitativi conformi alla zona (edifici giustificati da scopi agricoli), secondo l'articolo 16 LPT, sia per gli edifici abitativi non conformi alla destinazione della zona (edifici non o non più giustificati da scopi agricoli), secondo l'articolo 24 LPT. La distinzione tra gli edifici costruiti secondo il diritto previgente, prima del 1972, e quelli costruiti secondo il diritto in vigore, dopo il 1972, va abolita.

Ad 2. Nel quadro dell'ordinamento giuridico (precisazione dell'art. 24 OPT), le disposizioni relative all'ampliamento degli edifici esistenti devono essere stabilite in maniera chiara. La definizione di una superficie massima porrebbe fine alle diffuse incertezze e semplificherebbe la complessa procedura volta a definire caso per caso l'ampliamento consentito. Nel contempo ciò permetterebbe di semplificare anche le procedure di autorizzazione e di migliorare la certezza del diritto. I principi dell'identità degli edifici (proporzioni, stile) e del loro inserimento nel paesaggio devono continuare a essere garantiti.

Ad 3. Occorre tenere conto in maniera più flessibile delle esigenze specifiche dei singoli casi offrendo maggiori possibilità di suddividere gli edifici in unità abitative senza tuttavia aumentare il volume della costruzione. Se abitato da una famiglia con bambini piccoli, l'edificio può essere utilizzato come casa unifamiliare. Una volta che i bambini sono diventati adulti, l'edificio deve poter essere suddiviso in due o più unità abitative separate e adeguate alle nuove esigenze, favorendo la forma dell'abitazione multigenerazionale e l'utilizzo ottimale dello spazio abitativo. Questa soluzione è opportuna sia sul piano ecologico (superficie abitativa pro capite) che economico (il reddito ricavato dalla pigione permette di ammortizzare l'ipoteca).

Ad 4. Nella sua formulazione attuale, l'articolo 43a lettera c OPT autorizza "tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente" allo scopo di impedire la costruzione di nuove lunghe vie di accesso per collegare gli edifici molto isolati. Questo principio deve continuare a essere garantito. La prassi attuale interpreta invece in maniera molto restrittiva la disposizione citata. Attualmente, anche in caso di distanze molto brevi a una via di comunicazione esistente, non può essere autorizzata una via di accesso transitabile a un edificio costruito legalmente. In questi casi, anche le vie di accesso necessarie per attività edilizie, come le strade di cantiere, devono essere smantellate. Questa prassi non è comprensibile né appropriata ed è in contraddizione con i principi della conformità agli standard abitativi attuali e della garanzia della situazione di fatto.

Ad 5. Per soddisfare gli standard abitativi attuali, deve poter essere realizzato un numero sufficiente di parcheggi coperti o autorimesse per gli edifici costruiti legalmente. A questo scopo si devono poter utilizzare in primo luogo i piani seminterrati o gli edifici annessi non più utilizzati. Se ciò non è possibile, occorre costruire autorimesse o tettoie per auto (carport). Queste soluzioni, se realizzate in maniera appropriata, si integrano meglio nel paesaggio rispetto ai veicoli parcheggiati liberamente nelle vicinanze degli edifici abitativi.