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22.1001 · Interrogazione · 2022-03-01

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l' "Ulteriore sviluppo dell'AI" che modifica in maniera importante l'elenco delle infermità congenite. La celiachia conseguente all'intolleranza congenita alla gliadina - che fino al 31 dicembre 2021 figurava alla cifra 279 dell'Ordinanza sulla infermità congenite (OIC) - è stata stralciata con questa revisione e non appare più nell'ordinanza. Lo stralcio è stato motivato dal fatto che "questa malattia è una predisposizione genetica non congenita e non adempie dunque i criteri dell'articolo 13 della nuova Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità". Questa modifica fa sì che a partire da quest'anno le famiglie di celiaci siano escluse da sussidi forfettari essenziali a colmare almeno in parte i maggiori costi derivanti dalla dieta particolare imposta dalla malattia congenita. La misura, inattesa e senza soluzioni alternative, genera un onere finanziario rilevante per le famiglie, soprattutto del ceto medio-basso.

1. Il Consiglio federale e il Dipartimento hanno discusso questa modifica con le Associazioni di riferimento del settore?

2. A quanto ammonta il risparmio previsto?

3. E' noto il numero di famiglie colpite dal taglio?

4. Sono state valutate alternative? Come mai non sono state proposte alternative?

5. Il maggiore onere deve ricadere direttamente e immediatamente sulle famiglie?

6. E' immaginabile un cambiamento di approccio a sostegno delle famiglie con reddito medio-basso?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro dell'Ulteriore sviluppo dell'AI la definizione di infermità congenita è stata concretizzata e sancita nell'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Al contempo si è provveduto ad aggiornare l'elenco delle infermità congenite allegato all'ordinanza del DFI del 3 novembre 2021 sulle infermità congenite (OIC-DFI; RS 831.232.211), obsoleto sia dal punto di vista medico che nella struttura, completandolo in particolare con una serie di malattie rare. L'obiettivo non era il risparmio bensì un aggiornamento materialmente coerente dell'elenco delle infermità che adempiono i criteri dell'articolo 13 LAI. Le malattie che non li adempivano più sono state stralciate. Secondo l'articolo 13 capoverso 2 LAI, i provvedimenti sanitari sono concessi per la cura di infermità congenite. La celiachia non corrisponde a questa definizione, poiché si tratta di una malattia autoimmune di origine multifattoriale.

1. Nell'aggiornamento dell'elenco sono stati coinvolti esperti, società mediche quali la Società svizzera di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica e organizzazioni dei pazienti.

2. L'aggiornamento dell'elenco delle infermità congenite genera approssimativamente costi supplementari per 18 milioni di franchi. Questa stima comprende il risparmio di circa 6 milioni di franchi (stato al 2021) conseguito con la soppressione dei sussidi forfettari in caso di celiachia.

3. Nel 2021 i beneficiari di un sussidio forfettario per celiachia erano complessivamente 3313. Non vengono rilevati dati concernenti le economie domestiche con casi di celiachia.

4.-6. Come esposto dal Consiglio federale nel parere in risposta al postulato Feri Yvonne 21.4399 "Compensare i costi supplementari dovuti alla celiachia" e nella risposta all'interpellanza Feri Yvonne 21.3851 "Celiachia. Quando il glutine fa ammalare", in caso di celiachia, di regola per seguire un'alimentazione equilibrata, sana e senza glutine non sono necessari prodotti dietetici costosi o alimenti specifici che generano costi supplementari.

Un eventuale aumento del costo della vita dovuto a una malattia cronica può essere compensato in altro modo, per esempio attraverso misure fiscali. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di prodotti dietetici alimentari a fini medici speciali per la "nutrizione enterica artificiale a domicilio", se indicato. L'indicazione è data da una malnutrizione o denutrizione dovuta a una malattia, per esempio in caso di un grave difetto di assorbimento come quello che può presentarsi nelle persone affette da una forma grave di celiachia. Il Consiglio federale non ritiene opportuno un trattamento speciale dei malati di celiachia rispetto alle persone con un'altra malattia cronica.

Risposta del Consiglio federale.

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