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Assicurazione malattie obbligatoria. Le riserve eccedentarie violano la legge, così come il modo in cui il Consiglio federale intende restituirle?

22.3142 · Interpellanza · 2022-03-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Secondo il Consiglio federale, l'autorità di vigilanza ha commesso errori in sede di approvazione dei premi da quando è entrata in vigore la LVAMal, dal momento che l'elevato livello dei premi approvati ha comportato la costituzione di riserve eccessive?

2. Come risponde alla critica secondo cui un'applicazione corretta della LVAMal avrebbe impedito la costituzione di tali riserve eccedentarie, in conseguenza delle quali la popolazione si è trovata a dover pagare premi sistematicamente troppo elevati?

3. Come risponde alla critica secondo cui la nuova ordinanza sulla "riduzione volontaria delle riserve" non andrà per forza di cose a beneficio degli assicurati che hanno pagato premi troppo elevati per anni, per esempio di quelli che hanno cambiato assicuratore di recente o sono deceduti?

4. Alla luce di tutto ciò, come risponde alle obiezioni apparse sulla stampa nell'ottobre del 2021, soprattutto nella Svizzera romanda, secondo cui la restituzione diretta delle riserve eccessive pagate e accumulate in una regione potrebbe andare a beneficio, come fosse un regalo, di un'altra regione?

5. La riduzione diretta delle riserve secondo la nuova ordinanza è legale e prevista dalla legge?

a. Se sì, a quale articolo di legge (LVAMal o LAMal) fa riferimento il Consiglio federale?

6. La fissazione dei premi "riducendo al massimo i margini di calcolo" come previsto nella nuova ordinanza al fine di ridurre volontariamente le riserve è conforme alla legge (LVAMal) o rischia di comportare premi che non coprono i costi?

a. Se tale calcolo è conforme alla legge (LVAMal), come si può garantire che una riduzione volontaria delle riserve rispetti il principio legale dei premi che coprono i costi?

7. Nella nuova ordinanza, il Consiglio federale intende opporsi alla volontà del legislatore - che con l'articolo 17 LVAMal ha chiaramente voluto e definito la compensazione volontaria dei premi incassati in eccesso - relegando la misura in questione al terzo rango delle misure di riduzione delle riserve e complicandone così l'applicazione?

8. È consapevole che l'introduzione della sua nuova ordinanza ha comportato un aumento massiccio delle azioni commerciali di alcuni assicuratori-malattie ancor prima dell'approvazione dei premi?

a. Se sì, che cosa intende fare per limitare la destabilizzazione del sistema dovuta a questo tipo di azioni?

Ringrazio il Consiglio federale per le sue risposte.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. A livello di tecnica dell'assicurazione, i premi sono stimati il più possibile vicini ai costi. Negli ultimi dieci anni, i premi sono stati cinque volte superiori e cinque volte inferiori ai costi. La costituzione delle riserve degli assicuratori degli ultimi anni è attribuibile a diversi fattori: quello principale sono i risultati eccezionalmente positivi degli investimenti di capitale. La revisione del TARMED ha inoltre permesso di risparmiare di più rispetto a quanto pronosticato. Nel 2020, anche il rinvio degli interventi e dei trattamenti non urgenti dovuto alla pandemia di COVID-19 ha avuto un'influenza non trascurabile sui costi a carico dell'assicurazione malattie. Tenuto conto di queste circostanze, il Consiglio federale è dell'opinione che l'autorità di vigilanza abbia pienamente adempiuto il suo compito.

3. La riduzione volontaria delle riserve è approvata in un'ottica prospettiva, ovvero per l'effettivo futuro. A causa delle variazioni degli effettivi (cambiamenti di assicuratore, nascite, decessi) non è possibile determinare quali siano gli assicurati che effettivamente hanno contribuito alla costituzione delle riserve nel corso degli anni. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la conformità alla legge di questo meccanismo (DTAF C-6445/2016), che esiste dall'entrata in vigore dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121). La revisione del 1° giugno 2021 dell'articolo 26 OVAMal non ha modificato questo principio, ma ne ha semplificato le condizioni di applicazione a favore degli assicurati.

4. Gli squilibri constatati tra Cantoni (rapporto tra premi e costi nei diversi Cantoni) sono diminuiti dall'entrata in vigore della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12). Inoltre, le riserve sono costituite globalmente per tutti i rami dell'assicurazione malattie sociale (AOMS Svizzera, AOMS UE, indennità giornaliere ecc.), non separatamente per ciascuno di essi, e per l'intero raggio d'attività territoriale dell'assicuratore, non per Cantone. Non esistono quindi riserve cantonali. Del resto, come sottolineato nella risposta alle domande 1./2., la gran parte delle riserve degli assicuratori è ascrivibile agli investimenti di capitale che non possono essere attribuiti individualmente ai Cantoni.

5. La riduzione volontaria delle riserve (art. 26 OVAMal) si basa sull'articolo 16 LVAMal, come confermato dal Tribunale amministrativo federale (DTAF C-6445/2016).

6. I premi sono calcolati, tra l'altro, sulla base delle proiezioni per l'anno in corso e delle previsioni per l'anno seguente, due elementi intrinsecamente incerti. Sulla base di queste previsioni, è possibile determinare in maniera abbastanza verosimile in quale settore i costi evolveranno. Grazie a questo elevato livello di probabilità, l'assicuratore può, riducendo al massimo i margini di calcolo dei premi (parte del meccanismo di riduzione volontaria delle riserve secondo l'art. 26 OVAMal), valutare in modo un po' più ottimistico l'andamento dei costi. Propone così premi che coprono i costi stimati. Se, in seguito, i costi effettivi risultano superiori a quelli stimati, la differenza è finanziata dalle riserve. Con questo meccanismo, i premi coprono i costi, ma la probabilità di un risultato negativo aumenta, riducendo le riserve in favore degli assicurati.

7. La legge e l'ordinanza prevedono due strumenti distinti in favore degli assicurati. La compensazione dei premi incassati in eccesso avviene in ottica retrospettiva, mentre la riduzione volontaria delle riserve è approvata in ottica prospettiva. Se le condizioni per le due operazioni sono soddisfatte, gli assicuratori possono scegliere di effettuare una delle due o entrambe. Non esiste una gerarchia tra questi due meccanismi.

8. Come affermato nella sua risposta all'interpellanza Nantermod 20.4280 (Riserve nella LAMal, sorveglianza dei premi e pratiche commerciali), già prima dell'entrata in vigore della revisione dell'articolo 26 OVAMal il Consiglio federale aveva constatato che, soprattutto nel periodo di cambiamento di cassa malati, alcuni assicuratori pubblicizzano ampiamente i rimborsi che intendono versare. Non ha tuttavia notato alcuna esacerbazione di questo fenomeno nel 2021. Nella circolare 5.1 (www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie> Assicuratori e vigilanza > Circolari e lettere d'informazione > Circolari Svizzera; disponibile in tedesco e francese), l'autorità di vigilanza ha ricordato agli assicuratori che è proibito diffondere informazioni su premi non ancora approvati. Ha inoltre definito regole di comunicazione per la compensazione dei premi incassati in eccesso e per la riduzione volontaria delle riserve.

Risposta del Consiglio federale.

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