I commercianti di materie prime devono davvero già dichiarare i pagamenti a governi conformemente all'articolo 964i CO?
22.3699 · Interpellanza · 2022-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In occasione della sessione straordinaria, il consigliere federale Ueli Maurer ha affermato (22.9011) che il nostro Paese non controlla direttamente il commercio di materie prime, ma i pagamenti: i pagamenti a enti statali, in particolare, devono infatti essere dichiarati. Ha proseguito indicando che il commercio di materie prime rappresenta una grande opportunità per la Svizzera, un'opportunità sfruttata dal nostro Paese, ma che nel contempo costituisce anche un rischio [...] Anche in questo settore la Svizzera ha introdotto strumenti di controllo. Nel Codice delle obbligazioni è ad esempio stabilito che i pagamenti a enti statali devono essere pubblicati in maniera trasparente. Tuttavia, conformemente all'articolo 964d CO, soltanto le imprese attive nell'industria estrattiva di materie prime devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali. Inoltre, l'articolo 964i CO abilita il Consiglio federale a estendere questi obblighi di trasparenza al commercio di materie prime.
In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale ha nel frattempo attivato questa norma di delega?
2. In caso negativo: è anch'esso dell'avviso - conformemente alle affermazioni del consigliere federale Maurer - che nell'attuale contesto della guerra russa in Ucraina sia imperativo pubblicare i pagamenti dei commercianti di materie prime a governi?
3. Si potrebbe così apprendere quali imprese commerciano materie prime con la Russia e in quale misura, migliorando le basi decisionali per la ripresa e l'impostazione di sanzioni nel settore delle materie prime o consentendo l'imposizione di sanzioni nei confronti di determinate materie prime?
4. Con quali passi concreti il Consiglio federale concretizzerà nelle prossime settimane e mesi le facoltà conferitegli dall'articolo 964i CO?
Stellungnahme des Bundesrates
Le citazioni menzionate nell'interpellanza riguardavano, nel contesto originale, le norme in materia di riciclaggio di denaro e - per quanto concerne le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla trasparenza dei pagamenti destinati a enti statali - l'estrazione di materie prime. Il Consiglio federale risponde come segue alle domande sull'estensione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 964i CO al commercio di materie prime.
1 e 4.
L'articolo 964i CO è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 insieme alle altre disposizioni sulla trasparenza nel settore delle materie prime (art. 964d-964h CO). Questo articolo abilita il Consiglio federale a estendere, "nell'ambito di un processo coordinato sul piano internazionale", gli obblighi di cui agli articoli 964d-964h CO anche alle imprese che "commerciano in materie prime". Finora non si è mai fatto ricorso a questa norma di delega. La Svizzera si adopera tuttavia sul piano internazionale affinché standard di trasparenza siano sviluppati nel commercio di materie prime. Investe anche risorse finanziarie e personali nel progetto "Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive" (Extractive Industry Transparency Initiative, EITI), uno standard globale facoltativo volto a promuovere la trasparenza e a introdurre un obbligo di rendiconto nel settore delle materie prime. Alcuni commercianti svizzeri di materie prime hanno aderito all'EITI e, nell'ambito dell'attuazione dello standard, pubblicano i pagamenti effettuati nell'ambito del commercio di materie prime ai Paesi dell'EITI.
Se una procedura armonizzata su scala internazionale dovesse diventare possibile, occorrerebbe anzitutto elaborare un progetto di ordinanza. Sarebbe parimenti necessario esaminare la possibilità di estendere al commercio di materie prime, senza ulteriori precisazioni, le norme vigenti sulla trasparenza dei pagamenti effettuati dalle imprese di estrazione delle materie prime in favore di enti statali. L'entrata in vigore di un'ordinanza del Consiglio federale su tali questioni richiederebbe probabilmente vari anni, termine transitorio incluso.
2 e 3.
La pubblicazione, in base all'articolo 964i CO, dei pagamenti effettuati da commercianti di materie prime a enti statali non consentirebbe di fare deduzioni sui beni commerciati da imprese svizzere con questi Paesi. In virtù dell'articolo 1 capoverso 1 della legge sugli embarghi (RS 946.231), la Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera. La pubblicazione dei pagamenti non influirebbe quindi su queste sanzioni.
Il Consiglio federale rinvia alle sanzioni nei confronti della Russia adottate nel settore delle materie prime. L'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), entrata in vigore il 4 marzo 2022, vieta l'acquisto di carbone originario o proveniente dalla Federazione Russa, a prescindere dal luogo di destinazione, nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni attraverso la Svizzera. Sono parimenti vietati l'acquisto con destinazione in Svizzera di petrolio greggio o prodotti petroliferi nonché l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di questi prodotti. Infine, l'ordinanza vieta le transazioni con determinate imprese statali, indicate nell'allegato, tra cui figurano anche società attive nel commercio di materie prime (p. es. Rosneft, Transneft, Gazprom Neft). Sono previste eccezioni per transazioni assolutamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di determinate materie prime (in particolare il gas, il rame o l'alluminio). Il 3 agosto 2022 la Svizzera ha adottato altre sanzioni nei confronti Russia, in particolare il divieto di acquistare, importare o trasportare oro e prodotti in oro provenienti dalla Russia.
Risposta del Consiglio federale.