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Non fare come con il bipiano. Garantire l'utilizzo autonomo del trasporto ferroviario da parte di persone con disabilità

22.3738 · Interpellanza · 2022-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

1. Sta esaminando le ripercussioni del progetto "Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE - 2a fase" sul diritto in materia di parità di trattamento dei disabili, sul diritto di ricorso delle organizzazioni di aiuto ai disabili e, in particolare, sull'attuazione della CDPD?

2. Sta analizzando le disposizioni da introdurre nel progetto onde garantire i diritti delle persone con disabilità, in particolare quello all'utilizzo autonomo dei trasporti pubblici e il diritto di ricorso delle organizzazioni di aiuto ai disabili (art. 9 cpv. 3 lett. c n. 2 LDis in combinato disposto con art. 18w Lferr)?

3. Con quali misure il Consiglio federale assicura che il sempre più frequente recepimento di norme UE non riduca o neutralizzi i diritti delle persone con disabilità in Svizzera e che l'esistente margine di manovra sotto il profilo del diritto internazionale venga sfruttato al massimo a favore di tali persone?

Begründung

Nel traffico ferroviario la Svizzera recepisce sempre più norme europee riguardanti l'interoperabilità e gli standard di sicurezza tecnici. Per quanto concerne la protezione materiale delle persone con disabilità dagli svantaggi cui sono soggette, queste norme sono molto meno esigenti rispetto al diritto svizzero e non consentono sempre l'utilizzo autonomo. Nella sua sentenza 2C_26/2019 del 22 dicembre 2021 concernente i nuovi treni a lunga percorrenza a due piani (bipiano TLD) delle FFS, il Tribunale federale ha dichiarato espressamente che il legislatore ha l'obbligo, per Costituzione, di formulare le disposizioni tecniche di fabbricazione dei mezzi di trasporto pubblici in modo tale da garantirne, per quanto possibile, l'utilizzo autonomo.

All'Agenzia ferroviaria europea vengono trasferite sempre più anche le competenze per la verifica e l'approvazione di veicoli ferroviari. Ciò rende impossibile alle organizzazioni di aiuto ai disabili in Svizzera di esercitare il diritto di ricorso di cui l'articolo 9 LDis. A marzo 2022, il comitato ONU-CDPD ha espressamente chiesto alla Svizzera di eliminare i conflitti tra le norme UE, il diritto svizzero in materia di parità di trattamento dei disabili e gli obblighi derivanti dalla CDPD. Il previsto pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario UE va tuttavia nella direzione diametralmente opposta e addirittura acuisce i conflitti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. A ogni recepimento del diritto internazionale, le competenti autorità federali verificano la compatibilità con le restanti prescrizioni in vigore; lo stesso è stato fatto in questo caso.

2. Il recepimento del pacchetto ferroviario UE non pregiudica i requisiti della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) per un utilizzo il più possibile autonomo dei trasporti pubblici. Per garantire ciò la Svizzera ha comunicato all'UE le disposizioni in questione. In numerosi settori il diritto svizzero si spinge oltre e sancisce diritti e requisiti più ampi delle rispettive prescrizioni UE. Tuttavia il diritto svizzero di ricorso delle organizzazioni non può trovare applicazione sulle autorizzazioni di veicoli dell'Agenzia ferroviaria europea, valide anche sul territorio nazionale. In alternativa a tale diritto di ricorso, le associazioni hanno la possibilità, così come accade nell'UE, di salvaguardare i singoli interessati dal rischio del processo e assumersi eventuali costi. Ciò è possibile anche se gli interessati vogliono lasciare esaminare le autorizzazioni di veicoli europee sotto il profilo legale. In tal modo l'esito garantisce una tutela giuridica equivalente.

3. In ogni caso di recepimento si garantisce la compatibilità con le restanti prescrizioni in vigore. Laddove ciò non sia possibile con un recepimento integrale, la Svizzera si riserva le eccezioni del caso nel quadro della notifica delle rispettive prescrizioni tecniche nazionali. Qui l'autorità competente applica il diritto vigente nonché tiene conto delle pertinenti decisioni giudiziali, quindi anche di quella citata dall'autrice dell'interpellanza.

Risposta del Consiglio federale.

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