22.3875 · Postulato · 2022-06-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
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Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare nel dettaglio come si possa aumentare ulteriormente l'attrattiva del programma di protezione delle acque (art. 62a LPAc) e garantire durevolmente i suoi effetti positivi, prendendo spunto dagli adeguamenti già operati.
Sulla scorta di tale esame, il Consiglio federale stabilirà quali adeguamenti vanno apportati al programma nonché se vi è la necessità di creare nuove basi esecutive e di adeguare le basi legali esistenti.
Begründung
Il presente postulato è depositato nel contesto del rapporto della CdG-N del 28 giugno 2022, intitolato "Protezione delle acque sotterranee in Svizzera", che si basa su una valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA). I risultati e le conclusioni della Commissione che avvalorano i contenuti del postulato sono presentati al numero 2.4.3 del rapporto e possono essere riassunti come segue.
Nella sua valutazione, il CPA si è occupato del programma sulla protezione delle acque ai sensi dell'articolo 62a della legge sulla protezione delle acque (LPAc). Questo programma, introdotto nel 1998, prevede che la Confederazione possa sostenere finanziariamente misure per combattere l'inquinamento delle acque nel settore agricolo. Nella maggior parte dei casi l'obiettivo è convertire in superficie inerbita parte della superficie coltivata situata nel settore d'alimentazione della captazione interessata. Le indennità hanno lo scopo di compensare la riduzione della resa agricola causata da queste conversioni. Le misure sono decise caso per caso e le indennità sono concesse dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) dopo aver consultato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), sulla base di accordi programmatici conclusi con i Cantoni per ogni regione. Per conseguire gli obiettivi di risanamento è previsto un periodo massimo di dodici anni.
Dalla valutazione del CPA emerge che, nel complesso, il programma contribuisce a migliorare lo stato delle acque sotterranee, ma viene utilizzato assai meno di quanto ci si aspettava. Il numero di progetti in corso a livello nazionale ristagna da dieci anni a poco meno di 30 e i costi annuali ammontano a 5-8 milioni di franchi, un livello notevolmente inferiore alle previsioni iniziali (60 mio. fr. all'anno).
Secondo la CdG-N, il principale punto di debolezza del programma sulla protezione delle acque risiede nel fatto di non assicurare che gli effetti positivi conseguiti siano duraturi. La valutazione del CPA mostra che per le aziende agricole interessate non esiste praticamente alcun incentivo a mantenere le misure di protezione delle acque sotterranee dopo la conclusione del progetto e la cessazione dei pagamenti da parte della Confederazione. Si corre il rischio che a causa della mancanza di incentivi le aziende agricole tornino ai loro metodi di produzione originari e che la qualità delle acque sotterranee si deteriori di nuovo.
La CdG-N ritiene che l'attuale modalità di funzionamento del programma sulla protezione delle acque nell'agricoltura non sia ottimale e che consenta solo in parte di raggiungere l'obiettivo prefissato, ossia proteggere in modo efficace e durevole le acque sotterranee. La Commissione reputa indispensabile che si proceda a una riflessione di fondo in merito al programma sulla protezione delle acque e che si esamini come si potrebbe rafforzare la sua attrattiva, e quindi il suo utilizzo, in modo da assicurare un effetto durevole. La Commissione esprime la propria soddisfazione per i provvedimenti presi in tal senso nel 2015 dagli uffici interessati, sfociati segnatamente in un progetto per la creazione di nuove basi esecutive. Il Consiglio federale deve garantire che queste riflessioni proseguano e che vengano approfondite in modo da giungere a miglioramenti concreti.
In questo contesto, secondo la CdG-N dovrebbero essere esaminate anche le opzioni seguenti:
- completare l'aggiornamento delle basi esecutive relative al programma;
- stilare un elenco con criteri chiari che i Cantoni possono utilizzare per determinare in quali casi la partecipazione delle aziende agricole al programma è richiesta oppure obbligatoria (ad esempio a seconda dell'effettivo livello di inquinamento delle acque sotterranee);
- semplificare le procedure amministrative per la presentazione e l'attuazione dei progetti;
- rafforzare la visibilità del programma presso il pubblico;
- verificare se i contributi compensano integralmente le perdite di reddito derivanti dall'abbandono di terreni coltivati di alta qualità e dalla conversione dei metodi di produzione;
- sviluppare un meccanismo per assicurare l'efficacia durevole del programma e la continuità dei metodi di produzione rispettosi delle acque sotterranee da parte delle aziende agricole.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il programma sulla protezione delle acque di cui all'articolo 62a LPAc (RS 814.20), la Confederazione assegna ai Cantoni, su loro richiesta, indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze se tali provvedimenti non sono economicamente sostenibili. I Cantoni designano le zone in cui sono necessari provvedimenti e li definiscono armonizzandoli con il comprensorio del progetto. L'importo delle indennità della Confederazione è stabilito in funzione dell'efficacia dei provvedimenti e dei loro costi. Anche i Cantoni ed eventualmente terzi partecipano ai costi. La chiave di riparto dei costi tra Confederazione e Cantoni per la maggior parte dei provvedimenti è di 80 a 20. Gli Uffici federali verificano se i provvedimenti previsti in un progetto sono necessari e pertinenti. Per ogni progetto l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stipula un accordo di programma con il Cantone in questione.
La maggior parte dei provvedimenti oggi attuati nel programma sulla protezione delle acque nell'agricoltura concerne la gestione del suolo a scopo agricolo. Per ridurre il dilavamento di nitrati nelle acque sotterranee, nei progetti viene ad esempio indennizzata una quota più elevata di superficie inerbita. I Cantoni puntano prevalentemente sulla partecipazione su base volontaria dei gestori ai progetti e i provvedimenti sono per la maggior parte reversibili. Ciò significa che al termine di un progetto è possibile riprendere la gestione del suolo più intensiva praticata prima che venisse avviato.
Onde assicurare gli effetti positivi conseguiti con i progetti, l'UFAG e l'Ufficio federale dell'ambiente hanno elaborato una bozza di aiuto all'esecuzione per il programma sulla protezione delle acque e nel 2021 lo hanno inviato in consultazione nei Cantoni.
Tale bozza prevede una fase di consolidamento nella quale al termine di un progetto i provvedimenti vengono formalizzati sul piano giuridico, onde renderli obbligatori per i gestori. Il Cantone può provvedervi mediante un'ordinanza esecutiva, un piano d'utilizzo o emanando decisioni individuali. Contro l'ordine di realizzare provvedimenti di consolidamento i gestori interessati possono interporre ricorso. L'aiuto all'esecuzione supporterà i Cantoni nell'elaborazione e nell'attuazione di progetti per la protezione delle acque con provvedimenti nell'agricoltura e contribuirà quindi a semplificare le procedure amministrative.
Viste le mozioni 22.3873 e 22.3874 depositate con il rapporto della CdG-N, attualmente si discute di rendere più vincolanti i provvedimenti per la protezione delle acque per i Cantoni. Le mozioni 22.3873 "Scadenze per l'attuazione delle misure di pianificazione della protezione delle acque sotterranee" e 22.3874 "Chiarimento e rafforzamento degli strumenti di vigilanza e delle possibilità d'intervento della Confederazione nell'ambito della protezione delle acque sotterranee" nonché le raccomandazioni della CdG-N perseguono l'obiettivo di rafforzare la protezione delle acque sotterranee. In questo contesto rientrano anche provvedimenti tesi a prevenire l'inquinamento proveniente dall'agricoltura. Il Consiglio federale è dell'avviso che con le misure e i mandati d'esame derivanti dalle due mozioni nonché con il previsto aiuto all'esecuzione si realizzerà l'obiettivo del postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.