Lavorare nella Ginevra internazionale. Stranieri ammessi provvisoriamente discriminati dal DFAE rispetto a stranieri non residenti in Svizzera
22.3979 · Interpellanza · 2022-09-22
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Nel 2019 Confederazione e Cantoni hanno concordato un'agenda comune per integrare più rapidamente nel mondo del lavoro e nella società i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente. Persistono tuttavia ostacoli legali e di altro genere all'assunzione di queste ultime, in particolare per l'impiego presso organizzazioni internazionali e quasi intergovernative.
L'articolo 17 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp) prevede il rilascio di una carta di legittimazione a tutte le persone che lavorano per un'organizzazione internazionale o quasi intergovernativa che "non hanno la cittadinanza svizzera e non sono, al momento dell'impiego, titolari di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri in corso di validità". L'ammissione provvisoria (permesso F) non è equiparabile in termini giuridici né a un permesso di dimora né a un permesso di domicilio. Di conseguenza, le persone ammesse provvisoriamente hanno bisogno di una carta di legittimazione per lavorare presso organizzazioni internazionali e quasi intergovernative. In applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera c OSOsp, il DFAE ha emanato "linee guida" per il rilascio di carte di legittimazione a membri del personale in questo ambito.
(https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/carte-legitimation.html, disponibile in FR e EN)
Nelle citate linee guida vengono però escluse categoricamente le persone in possesso di un permesso F.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. Come ritiene le basi giuridiche esistenti in materia di assunzione presso organizzazioni internazionali e quasi intergovernative?
2. Come giustifica l'impossibilità di fatto per le persone ammesse provvisoriamente di accedere a questo mercato del lavoro?
3. È difficile capire perché le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera siano penalizzate rispetto, per esempio, a cittadine e cittadini stranieri che non hanno nessun legame con la Svizzera. Come intende eliminare questa discriminazione che attualmente esiste?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera di membri di rappresentanze straniere e organizzazioni internazionali sono disciplinate dalla legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) e dall'ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp; RS 192.121). Il DFAE è responsabile di disciplinare i dettagli per l'attuazione dell'ordinanza (cfr. art. 30 cpv. 1 let. c OSOsp). Queste norme si sono dimostrate valide nella pratica e sono in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera, in quanto tengono conto dello statuto particolare di queste persone e delle organizzazioni che le assumono.
2. L'accesso a funzioni ufficiali nelle organizzazioni beneficiarie, disciplinato nella LSO, non significa un accesso al regolare mercato del lavoro svizzero. I richiedenti l'asilo (permesso N) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) possono essere assunti da organizzazioni quasi intergovernative o altre organizzazioni internazionali purché questi gruppi rispettino le vigenti condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa. Queste persone non ricevono una carta di legittimazione, bensì rimangono titolari di un permesso F oppure N. Le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede beneficiano di privilegi e immunità che valgono anche per i loro funzionari. Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 lettera a OSOsp, il DFAE rilascia a tutti questi funzionari una carta di legittimazione valida per la durata della loro attività ufficiale. Le persone con cittadinanza straniera che al momento dell'assunzione erano già residenti in Svizzera con un permesso ordinario che le autorizzava a esercitare un'attività lavorativa ricevono, in cambio del loro permesso, una carta di legittimazione del DFAE. Il DFAE non può sostituire il permesso N oppure F con una carta di legittimazione, dal momento che i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto di soggiorno in Svizzera. Un diritto di soggiorno ai sensi dell'ordinanza sullo Stato ospite così come privilegi e immunità potrebbero quindi ostacolare una decisione d'allontanamento da parte della Segreteria di Stato della migrazione.
3. Sulla base di determinati obblighi internazionali, come Stato ospite la Svizzera deve consentire alle organizzazioni internazionali di assumere all'estero il personale di cui necessitano per l'adempimento del loro mandato. Le norme applicabili alle persone con cittadinanza straniera residenti in Svizzera al momento dell'assunzione dipendono dal loro statuto di soggiorno. Per le ragioni menzionate al punto 2, gli stranieri con permesso F oppure N non possono lavorare per un'organizzazione internazionale con un accordo di sede, ma possono farlo per organizzazioni quasi intergovernative o altri organismi internazionali, purché siano autorizzati a esercitare un'attività lavorativa.
Risposta del Consiglio federale.